Amministrazioni Condominiali & Consulenze

Amministrazioni Condominiali & Consulenze La soluzione ideale per una gestione condominiale basata su esperienza, professionalità e trasparenza

VIDEOCAMERE PRIVATE IN CONDOMINIOInstallare una telecamera di videosorveglianza davanti alla porta del proprio appartame...
22/05/2026

VIDEOCAMERE PRIVATE IN CONDOMINIO

Installare una telecamera di videosorveglianza davanti alla porta del proprio appartamento o all’ingresso del box auto è una scelta sempre più frequente. L’obiettivo è semplice: aumentare la sicurezza personale, proteggere la famiglia e tutelare i propri beni. Ma in condominio è davvero necessario ottenere l’autorizzazione dell’assemblea?

La risposta è: non sempre.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza n. 9570 del 2026, ha infatti chiarito i limiti entro cui il singolo condomino può installare autonomamente un sistema di videosorveglianza.

Secondo i giudici, quando la telecamera è collocata all’interno di una proprietà esclusiva — ad esempio sulla porta di casa, sul terrazzo o all’ingresso del proprio garage — e riprende esclusivamente spazi di pertinenza privata, non è necessario alcun via libera dell’assemblea condominiale. In questi casi prevale il diritto del proprietario a difendere la propria sicurezza e il proprio patrimonio.

La situazione cambia però radicalmente quando l’occhio della telecamera si estende anche alle parti comuni dell’edificio. Corridoi, scale, cortili, parcheggi condominiali, ingressi del palazzo o aree antistanti box di altri condomini rientrano infatti negli spazi condivisi e la loro ripresa comporta un trattamento di dati personali.

In queste ipotesi entra in gioco il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che impone il rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e delle finalità del trattamento dei dati. Ciò significa che l’impianto deve essere configurato in modo proporzionato e rispettoso della privacy altrui.

La Cassazione ha inoltre ribadito un principio importante: la violazione della privacy può sussistere anche se le immagini non vengono registrate. È sufficiente il semplice monitoraggio in tempo reale di aree comuni o di spazi riferibili ad altri condomini perché la telecamera possa risultare illegittima.

Prima di installare un sistema di videosorveglianza in condominio è quindi fondamentale verificare con attenzione non solo dove viene posizionata la telecamera, ma soprattutto cosa effettivamente viene inquadrato.

Lupus in fabula...
19/05/2026

Lupus in fabula...

PERCHE' LE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO NON POSSONO ESSERE CONVOCATE VIA EMAIL"Amministratore, non c'è bisogno che mi mandi l...
19/04/2026

PERCHE' LE ASSEMBLEE DI CONDOMINIO NON POSSONO ESSERE CONVOCATE VIA EMAIL

"Amministratore, non c'è bisogno che mi mandi la raccomandata, mi scriva un'email o su whatsapp."
😱

Quante volte mi sono sentito rivolgere questa richiesta nell'arco della mia attività, non saprei proprio dirlo.
Ma certamente sono tante, anzi troppe!

Con santa pazienza, proverò ancora una volta a spiegare perchè le comunicazioni formali da amministratore ai condòmini, e tra queste prima fra tutte la fatidica convocazione di assemblea, non possono essere inviate via email (e men che meno tramite whatsapp!).

Ebbene. nel contesto della gestione condominiale in Italia, la modalità di convocazione dell’assemblea è disciplinata in modo preciso dal Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione. In particolare, l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabilisce le forme attraverso cui l’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condòmini.

La norma prevede ESPRESSAMENTE che l’avviso debba essere trasmesso mediante raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax oppure consegna a mano. Questa disposizione è stata rafforzata dalla riforma del condominio introdotta con la legge n. 220/2012.

Alla luce di ciò, la semplice email ordinaria non è considerata uno strumento idoneo per la convocazione dell’assemblea condominiale. Il motivo principale risiede nella mancanza di certezza legale circa l’avvenuta ricezione del messaggio. A differenza della PEC, infatti, l’email tradizionale non fornisce ricevute opponibili a terzi che attestino con valore legale l’invio e la consegna del messaggio.

La giurisprudenza ha più volte ribadito questo principio, sottolineando che la convocazione effettuata con modalità diverse da quelle previste dalla legge può comportare l’annullabilità della delibera assembleare, su impugnazione del condomino assente o dissenziente, ai sensi dell’art. 1137 del Codice Civile.

È importante precisare che l’utilizzo dell’email ordinaria non è ammesso neppure se vi sia un consenso espresso e preventivo del condòmino a ricevere le comunicazioni con tale modalità. Infatti, anche in questo caso, resta la difficoltà di dimostrarne con certezza la ricezione.

Per queste ragioni, per garantire la validità delle assemblee condominiali ed evitare possibili impugnazioni, è fondamentale attenersi rigorosamente alle modalità di convocazione codificate dalla normativa vigente, scegliendo uno degli strumenti - tra quelli e soltanto tra quelli - espressamente elencati dal legislatore: gli unici che a norma di legge assicurano la prova legale dell’avvenuta comunicazione.

