Studio Tecnico Geom.Garofalo

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08/09/2023
09/03/2021

Abusi edilizi o difformità: tipi e relative sanatorie e condoni nel 2021. Qual è la normativa, quando si prescrivono e quali sono i costi e le sanzioni.

L'abuso edilizio, non importa come o quando è stato realizzato, ma come sanarlo? Qual è la differenza tra abuso e difformità? Nessuna. O meglio, l'illecito in termini tecnici è definito difformità, mentre al bar è chiamato abuso.

Questo strumento è la Sanatoria edilizia! Questa procedure permette, attraverso il pagamento di una sanzione e nel rispetto della normativa vigente oggi e al tempo dell'abuso, di regolarizzare la difformità. Oltre alla sanzione, dovrai pagare la parcella di un professionista, il cui costo varierà in base alla difficoltà del procedimento e all'estensione del tuo immobile.

- Quando un'opera costituisce un abuso edilizio?

- Catasto e urbanistica. Quali sono le differenze?

- Differenza tra condono e sanatoria.

- Sanzioni penali ed amministrative.

- Soluzioni alle difformità.

- Prescrizione degli abusi.

- Chi sono i responsabili dell'abuso?

- Quanto costa una sanatoria?

Quando un'opera costituisce un abuso edilizio?
Una difformità edilizia è un illecito penale, che consiste nel realizzare un intervento edilizio senza permesso di costruire (licenza, concessione a seconda del periodo di edificazione), senza autorizzazione o comunicazione al Comune. Non importa che abbia realizzato un condominio abusivo o un piccolo bagno, resta sempre un reato.

Prendi in mano l'ultima planimetria depositata al Comune del tuo appartamento. Non al catasto ma al Comune. Se non è presente nel tuo archivio, contatta lo Sportello edilizia, chiedi un appuntamento e fatti delle fotocopie.

Se, prendendo le misure, scopri che un muro in forati è traslato, ad esempio, di 10 centimetri contatta un professionista di fiducia. Stessa cosa vale per porte traslate, non presenti o con aperture differenti, diverse altezze nei vari locali, presenza di più o meno piani, più o meno gradini delle scale o larghezze delle rampe differenti. E ancora, verande non segnalate, balconi o terrazze più strette, muretti di confine del giardino più bassi, finestre e lucernari non rappresentati. Stanze con diversi usi: cucina segnalata nella camera o soggiorno nel ripostiglio. Insomma, non ci devono essere differenze tra la planimetria e la realtà.

Catasto e urbanistica. Quali sono le differenze?
Negli ultimi anni, specialmente in sede di compravendita, sentiamo parlare di Conformità urbanistica e catastale dell'immobile (appartamento, casa, villa, garage, cantina etc.) rispetto agli atti urbanistici e catastali depositati.

Difatti, un immobile per essere conforme deve essere "regolare" sia al "Comune", sia all'Agenzia delle Territorio, ex catasto.

I dati come superficie, rendita, vani e indirizzo forniti dal catasto, oltre alla planimetria depositata, devono essere rispondenti allo stato di fatto, in cui si trova l'immobile. Questo ai soli fini fiscali. In pratica, solo per pagare le tasse in modo corretto. Difatti, il catasto non è probatorio: nulla che risulti al catasto può dare origine a diritti sugli immobili. Non legittima alcunché dal punto di vista urbanistico:

non è detto che ciò che è presente nella planimetria catastale, sia stato concesso dal Comune!

Nella gerarchia delle conformità, il Catasto ha indubbiamente meno rilevanza dell'Urbanistica. Gli errori si comunicano senza alcuna sanzione e nessuno si potrà opporre.

Altra questione è la conformità urbanistica. I progetti come la Licenza edilizia, Concessione edilizia, Permesso di costruire, Condono, SCIA, CILA ecc vengono depositati al Comune e archiviati. Sono quest'ultimi a rendere il bene, o parte di esso, abusivo o conforme.

