Repubblica7immobiliare di D'Adamo Pasquale

Repubblica7immobiliare di D'Adamo Pasquale Presente a Busto A.

dal 2003 D'Adamo Pasquale ha il preciso intento di trattare l’intermediazione immobiliare con la giusta riservatezza e operatività al fine di risolvere e accompagnare le fasi e le possibili problematiche connesse all'intermediazione

06/07/2015
18/10/2013

Il Dl scuola cambia le regole sull'imposta di registro, sconti per la prima casa

Rivoluzione in vista per le imposte di registro, ipotecaria e catastale dal 1° gennaio 2014, per effetto del decreto Istruzione approvato dal Governo che si innesta sul «federalismo municipale» (Dlgs 23/2011, in particolare l'articolo 10).
Dal 1° gennaio 2014, le aliquote dell'imposta di registro relative ai trasferimenti di prima casa passeranno dal 3 al 2 per cento. Non però per gli immobili «di lusso», che a differenza di quel che accade ora andranno a coincidere con quelli considerati tali per l'Imu, e dunque accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9: questi immobili pagheranno il 9% invece dell'attuale 7 per cento, come accadrà per seconde case, capannoni eccetera, e al 9% arriveranno anche i terreni edificabili (oggi all'8%) e quelli agricoli (oggi al 15%).
Si avrà invece un generale affievolimento delle imposte ipotecaria e catastale che, in tutti i casi, passerà dall'attuale misura proporzionale (del 2 e dell'1 per cento o dell'importo fisso di euro 168, a seconda dei casi), all'importo fisso di euro 50 per ciascuna.
In altri termini, data una compravendita di un appartamento del valore imponibile di 100mila euro, per imposte di registro, ipotecaria e catastale oggi si pagano 10mila euro (e cioè le aliquote, rispettivamente, del 7, del 2 e dell'1 per cento), mentre dal 1° gennaio si pagheranno 9.100 euro (9.000 + 50 + 50). Se si tratta di "prima casa", oggi si pagano 3.336 euro (il 3% di imposta di registro e due imposte fisse, ipotecaria e catastale, di euro 168 ciascuna, mentre dal 1° gennaio 2014 si pagheranno 2.100 euro).
Se fin qui il quadro è favorevole, ci sono invece note dolenti per diversi altri casi. Ad esempio gli immobili vincolati per pregi storico-artistici dovrebbero passare (per imposta di registro) dal 3 al 9 per cento (salvo che si tratti di "prima casa"); gli immobili acquistati da imprese di trading per la vendita e gli immobili compresi in piani particolareggiati di edilizia residenziale dovrebbero passare dall'1 al 9 per cento; gli acquisti delle Onlus, gli acquisti di immobili all'estero, gli acquisti dello Stato o di enti pubblici territoriali dovrebbero passare da 168 euro al 9 per cento.
Rivoluzione anche per le agevolazioni: l'articolo 10, comma 4 del Dlgs 23/2011, dispone radicalmente che in relazione agli atti traslativi di beni immobili a titolo oneroso «sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali». Dovrebbero farne le spese, ad esempio le agevolazioni concesse per gli acquisti degli Iap (imprenditori agricoli professionali), gli acquisti di proprietà "montane" e quelli di immobili nell'ambito di Piani di recupero o di Piani di edilizia residenziale pubblica.
Dal 1° gennaio si passerà poi all'importo di 200 euro in tutti i casi in cui oggi l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 168 euro; allo stesso aumento saranno assoggettate le imposte ipotecaria e catastale, ovviamente diverse da quelle inerenti i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso di cui si è parlato sopra.
Particolarmente colpiti risulteranno i trasferimenti immobiliari soggetti a Iva: se oggi per un acquisto immobiliare imponibile si pagano, oltre all'Iva (del 10 o del 4%) 504 euro per imposte di registro, ipotecaria e catastale, da gennaio se ne pagheranno 600.
Con imposta di registro fissa di 168 euro (quindi da 200 a partire da gennaio) sono oggi tassati ad esempio tutti i conferimenti nel capitale sociale diversi dai conferimenti di immobili, tutti gli atti societari soggetti a imposta di registro, i contratti di comodato di beni immobili, gli atti costitutivi e modificativi di Onlus e di associazioni in genere, l'accettazione e la rinuncia di eredità, la pubblicazione del testamento, la procura, le convenzioni matrimoniali, le associazioni temporanee di impresa, l'atto istitutivo del trust, le convenzioni urbanistiche, il contratto preliminare, gli atti notori, i verbali di inventario.
FONTE ILSOLE24ORE