Quindi, chi volesse risparmiare sulle spese personali di spedizione, dovrà necessariamente dotarsi di un indirizzo PEC, che ha un modestissimo costo annuale.

Registro Unico Nazionale degli Amministratori di Condominio (RUNAC)Nei giorni scorsi le principali associazioni di categ...
20/03/2026

Registro Unico Nazionale degli Amministratori di Condominio (RUNAC)

Nei giorni scorsi le principali associazioni di categoria degli amministratori di condominio hanno raggiunto un accordo per l’istituzione del Registro Unico Nazionale degli Amministratori di Condominio (RUNAC), iniziativa volta a rafforzare la trasparenza, la qualificazione professionale e il contrasto al fenomeno dell’abusivismo nel settore.
Nel comunicato stampa che vi invito a leggere sono illustrati i contenuti della proposta e i dettagli della presentazione pubblica del disegno di legge che si terrà il prossimo 11 aprile a Roma.

11/03/2026

Su Catania e hinterland

23/02/2026

Mi presento,

Sono la Dott.ssa Claudia Pachera, Chinesiologa LM-67 ed Istruttrice di Ginnastica Ritmica 🤸🏻‍♀️

Da anni mi occupo di movimento, controllo posturale ed educazione al gesto corretto. La mia esperienza nella ginnastica ritmica mi ha insegnato l’importanza della precisione, dell’equilibrio e della qualità del movimento — aspetti fondamentali anche in età adulta 🫵🏻

• Ho avviato dei percorsi di ginnastica posturale in piccoli gruppi, pensati per tutti coloro che desiderano migliorare la propria postura, mobilità e sentirsi sicuri nei movimenti 👫🧑‍🤝‍🧑👭

• Lo studio si trova a Tremestieri Etneo 📍

• Le sedute si svolgono in un ambiente professionale, con esercizi guidati e adattati alle vostre esigenze, con possibilità di scelta tra 1 o 2 incontri a settimana 💪🏻

• È prevista una prima seduta conoscitiva gratuita, dove sceglieremo il tipo di percorso da affrontare insieme più adatto alle tue esigenze 🫂

• Per informazioni è possibile scrivermi in privato o anche su 📞 WhatsApp al numero 3514815395.

✨Investire nel proprio benessere è sempre una scelta intelligente, prendersi cura del proprio corpo migliora ogni giornata!✨🌻

Vi aspetto!☺️

Dott.ssa Claudia Pachera

REVOCA DELL'AMMINISTRATOREUna recente sentenza del Tribunale Ordinario di Torino (N. R.G. V.G. 14727/2025) conferma che ...
07/01/2026

REVOCA DELL'AMMINISTRATORE
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Torino (N. R.G. V.G. 14727/2025) conferma che l'Amministratore che non informa prontamente l'Assemblea di un decreto ingiuntivo a carico del Condominio può essere revocato non solo su richiesta della stessa Assemblea, ma in sede giudiziale anche su ricorso di un solo condòmino, che può agire anche senza aver preventivamente richiesto la convocazione di un'assemblea sull'argomento.
L'omissione dell'informazione, che impedisce di fatto ai condòmini di valutare la situazione e, nel caso, di proporre opposizione per far valere le proprie ragioni, costituisce infatti una grave irregolarità nell'esecuzione del mandato, permettendo la revoca dell'amministratore a prescindere dal volere della maggioranza assembleare.

Augurando a tutti serene e gioiose feste, comunico che lo studio resterà chiuso unicamente nelle giornate festive ed in ...
23/12/2025

Augurando a tutti serene e gioiose feste, comunico che lo studio resterà chiuso unicamente nelle giornate festive ed in quelle di vigilia.

Chi mi conosce sa che da circa 15 anni svolgo la libera professione di amministratore di condomini. E quando mi capita d...
19/12/2025

Chi mi conosce sa che da circa 15 anni svolgo la libera professione di amministratore di condomini. E quando mi capita di presentarmi ad una nuova persona, la prima cosa che mi viene detta è "povero te!", "che coraggio!", "io non lo farei mai!" e altre frasi del genere.
Certamente le difficoltà non mancano: dalla concorrenza sleale di "colleghi" che si svendono per compensi ridicoli (assecondando l'idea che un amministratore non possa costare più di un caffè al giorno) all'arroganza di quelli che pensano sempre di saperne più di un professionista solo perché lo hanno letto "qui o là". Certamente le leggi italiane - spesso ingarbugliate e potenzialmente soggette ad interpretazioni contrastanti - non aiutano. Ed a complicare la gestione amministrativa si aggiungono anche le crescenti difficoltà economiche con cui tutti facciamo giornalmente i conti.
Sull'altro piatto della bilancia, a confortarmi e darmi sempre nuove energie per continuare a fare questa professione, gli attestati di stima che ricevo dai miei amministrati ed il rapporto sereno che ho con la stragrande maggioranza dei miei condòmini.
Tutto questo lungo preambolo per dire che il mio lavoro mi piace, ho scelto io di farlo e non me ne lamento.
E, da professionista, guardo con favore a tutti gli interventi che potrebbero (il condizionale è d'obbligo!) meglio qualificare il mio profilo.
Non posso però non commentare con amara ironia le ultime ventilate proposte di riforma, soprattutto considerando che nessun legislatore abbia ancora pensato di rendere obbligatoria la laurea per tutti i ministri ed i capi di governo...

