Notaio Cristina Capua

Notaio Cristina Capua Il Notaio Cristina Capua unitamente al suo staff fornisce assistenza e consulenza in tutti i settori

Il Notaio Cristina Capua presta grandi attenzione alle esigenze dei clienti attraverso il contatto diretto: è importante tradurre le scelte dei clienti in un atto che le rispecchi davvero oltre a rispettare la legge. Lo Studio fornisce assistenza e consulenza in tutti i settori dell'attività notarile: immobiliare, societario e fallimentare, successioni, diritto internazionale privato, volontaria g

iurisdizione e contrattualistica in genere. Per i clienti che non parlano italiano il Notaio può fornire la sua consulenza in inglese e francese, lingue che parla correntemente. Lo Studio Notarile ha sede in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44 (Quartiere Parioli) e recapito a Campagnano di Roma, Via Unità d'Italia n. 1/A.

25/01/2021

LA TRAPPOLA DELLE ,
TRA E PER IL

Cosa sono le srls?

lo sanno bene gli addetti ai lavori.
Sono delle società a responsabilità limitata con capitale minimo UN EURO, con uno statuto molto scarno, i cui i costi di costituzione sono molto bassi, meno di 500 euro di tasse, in quanto per legge NON SONO DOVUTI ONORARI NOTARILI.

Significa che, per la stipula, il notaio non può chiedere neanche un euro di rimborso spese. In pratica, un atto in perdita, visto che i costi della pratica sono a carico del Notaio.

Perchè questa società è stata introdotta nel sistema?
Inizialmente era prevista solo per le persone fisiche di età inferiore si 35 anni, cioè i giovani. Poi è stata estesa a tutte le persone fisiche.

L’intento è di consentire di iniziare un’attività economica anche a chi non ha nè arte nè parte.
Un incentivo per non escludere nessuno, si dirà.
In realtà, un modo surrettizio voluto dalla politica per scalare le classifiche del doing business, per dimostrare che in Italia è facile fare impresa.
Quando in realtà, chi fa impresa sul serio sa benissimo quanto è difficile.

In pratica si mettono in campo queste microsocietà con un costo bassissimo, ed in realtà irresponsabili.
Le società di capitali, infatti, rispondono verso i terzi e i creditori con il loro patrimonio.
Se il capitale è un euro , chiaramente non rispondono mai.
Si potrebbe obiettare che le srls possono essere poi dotate di patrimonio ( non conteggiato a capitale) con versamenti successivi nelle casse sociali.

Ma ciò in genere non avviene.
Infatti spesso i soci, PUR NON POTENDO IN LINEA DI PRINCIPIO, eseguono dei prestiti alla società, che poi possono riprendersi.
Dico “ pur non potendo “ perché la legge prevederebbe la possibilità di prestiti da parte dei soci solo se ciò è previsto nello statuto, e questa possibilità non c’è nello statuto delle srls.
Ma questa norma è spesso ignorata, e quindi i prestiti dei soci alle srls sono all’ordine del giorno.

Quindi abbiamo una società irresponsabile che agisce nel sistema.

Ora, consentire a qualsiasi scappato di casa di fare impresa in modo irresponsabile forse non è una buona idea, può inquinare il mercato e rendere più difficile l’operatività di una impresa seria.
D’altro canto, per un imprenditore serio e patrimonializzato, costituire una srls con un euro di capitale è una scelta poco etica: è chiaro che si mette in condizioni di non pagare niente ai suoi creditori.

Ma questo è nulla. Purtroppo la criminalità organizzata si sta servendo di queste srls per i propri interessi, fondando srls intestate a prestanome, teste di paglia che in realtà agiscono come burattini dei malviventi.

E qui veniamo alla verifica antiriciclaggio, che deve essere condotta da TUTTI I PROFESSIONISTI, Notaio in primis, ma non solo.
I controlli antiriciclaggio sono un obbligo per i professionisti, che dovrebbero vigilare ( ma senza i poteri dello Stato, quindi in realtà con pochissimi strumenti) se una attività è posta in essere per favorire un illecito.

Cosa significa verifica antiriciclaggio?

Anzitutto è necessario acquisire i documenti di identità delle parti, ma non solo: è indispensabile accertare se l’atto che viene compiuto è in linea con il profilo del cliente, cioè è adeguato considerando la sua età, istruzione, capacità economica, professione.

Se l’atto non è adeguato, scatta l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti come operazione sospetta.

Ora, abbiamo detto che spesso la criminalità organizzata utilizza le srls come veicolo per i propri traffici, facendole costituire da prestanome pressoché nullatenenti.

Però la srls è stata proprio CONCEPITA PER FAR COSTITUIRE L’IMPRESA A PERSONE PRESSOCHÉ NULLATENENTI! È fatta apposta!

