18/06/2020
Asseverazione del professionista
A fornire l’elenco di tutti i documenti utili a beneficiare della detrazione del 110% è la guida (non ancora aggiornata) dell’Agenzia delle Entrate.
E’ necessario conservare:
La comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria in base alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; in essa deve risultare la data di inizio dei lavori;
Le abilitazioni amministrative dalle quali risulti data di inizio e tipologia dei lavori; in assenza di abilitazioni, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
Bonifico bancario o postale, anche on line, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (per i contribuenti tenuti a tale modalità di pagamento);
Fatture o ricevute fiscali idonee a dimostrare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi;
Altri documenti relativi alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico (per esempio, per i pagamenti degli oneri di urbanizzazione, delle ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e dei diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
Per il condominio minimo, in mancanza del codice fiscale, autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
Copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato;
Copia dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista;
Atto di cessione dell’immobile, quando lo stesso contiene la previsione che il diritto alla detrazione sarà mantenuto in capo al cedente.
I costi sostenuti per la redazione della documentazione obbligatoria necessari per comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione rientrano tra le spese detraibili.