Studio Tecnico geom. Mazzia Mario

Studio Tecnico geom. Mazzia Mario - progettazione edilizia
- rilievi topografici
- pratiche catastali
- successioni
- certificazioni energetiche
- calcolo/verifica IMU

Oggi si va di laser
09/04/2022

Oggi si va di laser

03/04/2022
06/06/2020
Buona Pasqua a tutti
12/04/2020

Buona Pasqua a tutti

08/03/2020

Guida completa sull’accertamento e sulla difesa dei confini.

09/08/2019

Necessario il permesso di costruire che non elimina però l'obbligo di rispettare il regolamento di condominio e il decoro architettonico.

22/04/2019

le dall’ di .

Per evitare che l’umidità di risalita danneggi le fondamenta di una casa, occorre intervenire preferibilmente in fase di costruzione prendendo tutti gli accorgimenti indispensabili per proteggere le fondamenta della casa stessa.Occorre agire drenando le acque sotterranee, ed impermeabilizzando le pareti con uno sbarramento verticale.
Agendo in questo modo si riesce a proteggere i muri dall’insorgere di problemi di capillarità, anche in quei terreni a carattere argilloso, dove esiste una scarsa capacità drenante.Le fondazioni di una casa, e talvolta anche i muri perimetrali, sono a contatto diretto con il terreno e questa è la causa maggiore che determina quel fenomeno particolare che degenera in ambienti malsani, macchie di umido sui muri, comparsa di acqua dai pavimenti dei piani a contatto del terreno ed altri inconvenienti ancora.
Gli accorgimenti che vedremo, sono adatti alla prevenzione in fase di costruzione, ma possono essere usati anche durante una ristrutturazione o un risanamento di un edificio.Il muro perimetrale della casa andrà isolato e protetto da una membrana impermeabilizzante. In commercio, presso i magazzini edili, si trovano diversi tipi di tali membrane, ma di solito hanno uno spessore da 8/12 mm , sono leggere e compatte ed in grado di resistere alle compressioni ed alle basse temperature. Le più comuni si trovano accoppiate con un geotessile in polipropilene.Una volta poste a contatto con le fondazioni e le murature, la loro parte rigida esterna, protegge l’impermeabilizzazione aderente ai muri dall’urto e dalla spinta delle pietre di drenaggio. Le pietre di drenaggio vanno sistemate, in maniera che le più grosse stiano a contatto con il tubo, mentre in alto devono essere poste le pietre più piccole.
Questo ad evitare, nel tempo, possibili intasamenti.Sopra le pietre va posto uno strato di tessuto non tessuto, che ha il compito di impedire il passaggio di terra o di materiale organico, che altrimenti intaserebbe il drenaggio stesso.E’ sempre preferibile adoperare questo sistema od altri similari, per evitare quel fastidioso inconveniente quale è l’umidità di risalita, anche per evitare future e non indifferenti spese di risanamenti.

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04/04/2019

NIARDO - Affittasi stanza ad uso ufficio, in ambiente condiviso, con sala riunioni.
Utenze (corrente, riscaldamento, internet e telefono), fotocopiatrice A4/A3, comprese nel canone mensile di 400,00 euro.

30/03/2019

PROFESSIONE GEOMETRA
Balconi e distanze

Con l’ordinanza 4834/2019, la Cassazione ha stabilito che anche i balconi definiscono come “finestrata” una parete, poiché assicurano la possibilità di esercitare la veduta.
Bisognerà quindi tenerne conto nel calcolo delle distanze tra edifici confinanti. Con tale ordinanza la Cassazione ha dato ragione a un condominio che ha fatto causa a una società immobiliare perché aveva realizzato un fabbricato a confine con l’edificio condominiale a distanza inferiore a quelle di legge (Dm 1444/1968). Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la Corte di Appello l'ha accolta e ha condannato la società convenuta a demolire e arretrare la porzione del fabbricato, compresi i balconi aggettanti sino a garantire il rispetto della distanza di 10 metri dal condominio di fronte e al risarcimento dei danni.
In base a quanto evidenziato dai giudici di appello, le risultanze della C.T.U. avevano evidenziato che effettivamente il fabbricato realizzato dalla società era posto a confine con l’edificio condominiale dovendo, quindi, trovare applicazione l’articolo 873 del Codice civile, con il rinvio alle fonti integrative locali che, però, devono trovare il loro limite nelle previsioni del Dm 1444/1968. Di conseguenza, l’eventuale disciplina derogatoria contenuta negli strumenti urbanistici locali, che prescrivesse una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate, doveva essere disapplicata. E’ stato quindi fatto ricorso in Cassazione per stabilire se i balconi presenti sulla parete del fabbricato avessero il carattere di veduta (per cui si doveva applicare il Dm 1444) o di semplici luci. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha precisato che devono intendersi “pareti finestrate” in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, che assicurano la possibilità di esercitare la veduta.

17/02/2019
20/01/2019

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Indirizzo

Via Brendibusio N. 25
Passirano
25050

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