Scic Energy Srl

Scic Energy Srl Amministrazione condominiale, gestione patrimoniale, Intermediazione immobiliare

19/04/2019
Nuova apertura a Favara in via Bersagliere Giuseppe Urso, 53...
17/02/2018

Nuova apertura a Favara in via Bersagliere Giuseppe Urso, 53...

https://youtu.be/6hRTVhbKFB8
27/10/2016

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L’affidabilità e la professionalità dello studio SCIC del Dott. Salvatore Cultrera, in questo video aziendale realizzato da Tivissima che ne descrive le pecu...

Questo video aziendale descrive le peculiarità e le novità introdotte nel panorama dell’amministrazione condominiale. Af...
27/10/2016

Questo video aziendale descrive le peculiarità e le novità introdotte nel panorama dell’amministrazione condominiale.
Affidabilità, professionalità e INNOVAZIONE sono le caratteristiche che contraddistinguono la società SCIC Srl del Dott. Salvatore Cultrera.

Guarda il nostro nuovo sito www.studiocultrera.it o www.scicenery.it

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Ecco il nostro video aziendale!
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Scic - Studio Salvatore Cultrera ad Agrigento: Gestione Condominiale, Patrimoniale e Intermediazione

03/04/2016

Frontalini in condominio la pronuncia della Cassazione e dell'Anaci
Sulla natura dei balconi e sulla imputabilità delle relative spese.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale oggi prevalente, il balcone aggettante viene ritenuto accessorio dell'appartamento, con esclusione di ogni natura condominiale se non nel caso in cui il balcone o suoi singoli componenti costituiscano motivo ornamentale di particolare rilievo sul prospetto architettonico dell'edificio.

A parte quest'unica eccezione il balcone viene quindi considerato come una parte dell'appartamento cui offre utilità esclusiva.

I frontalini dei balconi aggettanti sono dunque da ritenersi, per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, di esclusiva proprietà del titolare del balcone medesimo. Analogo discorso deve farsi per i parapetti e il sottobalcone.

Si forniscono di seguito i riferimenti giurisprudenziali circa l'indirizzo enunciato: Cass.8159/1996; Cass.637/2000; Cass.1784/2007; Cass.15713/2007.

Tra le pronunce in argomento si segnala la seguente: "I balconi aggettanti di un edificio in condominio, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa: solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si devono considerare beni comuni a tutti i condòmini quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Quanto ai rapporti tra il proprietario del singolo balcone e il proprietario di analogo manufatto, posto al piano sottostante sulla stessa verticale, deve escludersi una presunzione di proprietà comune del balcone stesso. Ancorchè, infatti, in una tale evenienza possa riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura, rispetto al balcone sottostante, trattasi di copertura disgiunta dalla funzione di sostegno e, quindi, non indispensabile per l'esistenza stessa dei piani sovrapposti, per cui non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili (Come si verifica, invece, se i balconi stessi siano incassati nel corpo dell'edificio, atteso che in quest'ultima eventualità i vari balconi sovrastanti svolgono contemporaneamente funzione sia di separazione sia di copertura sia di sostegno) " (Cass.II sent.30-7-2004 n.14576)

La spesa per il restauro del balconeaggettante, del frontalino, del parapetto e del sottobalcone deve quindi addebitarsi esclusivamente al proprietario del balcone.

Nella fattispecie dedotta in quesito deve ritenersi che i balconi aggettanti non svolgano alcuna particolare funzione decorativa o estetica, con la conseguenza che le spese afferenti riguardano solo i rispettivi proprietari e che coloro che non hanno balconi ne sono esclusi.

Indirizzo

Via Plebis Rea, 66
Agrigento
92100

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