21/10/2013
Dal 1° gennaio 2012 sono scattati nuovi obbligo in merito alla prestazione energetica degli edifici previsti a
livello nazionale (escluse regione Lombardia ed Emilia Romagna)
Il D.Lgs. n. 28 di marzo 2011, di recepimento della Direttiva Europea 2009/28/CE, con l’ art.13 ha introdotto
importanti modifiche all’articolo n.6 del D.Lgs. 192/05 in merito alla certificazione energetica degli edifici,
aggiungendo i commi :
"Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita
clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla certifi cazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si
applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica."
“ Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica
contenuto nell’attestato di certificazione energetica.”
Il Decreto stabilisce quindi che tutti gli annunci commerciali di vendita, dall’ editoria, alla tabellonistica fino
ai portali web e tutti gli altri mezzi di comunicazione dovranno riportare l’indice di prestazione energetica
dell’edificio o della singola unità immobiliare oggetto di compravendita; sarà quindi necessario far redigere
l’attestato di certificazione energetica da un certificatore accreditato e poi riportare i dati in esso contenuti
negli annunci pubblicati.
L'indice da riportare è quello di prestazione energetica GLOBALE, lo si evince dalla definizione che il
D.Lgs.192/05 fornisce nell'allegato A alla voce "indice di prestazione energetica".
Non è ammessa l'autocertificazione in classe G di qualità scadente dell'involucro in quanto non riporta il
valore in KWh/mq anno.