Per approfondire questo argomento, penso possa esserti utile l'articolo sulla Conformità urbanistica e catastale.

Qual è la differenza tra condono e sanatoria?
La prima e fondamentale differenza è che il Condono è una legge speciale, mentre, la Sanatoria è un provvedimento amministrativo normalmente consentito dalla normativa urbanistica vigente. In pratica, i Condoni sono procedimenti che potevano essere adottati solo in periodi ormai già conclusi. Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato.

In Italia si sono succeduti tre Condoni disciplinati: dalla legge n. 47 dell'85, dalla n. 724 del 1994 e dal D.L. 269/2003 poi convertito in legge n. 326 del 2003.

Nel 1985 potevano essere oggetto di condono tutte le opere irregolari ultimate entro il 1° ottobre 1983. Erano escluse dal condono (opere non condonabili) le opere eseguite su aree già vincolate prima della realizzazione dell’opera e sottoposte a vincoli speciali di carattere permanente (in materia di difesa delle coste, di sicurezza militare, di sicurezza interna od altri), che comportassero inedificabilità dell’area stessa.

Nel 1994 potevano essere condonate soltanto le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, che non avevano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% del volume, oppure un ampliamento superiore a 750 metri cubi e le nuove costruzioni di dimensioni non superiori a 750 metri cubi.

Il condono del 2003 era simile a quello del 1994 con ulteriori restrizioni.

In definitiva, ad oggi, non è possibile chiedere alcun condono edilizio. Molti condoni passati non sono ancora conclusi, quindi in corso di definizione.

Puoi invece "sanare". Pagando delle sanzioni, potrai regolarizzare solo ciò che è concesso dalla normativa vigente e dai regolamenti locali del tempo dell'abuso e di oggi. Quindi, se l'intervento è ammesso, ma non è stato comunicato, basta fare una Sanatoria. Altrimenti, occorre demolire.

Sanzioni penali ed amministrative.
L'abuso edilizio viene punito sia dal punto di vista penale che amministrativo. La sanzione penale, prevede un’ammenda o l’arresto per il soggetto che ha commesso il reato, mentre quella amministrativa concerne il ripristino dello stato anteriore all'abuso.

sanzioni sanatoria multa penali amministrative

Le sanzioni vengono evidenziate all'interno dell'art. 44 del Testo unico sull'edilizia Dpr 380/01.

Sempre secondo l'art. 37 del Testo unico , le sanzioni penali di cui all'art. 44 non si applicano agli interventi edilizi soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività, e ovviamente quelli che ricadono in Cila.

Inoltre, si applica anche la sanzione amministrativa.

Tramite questa procedura, il Comune intima al responsabile dell’abuso di ripristinare lo stato dei luoghi. Il tutto deve avvenire entro il termine di 90 giorni. Quindi, in 3 mesi l'opera dovrà essere riportata alla stato concessionato oppure demolita. Se non si rispetta tale termine, l’area di sedime viene acquisita dal Comune.

Attenzione però. Ci sono delle soluzioni alla demolizione o al ripristino. Potresti poter sanare gli abusi:

Quali potrebbero essere le difformità e le soluzioni?

Esistono diversi tipi di difformità, indicate nel Testo unico dell'edilizia (DPR 380/01), gravi e meno rilevanti:

Edificio abusivo (abuso totale): quando non esiste alcun titolo abilitativo. L'immobile è stato realizzato senza nessun provvedimento amministrativo, Licenza edilizia, Concessione edilizia o Permesso a costruire oppure lo stabile è costruito in maniera completamente diversa rispetto agli elaborati del permesso: differenze tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione. In questo caso, un Permesso di Costruire in Sanatoria (o accertamento di conformità) può sanare la situazione. ATTENZIONE! Non sempre è possibile. Per verificarlo occorre visionare lo Strumento urbanistico comunale. Lo strumento è il Piano Regolatore Generale, nei grandi centri sostituito dal Piano strutturale e dal Regolamento urbanistico. Altrimenti, bisogna demolire il manufatto.
Abusi sostanziali: difformità che determinano una sostanziale differenza quali-quantitativa con il progetto autorizzato. Sono variazioni sostanziali: il cambiamento di destinazione d'uso, l'aumento della cubatura o della superficie, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto e la violazione della normativa edilizia antisismica. E' possibile sanare con una Permesso di Costruire in Sanatoria. Vediamo alcuni esempio: chiusura del balcone con una veranda, ampliamento edificio, opere strutturali, creazione balcone o terrazza etc.
Per questi due abusi, deve anche essere richiesta la Sanatoria strutturale al Genio civile.