Se arriva uno straniero, magari da poco in Italia, mi dice che nel suo Paese d’origine faceva il muratore, di essere attualmente disoccupato, e vuole costituire una srls avente ad oggetto costruzioni e lavori edili, ma cosa ci dovrebbe essere di strano?
È un istituto creato apposta per queste situazioni! Perché lo straniero possa lavorare in proprio qui in Italia, aprendo partita Iva!

Se però questo straniero non è onesto, ma è un prestanome della mafia, io professionista dovrei capirlo. Come non si sa.
E se non lo capisco, allora è chiaro che sono parte del sodalizio mafioso.

Non parlo astrattamente, purtroppo.

È successo ad uno stimato collega. Ha ricevuto delle srls costituire da stranieri, che sono risultati essere prestanome della criminalità organizzata.
Nelle intercettazioni, i criminali dicono tra loro: “speriamo che il Notaio non se accorga!”

Questo dovrebbe bastare a scagionare il Notaio. È chiaro dalle intercettazioni che non sapeva.
Invece no.
Per il magistrato “ doveva sapere”.

Ma attenzione! Anche se non ci fosse dietro la criminalità organizzata, non è forse molto sospetto costituire una società irresponsabile? È forse uno strumento per evitare di pagare i creditori, magari il fisco, fatto che in certi casi costituisce reato?

Finora noi tutti professionisti, soprattutto i Notai, usi ad obbedir tacendo come i carabinieri, abbiamo ricevuto queste srls, facendo i nostri controlli usuali antiriciclaggio, non trovando anomala questa società che È UNA ANOMALIA DI PER SÈ STESSA, perché così ha voluto il legislatore.

Ma potere legislativo e giudiziario qui hanno idee molto diverse. E noi rispondiamo ai giudici, non al legislatore.

È ora di guardare queste società con occhi molto diversi.
L’imprenditore che ha i mezzi inizia un’impresa un po’ rischiosa con una srls da 100 euro consigliata dal commercialista. Poi va tutto male e non paga nulla al fisco. È responsabile e colluso il commercialista?

Il Notaio riceve una srls di uno straniero con pochi mezzi: è sempre e comunque sospetto?

Il cittadino che ordina un lavoro all’artigiano che lavora tramite la srls da 100 euro, sa che non avrà nulla in caso di danni o lavori svolti male?

È davvero ora di svegliarci, di aprire gli occhi, perché questi mostri, creati dai politici per farsi belli nelle classifiche internazionali, e che nulla, nulla hanno in realtà portato al Paese, rischiano di creare danni al sistema, e di rovinare in un attimo la vita di tanti di noi.

Dott. Valeria Terracina
Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
www.terracina.biz
0421 333038 [email protected]

AVVISO IMPORTANTE *Il Notaio Cristina Capua in questa situazione di emergenza presta assistenza come segue:Conformemente...
22/03/2020

AVVISO IMPORTANTE *

Il Notaio Cristina Capua in questa situazione di emergenza presta assistenza come segue:

Conformemente alle disposizioni vigenti finalizzate alla gestione dell’emergenza sanitaria, il servizio verrà erogato mediante modalità a distanza, telefonicamente o mediante posta elettronica, non essendo sospesi né il servizio di consulenza né il servizio di elaborazione dei preventivi.

Per richiedere un preventivo
inviate una mail a [email protected]

Per ulteriori informazioni
visitate il sito

Sito Web del Notaio Cristina Capua con Sede a Roma nel Quartiere Parioli e Campagnano di Roma nel Lazio

13/02/2020

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31/01/2017

LOCAZIONE FINANZIARIA ABITAZIONI
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
76. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facolta' di acquistare la proprieta' del bene a un prezzo prestabilito.
77. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
78. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa e' corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attivita' di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicita' nei confronti dell'utilizzatore.
79. Per il contratto di cui al comma 76 l'utilizzatore puo' chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non piu' di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto e' prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 76:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
80. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicita' originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni del comma 78. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
81. Per il rilascio dell'immobile il concedente puo' agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.
82. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies) sono inserite le seguenti:
«i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta' inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa».
83. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)»;
b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima:
1) dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente:
«Se il trasferimento e' effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento»;
2) e' aggiunta, in fine, la seguente nota:
«II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria»;
c) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima:
1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento.
1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento»;
2) alla nota I), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».
84. Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83 si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Indirizzo

Rome

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 13:30
15:00 - 18:00
Martedì 09:30 - 13:30
15:00 - 18:00
Mercoledì 09:30 - 13:30
15:00 - 18:00
Giovedì 09:30 - 13:30
15:00 - 18:00
Venerdì 09:30 - 13:30

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