Roberto Pagno Amministratore Condominiale

Roberto Pagno Amministratore Condominiale Perché dovresti scegliermi? Trasparenza amministrativa e ottimizzazione dei costi

Metto a disposizione del tuo condominio oltre 20 anni di esperienza nel settore immobiliare, unendo una gestione contabile rigorosa a una visione moderna della proprietà.

C'e' una logica . Come sempre un grazie ad ANACI
18/09/2026

C'e' una logica . Come sempre un grazie ad ANACI

Se l'ascensore esterno limita parzialmente la vista o l'affaccio da un balcone, l'opera è da considerarsi illecita❓

La risposta nella grafica 🛗
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17/09/2026

L'art. 1126 c.c. recita testualmente:

«Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.»

Questo interessante articolo di ANACI INFORMA mette chiarezza e secondo me semplifica di molte le cose . Grazie ANACI.Il...
15/09/2026

Questo interessante articolo di ANACI INFORMA mette chiarezza e secondo me semplifica di molte le cose . Grazie ANACI.

Il condominio parziale Cass. civ., Sez. II, 25 giugno 2026, n. 21753 Riproduzione riservata La Cassazione, come per la costituzione del condominio, ha stabilito che anche il condominio parziale si costituisce ex lege allorché alcuni beni, per le loro caratteristiche strutturali, siano funzionalmente collegati esclusivamente ad alcune unità immobiliari in proprietà solitaria e, quindi non a tutte quelle dello stabile condominiale; ne consegue che non necessita alcun atto negoziale né una delibera dell’assemblea, essendo sufficiente che alcune parti comuni servano specificatamente soltanto alcune unità immobiliari dell’edificio.

11/09/2026

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06/09/2026

Chiedi un preventivo e poi decidi

06/09/2026

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23/08/2026

In linea generale, fatte salve le specifiche eccezioni del caso, qualora il rifacimento o il degrado della soletta derivi da un fatto colposo o da un difetto di custodia (ad esempio la perdita occulta proveniente da una tubatura privata), trova applicazione esclusiva l'art. 2051 c.c. Di conseguenza, il proprietario del piano superiore è tenuto al risarcimento integrale dei danni causati al solaio, al massetto e alle finiture dell'immobile sottostante.

23/08/2026

In linea generale, fatte salve le specifiche eccezioni del caso, qualora il rifacimento o il degrado della soletta derivi da un fatto colposo o da un difetto di custodia (ad esempio la perdita occulta proveniente da una tubatura privata), trova applicazione esclusiva l'art. 2051 c.c. Di conseguenza, il proprietario del piano superiore è tenuto al risarcimento integrale dei danni causati al solaio, al massetto e alle finiture dell'immobile sottostante.

Indirizzo

Via Ventena 21B
San Giovanni In Marignano
47842

Telefono

+393358716515

Sito Web

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