Abusi minori (difformità parziale), ad esempio piccole modifiche interne: ossia quando gli interventi costruttivi, pur se autorizzati, sono realizzati con modalità diverse, che incidono solo su elementi particolari e non essenziali della costruzione. In questo caso è possibile sanare la situazione con una CILA in Sanatoria, per lavori già eseguiti. Esempi: spostamento o demolizione di tramezzi, realizzazione di nuovi bagni, apertura o chiusura porta, realizzazione soppalchi etc. Nel 2020 è stato introdotto l'articolo 34-bis all'interno del Testo Unico sull'Edilizia che ha ampliato le tolleranze in materia di costruzioni. Magari la tua difformità viene tollerata: leggi l'approfondimento.

Per quanto riguarda alcune città (specialmente le più grosse), esistono altri tipi di provvedimenti, che comportano il semplice Deposito dello stato di fatto, in cui si trova l'immobile. Esiste, inoltre, una lista di "piccoli abusi" (difformità non rilevanti), che non necessitano della sanatoria.

Nella pratica, le difformità sono innumerevoli ed ogni fattispecie merita una valutazione ed una risoluzione specifica. Non tutte le difformità si possono sanare, quindi bisogna prestare la massima attenzione.

Pensa al caso in cui, spostando un tramezzo, tu abbia ridotto la superficie minima della camera sotto i 9 metri quadrati. A quel punto, o demolisci e ripristini la situazione, oppure converti in ripostiglio la camera. Stesso dicasi nel caso in cui venga aumentata eccessivamente la superficie di un vano e le finestre non riescano a soddisfare i rapporti aeroilluminanti.


Chi sono i responsabili dell'abuso?
Secondo l'art. 29 del Testo unico sull'edilizia Dpr 380/01, la responsabilità degli abusi cade congiuntamente in testa al Committente, al Costruttore e al Direttore lavori.

Essi dovranno pagare le sanzioni pecuniarie e le spese per l'esecuzione della demolizione, in solido, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

Il Direttore dei lavori può sollevarsi dalla responsabilità, qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del Permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente Ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al Permesso di costruire, il Direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al Dirigente.

Qualora, a commettere l'abuso sia stato tuo nonno, oppure il precedente proprietario, tu non hai responsabilità penali. Ma questo non ti salverà da un eventuale ordine di demolizione. Inoltre, sorgerà un' ulteriore responsabilità: anche se non hai commesso l'illecito, mantenendolo tale, risponderai in misura pari a colui che lo ha commesso. In pratica, prosegui il reato.

In caso di immobile in parte abusivo, il contratto di Compravendita è sempre valido, purchè sia menzionato il titolo che ha legittimato l'immobile. Nulla toglie all'acquirente di richiedere il risarcimento del danno.

La sanzione amministrativa di una sanatoria, nel caso in cui non siano stati fatti dei frazionamenti, dei cambi di destinazione d'uso oppure degli aumenti di volume è pari a:

333 € nel caso in cui vengano comunicati i lavori in corso di realizzazione con una Cila tardiva. Ad esempio, hai iniziato a spaccare il muro del bagno e ti accorgi che necessitava di comunicazione e in quel momento invii la Cila.
333 € nel caso in cui vengano comunicati i lavori in corso di realizzazione con una Scia tardiva.
1.000 € nel caso in cui venga inviata la CILA a lavori ultimati.
1.000 € nel caso in cui venga inviata la SCIA a lavori ultimati.
Nel caso in cui l'abuso sia relativo ad Aumenti di volume come la sopraelevazione, o Cambi di destinazione d'uso o Frazionamenti, dovrai versare il doppio del Contributo di costruzione (art. 36 T.U.E), che avresti versato in caso di comunicazione precedente ai lavori.

