22/07/2016
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La videosorveglianza all'interno degli edifici condominiali,in assenza di precise previsioni legislative, ha rappresentato per molto tempo uno degli argomenti maggiormente dibattuti in seno alla giurisprudenza.In nome del diritto alla privacy, si è assistito, infatti, per anni ad arresti, oscillanti tra un completo divieto di installazione di apparecchiature in grado di osservare e riprendere le parti comuni dell'edificio, in quanto costituenti "lesione e compressione dell'altrui diritto alla riservatezza"
Il vuoto normativo, infine, è stato colmato dalla riforma del condominio, che, per la prima volta si è occupata degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.
-Impianti condominiali :Quando è l'assemblea condominiale a decidere di installare le telecamere per il controllo delle aree comuni, gli obblighi da rispettare sono i seguenti: segnalazione della presenza dell'impianto di videosorveglianza con appositi cartelli; conservazione delle registrazioni per un periodo limitato di tempo, di regola non superiore alle 24-48 ore (salvo necessità di tempi ulteriori, previa richiesta al Garante); ripresa esclusiva delle aree comuni (accessi, garage, ecc.), evitando, possibilmente i luoghi circostanti e i particolari che non risultino rilevanti (strade, esercizi commerciali, altri edifici, ecc.); protezione dei dati raccolti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l'accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento dei dati);
-Impianto del singolo condomino: Quando l'installazione dell'impianto video è effettuata da persone fisiche (al fine di sorvegliare la propria unità immobiliare, o comunque a fini esclusivamente personali), se le immagini non vengono né comunicate a terzi né diffuse, la questione non rientra tra le norme dettate dal Codice della privacy. Tuttavia, il Garante si è occupato di indicare una serie di regole da rispettare, affinché le installazioni "private" vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni in tema di responsabilità civile e sicurezza dei dati onde evitare di incorrere in illeciti. Così, il singolo condomino: non sarà obbligato a segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello, ma sarà tenuto a installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato: l'angolo di ripresa dovrà, quindi, essere limitato alla porta di casa e non a tutto il pianerottolo o alla strada, oppure al proprio posto auto e non a tutto il garage, ecc.Alle medesime disposizioni vigenti per i sistemi di videosorveglianza, soggiacciono i videocitofoni e qualsiasi altra apparecchiatura che rilevi immagini o suoni, anche tramite registrazione.Nel caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, in aperta violazione del Codice della Privacy, sia il singolo che il condominio nel suo complesso potranno incorrere nell'applicazione delle sanzioni sia civili che penali collegate alla lesione della sfera privata degli interessati oltre ovviamente all'eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.