23/05/2013

CONTABILIZZATORI E TERMOVALVOLE:

come funziona il nuovo conteggio del riscaldamento
La spiegazione di Alessio Iannascoli – Docente AIAC


Questa è la prima puntata dello sportello virtuale per i condomini: ci occuperemo di Contabilizzatori e termovalvole. La spiegazione è a cura di La spiegazione di Alessio Iannascoli – Docente AIAC

GUARDA TUTTI GLI ARTICOLI DELLO SPORTELLO VIRTUALE

Cosa succede nei condomini dotati di impianti di riscaldamento centralizzati non dotati di sistemi di termoregolazione delle singole unità abitative?
Nella maggioranza dei condomìni, il sistema di riscaldamento è costituito da una centralina di controllo, con la quale si impostano i tempi di accensione dell’impianto (stabiliti per legge a seconda della zona climatica – In Lombardia dal 15 ottobre al 15 Aprile per un massimo di 14 ore al giorno) e con la quale si regola automaticamente la temperatura dell’acqua per i termosifoni in funzione della temperatura esterna, rilevata con una apposita sonda.
Questo sistema non è sufficiente in impianti vecchi, magari progettati approssimativamente e non equilibrati per far fluire la stessa quantità di calore in ogni singola unità abitativa.
Può succedere infatti che il risultato sia la presenza di temperature diverse nelle differenti zone dell’edificio: gli appartamenti all’attico (o ultimo piano), quelli esposti a nord o d’angolo possono risultare sensibilmente più freddi rispetto a quelli ai primi piani, esposti a Sud o interni. Il gestore dell’impianto, per assicurare un buon confort termico agli appartamenti più freddi, aumenta la temperatura dell’acqua calda per i radiatori, surriscaldando gli appartamenti più favoriti, con l’effetto però di sprecare calore, poiché gli appartamenti non sono dotati di sistemi di termoregolazione dei singoli locali. E’ da notare che ogni grado di temperatura in più mantenuta negli appartamenti rispetto alla temperatura di confort (indicativamente di 20-21°C) genera mediamente un maggiore consumo energetico del 7%. Per ovviare a questo spreco è stato ritenuto opportuno incentivare l’installazione di sistemi di termoregolazione delle singole unità abitative: cioè termovalvole e contabilizzatori.

Cosa hanno fatto le istituzioni per incentivare l’installazione di termovalvole e contabilizzatori?
Le autorità competenti in ambito energetico a partire dalla Comunità Europea, Stato Italiano e regioni hanno emanato una serie di direttive, leggi, decreti, e delibere. Tra quelle più rilevanti dobbiamo ricordare la legge finanziaria italiana del 2007, prorogata più volte, che rende possibile richiedere la detrazione fiscale del 55%: attualmente, tale detrazione è valida per interventi eseguiti entro il 30 giugno 2013, ma vi sono buone probabilità che tale termine venga prorogato fino al 2020.
Nell’ambito della regione Lombardia, con la legge 24 del 2006 è diventato obbligo dotarsi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore nei singoli appartamenti per tutti gli edifici dotati di impianto termico centralizzato.Le scadenze sono variegate e complesse, ma un termine ultimo per tutti ad ora esiste, ed è il 1 agosto 2014.

Perché si usano i contabilizzatori, oltre alle termovalvole?
La contabilizzazione del calore è stata introdotta per favorire e stimolare un corretto uso del sistema di termoregolazione attuato con la termovalvola: per la prima volta così negli impianti centralizzati a fine stagione si pagherà la bolletta energetica in base a ciò che si è effettivamente consumato, a seconda della temperatura che si è mantenuta nell’abitazione e di conseguenza in base alla quantità di calore che si è consumato.
I contabilizzatori memorizzano i dati che servono per calcolare il consumo di calore. Tali dati vengono elaborati da un sistema remoto per essere spediti in forma elettronica (email) direttamente all’amministratore del condominio.