25/02/2021

CONFORMITA' URBANISTICA E CATASTALE DI UN IMMOBILE⚠️⚠️

Ogni immobile viene legittimato e reso conforme alla normativa edilizia con un progetto depositato al Comune. Conoscere la conformità edilizia e urbanistica è utile in caso di trasferimento, surroga o accensione di un mutuo. Le responsabilità della conformità in caso di rogito non sono del notaio ma del venditore, per tutelarsi è possibile affidare la redazione di una dichiarazione ad un tecnico abilitato.

Regolarità urbanistica

Ogni immobile, per essere realizzato, deve essere autorizzato da un procedimento dell'amministrazione comunale chiamato titolo abilitativo. La normativa di riferimento è il TUE (Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/01).

La corrispondenza tra il progetto depositato al Comune da un tecnico abilitato e lo stato di fatto dimostra la regolarità urbanistica (detta anche regolarità edilizia).

I titolo abilitativi con cui può essere autorizzato un edificio sono variati negli anni:

Licenza Edilizia: dal 1942 con la Legge 1150

Concessione Edilizia Onerosa: dal 1977 con la Legge 10

Permesso di Costruire: dal 2003 con il TUE DPR 380/01

I condoni edilizi concorrono a rendere un immobile regolare dal punto di vista urbanistico-edilizio quando viene rilasciata dal Comune la Concessione in Sanatoria. I condoni sono stati tre: nel 1985, nel 1994, nel 2003.

Per immobili precedenti al 1942 si considera come legittimità urbanistica la planimetria catastale d'impianto del 1939-1940

Come si verifica la conformità

Per verificare se un immobile (appartamento, villa, negozio o qualsiasi altro manufatto) è dotato della conformità urbanistica bisogna confrontare lo stato di fatto con il progetto depositato negli archivi comunali.

L'edificio potrebbe essere stato modificato o realizzato in maniera difforme al progetto presentato al Comune. In questo caso non è possibile rilasciare la conformità urbanistica.

Quando è necessaria?

Per una compravendita: è consigliabile verificare la regolarità prima dell'offerta di acquisto perché se l'immobile ha dei vizi può essere venduto e l'acquirente ne diventerà responsabile.

In caso di interventi edili come per una ristrutturazione.

Per richiedere un mutuo.

Principali cause di non regolarità

Esistono diversi tipi di difformità che non permettono il rilascio della conformità:

Edificio abusivo: quando non esiste alcun titolo abilitativo (l'immobile è stato realizzato senza nessun provvedimento amministrativo). In questo caso un nuovo condono edilizio o un Permesso di Costruire in Sanatoria possono sanare la situazione. L'immobile in alcuni casi si può comunque vendere ed il nuovo proprietario diventerà il responsabile dell'abuso.

Piccole modifiche interne: in questo caso è possibile sanare la situazione con una CIL per lavori già eseguiti (se i lavori sono stati effettuati dopo il 26 maggio 2010) o con una DIA in Sanatoria.
Esempio: spostamento di alcune stanze, demolizione di tramezzi, unione del soggiorno e della cucina.

Modifiche esterne e aumento di volumetria: è possibile sanare con una DIA o Permesso di Costruire in Sanatoria.

Esempio: chiusura del balcone con una veranda, apertura di una finestra o porta, cambio di destinazione d'uso, fusione o frazionamento di unità immobiliari.

Nella pratica le difformità sono innumerevoli ed ogni fattispecie merita una valutazione ed una risoluzione specifica. Non tutte le difformità si possono sanare, quindi bisogna prestare la massima attenzione prima di un acquisto.

Differenza tra regolarità urbanistica e catastale

Spesso la regolarità catastale e quella edilizia vengono confuse.

