24/10/2025
Quando si applicano le deroghe ai requisiti igienico-sanitari introdotti dal Salva Casa?
L’analisi dei requisiti igienico-sanitari e dell’agibilità, disciplinata dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001, costituisce un profilo secondario rispetto alla verifica della legittimità del mutamento di destinazione d’uso. Tuttavia, il TAR ha richiamato l’art. 20, comma 1-bis, che prevede la ridefinizione dei requisiti prestazionali degli edifici mediante decreto del Ministro della Salute, e l’art. 24, comma 5-bis, che autorizza il progettista abilitato ad asseverare la conformità del progetto anche per locali con altezza interna compresa tra 2,40 e 2,70 metri, purché siano garantite adeguate condizioni di ventilazione e di salubrità.
Art. 24 comma 5-bis D.P.R. 380/01
Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi: a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri
Tale disciplina si applica immediatamente anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, consentendo quindi la regolarizzazione di unità immobiliari oggetto di mutamento d’uso.