Come funziona la contabilizzazione e come vengono ripartiti i costi di riscaldamento dopo l’installazione del sistema?
In assenza di contabilizzazione i costi di gestione del riscaldamento (manutenzione e consumi di combustibile) vengono ripartiti in base ai millesimi del singolo appartamento.
Installata la contabilizzazione invece i costi riferiti alla gestione dell’impianto (consumi di combustibile, energia elettrica, etc) vengono ripartiti in parte (mediamente 20-30%) in base ai millesimi ed in parte (mediamente 70-80%) sulla base dei contatori rilevati dal sistema di contabilizzazione. Tutti i costi riferiti alla manutenzione (centrale termica, impianto, etc) vengono comunque ancora ripartiti in base ai millesimi.

Facciamo un esempio concreto: per un condominio di 20 appartamenti di circa 80 metri quadri l’uno quanto costa il cambio di sistema? Quali sono i benefici?
Nel caso preso in considerazione, la situazione prima dell’installazione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione era la seguente: nella stagione 2009-2010 il consumo annuo medio di gas era di 21'000 metri cubi per un costo di circa 20'000 euro e il costo di gestione dell’appartamento circa 1'000 euro.
L’intervento è consistito nell’installazione nel condominio di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore composto da valvole termostatizzabili accoppiate a testine elettroniche e cronotermostati. Ogni appartamento è stato diviso nelle zone giorno e notte, abbinandole a due cronotermostati che regolavano cinque radiatori per appartamento.
Il costo dell’intervento, comprensivo dell’adeguamento del gruppo di pompe idrauliche di circolazione nella centrale termica, è stato di 1'100 euro ad appartamento, 550 euro dei quali detraibili fiscalmente in 10 anni. Nella seguente stagione 2010-2011 è stato rilevato un consumo di circa 17'000 metri cubi: si è così avuto un risparmio di circa 4’000 euro.

Scritto da Ing. Iannascoli Alessio – Docente AIAC
In collaborazione con presidente sez. di Varese Amm. Andrea Leta
Fonte : http://www3.varesenews.it/

08/05/2013

Non possiamo pretendere
che le cose cambino,
se continuiamo a fare le stesse cose .
La crisi è la più grande benedizione
per le persone e le nazioni,
perché la crisi porta progressi.
La creatività nasce dall’ angoscia,
come il giorno nasce dalla notte oscura.
E’ nella crisi che sorgono l’inventiva,
le scoperte e le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera se stesso
Senza essere superato.
Chi attribuisce alla crisi
I suoi fallimenti e difficoltà,
violenta il suo stesso talento
e da più valore ai problemi
che alle soluzioni.
La vera crisi è la crisi dell’incompetenza.
E’ nella crisi che emerge
Il meglio di ognuno di noi,
perchè senza crisi tutti i venti
sono solo lievi brezze
Invece, lavoriamo duro!
Finiamola una volta per tutte
Con l’unica crisi pericolosa,
che è la tragedia
di non voler lottare per superarla.
Albert Einstein 1931

22/02/2013

AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" (IMPOSTA DI REGISTRO ED IVA)

Trasferimento della residenza nel Comune in cui si acquista l'immobile
Per ridurre l’aliquota dell’imposta sulla compravendita, l’acquirente deve trasferire LA PROPRIA RESIDENZA NEL COMUNE ENTRO 18 MESI dal giorno del contratto di acquisto; non è necessario prendere la residenza nell’abitazione acquistata.

Per godere della detrazione degli interessi passivi del mutuo, l’acquirente deve trasferire la residenza NELL'ABITAZIONE ACQUISTATA ENTRO 12 MESI dalla data del contratto di acquisto

22/02/2013

DETRAZIONE ACQUISTO DI AUTORIMESSE PERTINENZIALI

Acquisto di autorimesse pertinenziali
La detrazione del 36% compete anche a chi acquista una autorimessa di nuova costruzione, da destinare a pertinenza dell’abitazione.
E’ possibile conseguire un risparmio pari a quello previsto per l’esecuzione di opere di ristrutturazione (36% del costo di costruzione sostenuto dall’impresa), curando alcuni adempimenti: il pagamento deve avvenire con bonifico bancario nel giorno della compravendita; bisogna procurare una dichiarazione del costruttore sui costi sostenuti.