Regolarità Catastale: è la corrispondenza tra lo stato di fatto ed i dati catastali. Il catasto (Agenzia del Territorio) è un ufficio statale che ha una funzione prettamente fiscale. Non è "probatorio" e non dimostra alcunché rispetto alla regolarità edilizia dell'immobile. Paradossalmente possono esistere immobile abusivi ma accatastati.

Regolarità Urbanistica: è la corrispondenza tra lo stato di fatto ed il titolo abilitativo con cui il Comune (ente competente in materia edilizia) ha autorizzato la realizzazione dell'immobile. Questa è la regolarità "più importante" che va verificata in sede di rogito o prima di interventi di "ristrutturazione".

Ciò che permette di verificare la presenza o meno di un abuso edilizio non è mai il catasto ma solo il titolo abilitativo al Comune.

Rogito e conformità urbanistica

Il rogito per la compravendita di un immobile deve essere dotato della conformità catastale (obbligatorio dal Luglio 2010), mentre per quanto riguarda la conformità urbanistica gli obblighi sono più complessi:

Nell'atto bisogna dichiarare con quale titolo abilitativo è stato realizzato l'immobile menzionando la licenza, concessione o il permesso di costruire.

Tuttavia se l'immobile è stato realizzato prima del 1 Settembre 1967, è possibile tralasciare la menzione del titolo. Questa semplificazione è permessa proprio per quegli edifici storici i cui progetti potrebbero essere difficilmente rintracciabili negli archivi comunali.

In caso di modifiche importanti dell'immobile (ricadenti nella cosiddetta "ristrutturazione pesante" Art. 23 comma 3 del DPR 380/01) va indicato nel rogito il titolo autorizzativo con cui sono stati permessi. Ad esempio in caso di lavori che hanno comportato la demolizione e ricostruzione, aumento di volume o sagoma, aumento delle unità.

In caso di interventi abusivi sanati in passato con un condono edilizio va menzionata nel rogito la concessione in sanatoria.

In caso di minime modifiche dell'immobile non andrà obbligatoriamente menzionato (anche se è auspicabile farlo) nel rogito quale autorizzazione o comunicazione (DIA, CIL, etc) è stata utilizzata per fare i lavori.

Ma attenzione, è possibile trasferire regolarmente un immobile che non ha la completa conformità urbanistica. Infatti se l'immobile (costruito regolarmente) ha subito durante la sua storia dei piccoli interventi di modifica non autorizzati (che comportano la perdita della conformità urbanistica), la commerciabilità del bene è garantita.

1 Settembre 1967

Se l'immobile è stato realizzato prima del 1/09/67 è possibile evitare la menzione del titolo abilitativo con un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La responsabilità di questa importante dichiarazione riportata nel rogito è del proprietario.

Questa semplificazione (introdotta con la Legge 47/85), permette la commerciabilità di un immobile realizzato prima del 1/09/67 ma non ne dimostra la conformità urbanistica.

La conformità urbanistica è data solo confrontando il titolo abilitativo con cui l'immobile è stato autorizzato con lo stato di fatto.

Non bisogna equivocare la legittimità urbanistica con la commerciabilità. La prima legge urbanistica è del 1942, da quell'anno sino al 1967 sono state rilasciate moltissime licenze. I notai possono vendere anche immobili abusivi realizzati prima del 1967 ma può comunque sussistere un rischio di abusivismo e di lite tra le parti.

Chi è responsabile del controllo su eventuali abusi?

E' importante che l'acquirente faccia verificare da un tecnico abilitato di propria fiducia la regolarità urbanistica perché a differenza di quello che si potrebbe pensare il notaio non ha responsabilità sul controllo dell'assenza di abusi.

Una recente sentenza della Cassazione (n. 11628 del 26 marzo 2012) ha infatti previsto che la conformità urbanistica è dichiarata dal venditore e il notaio non ha l'obbligo di verificare che questa dichiarazione sia vera.