In risposta alle diverse domande pervenutemi riguardo le molteplici forme di manutenzione a cui un amministratore deve p...
22/10/2025

In risposta alle diverse domande pervenutemi riguardo le molteplici forme di manutenzione a cui un amministratore deve provvedere, fornisco di seguito il seguente riepilogo che ne illustra in modo sintetico le diverse tipologie.

Definizione di “manutenzione”
La manutenzione è “la combinazione di tutte le azioni tecniche
amministrative e gestionali durante il ciclo di vita di un’entità
volte a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa
eseguire la funzione richiesta” (Norma UNI EN 13306:2003).

Esistono diversi tenori di manutenzioni, generalmente nei condomini abbiamo:

MANUTENZIONE SU GUASTO
“La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di
un’avaria e volta a riportare l’entità nello stato in cui possa
eseguire la funzione richiesta”
(Norma UNI EN 13306:2003)
E’ la tipologia di intervento maggiormente impiegata nei condomini.
Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, si interviene ex post.
Viene adottata per:
• interventi sulle parti edilizie (spicconamenti intonaci pericolosi,
rotture pluviali / gronde, cedimenti dei pavimenti, ecc.)
• Interventi sugli impianti (cedimenti funi ascensore, rottura citofono,
cancello carrabile, ecc.)

MANUTENZIONE CICLICA
“Una manutenzione preventiva effettuata in base a intervalli di
tempo o cicli di utilizzo prefissati, ma senza una precedente
indagine sulle condizioni dell’entità”
(Norma UNI EN 13306:2003)
Tale tipologia di intervento, viene eseguito per tutte le attività
normate, vale a dire laddove la legge stabilisce la periodicità di
controllo e/o verifica; in particolare:
• Impianti di riscaldamento (il DPR 462/91 - stabilisce la nomina
del terzo responsabile che è responsabile dell’impianto e la
periodicità dei controlli)
• Impianti ascensore (obbligo nomina manutentore e obbligo
controllo semestrale dell’impianto)
• Impianti antincendio (controllo semestrale estintori, idranti)

MANUTENZIONE ORDINARIA
Rientrano nella manutenzione ordinaria: “tipologia di interenti
manutentivi durante il ciclo di vita atti a mantenere o ripristinare
l’efficienza dei beni, contenere il normale degrado d’uso, garantire la vita utile del bene, far fronte a eventi accidentali.
I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie del
bene stesso e non ne modificano la struttura essenziale e la sua
destinazione d’uso”.
Gli interventi di manutenzione ordinaria vengono attivati, quasi sempre, a valle di un guasto, al fine di ripristinare la funzionalità dell’intero elemento tecnico.
Esempio: rifacimento facciate di un condominio, dopo avere eseguito lo spicconamento di urgenza degli intonaci. Dunque: prima, intervento su guasto dopo, intervento di manutenzione ordinaria.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria è costituita: “dalla tipologia di
interventi non ricorrenti e d’elevato costo, in confronto al valore
del bene e ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso.
Gli interventi possono, inoltre, prolungare la vita utile e/o
migliorarne l’efficienza, l’affidabilità, la produttività, la
manutenibilità e l’ispezionabilità, non ne modificano le
caratteristiche originarie e la struttura essenziale; non comportano
variazioni di destinazione d’uso del bene”
(Norma UNI EN 13306:2003)
Esempio classico è il rifacimento delle facciate di un condominio, realizzando un cappotto termico esterno con pannelli coibentanti.

ADEGUAMENTO NORMATIVO
“Complesso di azioni eseguite su un edificio al fine di portare
o riportare un edificio o sue componenti ad un livello di
prestazioni funzionali conforme a norme cogenti”
La stragrande maggioranza degli immobili a destinazione
residenziale è stata costruita prima del 1971. La totalità delle
norme tecniche sono entrate in vigore dopo tale data ( DMI
16/02/82 – 46/90 – 10/91 – 81/08 – 162/99 – 462/99).
Partendo da questa considerazione, si capisce chiaramente
quanto sia importante il concetto di adeguamento normativo per
chi gestisce/amministra immobili
Alcuni esempi di adeguamento normativo:
• Impianti elettrici: nel 1990 è stata approvata una legge
(46/90) che ha introdotto diverse innovazioni in ambito
impiantistico, tra le altre:
Obbligo di rilascio, da parte dell’installatore, del
certificato di regolare esecuzione dell’impianto eseguito;
Obbligo di redazione del progetto, per certe tipologie di
impianti (potenza di assorbimento superiore a 6 KW –
superficie interessata maggiore di 400 mq – ecc.)
• Impianti di riscaldamento: dal 2003 sono state aboliti gli
impianti centralizzati a carbone; entro il 31 dicembre del
2015, dovevano essere dismessi quelli a gasolio

Indirizzo

Via San Gregorio, 18/A
Aci Castello
95021

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30

Sito Web

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