22/02/2013

MUTUO PER LA RISTRUTTURAZIONE O LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Mutuo per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale
Sono detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche gli interessi passivi pagati nel corso dell’anno per mutui ipotecari contratti per la costruzione dell’abitazione principale (ossia, destinata a residenza del mutuatario). Per “costruzione” si intendono gli interventi realizzati in conformità alla concessione edilizia che autorizza la nuova costruzione, compresi i casi di ristrutturazione edilizia (articolo 31 comma 1 lettera d legge 457/78).
La detrazione è concessa a condizione che:
- se il mutuo è stipulato prima dell’inizio dei lavori, non passino più di sei mesi per dare l’inizio dei lavori;
- se il mutuo è stipulato dopo l’inizio della costruzione, non siano decorsi oltre diciotto mesi dall’inizio dei lavori;
- l’abitazione sia destinata a propria residenza entro sei mesi dalla fine dei lavori (da comunicarsi nei termini previsti dalla concessione e dai suoi rinnovi, salvo ritardo dovuto all’Amministrazione comunale).
La detrazione spetta nei limiti della somma effettivamente destinata alla costruzione, da dimostrarsi mediante esibizione a richiesta dell’Amministrazione finanziaria delle fatture e ricevute fiscali comprovanti la spesa. La detrazione consiste nella riduzione dell’imposta dovuta dal mutuatario, con il limite massimo di euro 2.582,28 annui e nella misura fissa del diciannove per cento; la detrazione può arrivare ad euro 490,63 (19% di 2.582,28), da dividersi tra gli eventuali cointestatari del mutuo (ad esempio, tra i coniugi acquirenti).
E’ consentito il cumulo della detrazione per la costruzione e della detrazione per l’acquisto dell’abitazione principale per il solo periodo di durata dei lavori di costruzione ed i sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Si noti che i termini per destinare l’abitazione a residenza del mutuatario risultano diversi nel caso di costruzione (sei mesi) e di acquisto (un anno). Le altre regole che disciplinano il mutuo per l’acquisto si estendono ai mutui per la costruzione dell’abitazione principale.

22/02/2013

MUTUO PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche gli interessi passivi pagati nel corso dell’anno per mutui ipotecari contratti per l’acquisto da parte del mutuatario dell’abitazione principale sua o dei suoi familiari.
La detrazione è concessa a condizione che:
- l’abitazione sia destinata a propria residenza entro un anno dalrogito di acquisto (l’unica eccezione ammessa è quella conseguente a trasferimento per motivi di lavoro successivo all’acquisto);
- il mutuo sia stipulato nell’anno antecedente o successivo all’acquisto dell’abitazione (in caso di accollo il termine decorre dalla data dell’accollo).
Se l’abitazione acquistata è locata, la detrazione spetta a condizione che: entro tre mesi dall’acquisto l’acquirente notifichi all’inquilino l’atto di sfratto per finita locazione; entro un anno dal suo rilascio l’abitazione venga destinata a residenza dell’acquirente.
Se l’abitazione acquistata necessita di lavori di ristrutturazione edilizia (purchè autorizzati ai sensi dell’articolo 31 comma primo lettera “d” della legge 457/78), la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’abitazione venga destinata a residenza dell’acquirente e solo se ciò avvenga entro due anni dall’acquisto.
La detrazione consiste nella riduzione dell’imposta dovuta dal mutuatario, con il limite massimo di euro 4.000 annui e nella misura fissa del diciannove per cento; la detrazione perciò arriva ad euro 760 annui (19% di 4.000), da dividersi tra gli eventuali cointestatari del mutuo (ad esempio, tra i coniugi acquirenti).
Sono compresi nella detrazione, per la dichiarazione relativa all’anno dell’acquisto: l’imposta sostitutiva dello 0,25%; le commissioni e le spese di istruttoria dovute alla Banca; le spese di perizia tecnica; le spese notarili per il contratto di mutuo.
E’ bene chiarire che:
- la detrazione è finalizzata all’acquisto dell’abitazione e perciò si detraggono solo gli interessi relativi al prezzo della compravendita;
- se l’acquisto viene fatto da uno solo di cointestatari del mutuo, si potranno detrarre solo gli interessi relativi alla sua quota di debito; si fa eccezione per il caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, per il quale spetta la detrazione di entrambe le quote di interessi;
- gli interessi sono detraibili dall’acquirente della nuda proprietà dell’abitazione e non dall’usufruttuario;
- sono detraibili gli interessi pagati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, anche se relativi alla rata in scadenza nel successivo gennaio.