Anche l'agenzia non ha alcun obbligo né responsabilità sulla effettiva assenza di abusi per cui il modo migliore per tutelarsi è incaricare un tecnico abilitato che al contrario degli altri soggetti ha una responsabilità penale quando effettua una dichiarazione e difficilmente dichiarerà il falso.

Conseguenze per abuso e irregolarità edilizie

La formula presente nei rogiti è "l'immobile viene acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova", per questo l'acquirente dopo il rogito erediterà anche eventuali abusi o irregolarità edilizie. Ma chi acquista un immobile con dei vizi di conformità urbanistica che conseguenze può avere?

Abusi gravi

In caso di abusi edilizi, oltre ad una denuncia penale, sarà necessario provvedere alla demolizione ed al ripristino dei luoghi ed in alcuni casi l'ente potrà acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune parte del bene.

I casi più frequenti di interventi non autorizzati che comportano un abuso sono un soppalco non autorizzato, l'apertura o lo spostamento di una finestra, la realizzazione di una veranda sul terrazzo, il frazionamento di più unità, la modifica di un balcone. Non sempre è possibile sanare ed a volte è necessario riportare lo stato di fatto come nell'ultimo progetto autorizzato dal Comune.

Irregolarità meno gravi

Altri tipi di irregolarità, meno gravi, comportano solo delle sanzioni amministrative e possono essere risolte con una Dia in Sanatoria o una CILA. Solitamente sono dovute alla modifica della distribuzione interna: spostamento della cucina, demolizione e ricostruzione di tramezzi, fusione di stanze.

La regolarizzazione può essere semplice ma bisogna sempre verificare se gli interventi rispondono alle normative comunali (igienico sanitarie ed edilizie). Ad esempio se è stata demolita una parete per allargare il soggiorno bisogna verificare che la superficie del nuovo ambiente sia maggiore di 1/8 della superficie delle finestre. Questo è un tipico caso in cui anche per un piccolo intervento non è possibile regolarizzare e per avere la completa regolarità urbanistica bisogna ricostruire la parete.

Sintesi e consigli

In conclusione se l'immobile non è mai stato autorizzato da un titolo abilitativo non può essere venduto (la responsabilità del controllo non è del notaio ma del venditore), in caso di abusi minori l'immobile può essere venduto ed il nuovo acquirente erediterà la responsabilità dell'abuso (con possibili sanzioni penali e rischio di demolizione). Esistono altresì piccole difformità che comportano sanzioni solo amministrative ma possono diminuire il valore della casa perché rendono difficoltoso l'accesso a mutui o future vendite e non sempre possono essere regolarizzate.

Le spese per la regolarizzazione, sanzioni e responsabilità penale sono nella maggior parte dei casi dell'acquirente e non del venditore. Il consiglio è quello di acquistare sempre un immobile regolare o regolarizzato e di far controllare la regolarità urbanistica dal proprio tecnico di fiducia che con una dichiarazione è sottoposto ad una responsabilità di natura penale.

Condono e sanatoria

Regolarizzare una difformità non è sempre possibile. In alcuni casi si può procedere con una Dia in Sanatoria o Permesso di costruire in Sanatoria (art. 36 del TUE dpr 380/01).

La sanatoria è differente dal condono perché nel primo casi i lavori si potevano realizzare ma non è stato dichiarato niente al Comune, mentre si richiede un condono se i lavori non si potevano realizzare perché contrari alle normative edilizie.

Attualmente non è possibile richiedere un condono edilizio, che a differenza della Sanatoria (Art. 36) è un provvedimento eccezionale, gli ultimi sono stati nel 1985, 1994, 2003.

06/02/2021
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18/12/2020

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Cantiere
08/05/2020

Cantiere

24/12/2019

Lo studio tecnico Geom.Garofalo augura a tutti Buon Natale❤🎉

Demolizione fabbricato!!
05/09/2019

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Opere di contenimento!!posa in opera gabbioni!!
06/11/2018

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07/07/2018

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