22/02/2013

ACQUISTO PRIMA CASA AGEVOLAZIONI
molti non sanno che lo sconto fiscale prima casa vale anche per l’acquisto di pertinenze, anche se effettuato con un atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna di queste categorie catastali: C/2, cantina o soffitta; C/6, box o posto auto; C/7, tettoia chiusa o aperta.

l’imposta di registro, o in alternativa l’Iva, si paga con aliquota ridotta; inoltre le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

Oltre alle agevolazioni acquisto prima casa previste dallo Stato, periodicamente le Regioni emanano bandi per l’ottenimento di contributi o agevolazioni acquisto della prima casa. A questi bandi può partecipare chi è in possesso di specifici requisiti che variano da regione a regione, così come variano i contributi e le loro modalità: si va da contributi all’acquisto a fondo perso una tantum, fino all’abbattimento degli interessi sul mutuo.
l’abitazione per cui vengono richieste le agevolazioni acquisto prima casa non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal DM 218 del 27/08/1969, inoltre deve essere ubicata nel Comune dove l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall’ acquisto, oppure nel Comune in cui l’aquirente svolge la propria attività lavorativa.

Se l’acquirente si è trasferito all’estero per lavoro, l’immobile oggetto di agevolazioni acquisto prima casa deve essere situato nel Comune ove ha sede o esercita l’attività l’azienda da cui dipende; l’abitazione può invece essere ubicata in qualsiasi Comune del territorio italiano se l’acquirente è cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’AIRE, anagrafe degli italiani residenti all’estero).
per usufruire delle agevolazioni acquisto prima casa non è necessario che l’immobile che si acquista sia destinato ad abitazione propria o dei familiari, infatti può essere acquistata con le agevolazioni “prima casa” anche un’abitazione affittata o da affittare dopo l’acquisto (circolari n. 38 del 12 agosto 2005, n. 19/E del 1° marzo 2001 e n. 1/E del 2 marzo 1994).

22/02/2013

COSA FARE PER OTTENERE LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Al momento dell’acquisto prima casa gli acquirenti, devono dichiarare nell’atto di compravendita di non essere titolari, al 100% o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile acquistato come prima casa.

L’acquirente deve inoltre dichiarare di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.

Deve infine dichiarare di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare, se già non vi risiede in modo da aver certamente diritto alle agevolazioni acquisto prima casa.

22/02/2013

DETRAZIONE ATTO DI MUTUO ACQUISTO PRIMA CASA
detrazione fiscale (di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b, del Dpr 917/86) nella misura del 19% sull'importo complessivo di 4.000 euro (limite questo che comprende, oltre agli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per l'onorario del notaio legato alla sola stipula del contratto di mutuo ipotecario (non quello relativo alla compravendita).

22/02/2013

DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI DEL MUTUO SULLA PRIMA CASA
La Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 202, legge n. 244/2007) ha aumentato da 3.615,20 euro a 4.000 euro l'importo massimo sul quale è possibile calcolare la detrazione Irpef del 19% per gli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati relativamente ai mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.
La nuova disposizione ha effetto dal periodo d'imposta 2008 e verrà quindi applicata sulla dichiarazione dei redditi del 2009.
Nel caso di contitolarità del mutuo o di più contratti di mutuo sullo stesso immobile, il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dai singoli contribuenti (art. 15, comma 1, lettera b) del Dpr 917/86).
Per godere della detrazione degli interessi passivi del mutuo, l’acquirente deve trasferire la residenza nell’abitazione acquistata entro 12 mesi dalla data del contratto di acquisto.

Indirizzo

Busto Arsizio

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