Arzignano Immobiliare

Arzignano Immobiliare Arzignano immobiliare opera dal 1988 ad Arzignano e limitrofi. L'Agenzia di Casa Tua !

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02/10/2024

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Secondo la Corte di Cassazione «la clausola penale inserita in un contratto di locazione non è soggetta a distinta imposta di registro.
Prevale la regola dell’imposizione della disposizione più onerosa».

Per avere tutti i nuovi dettagli e chiarimenti, puoi consultare la Circolare legale associativa n. 16. Scopri di più nell’area riservata ai soci sul sito www.fimaa.it

19/09/2024

Reato di occupazione abusiva di immobile, la Camera dice sì
L'articolo 634 bis del codice penale approvato dalla Camera dei deputati all'interno del cosiddetto ddl Sicurezza, articolo 10. La pena prevista va da due a sette anni di reclusione

Arriva in Italia un nuovo reato, l'occupazione abusiva di immobile destinato a residenza altrui. Con un nome un po' pomposo, l'articolo 634 bis del codice penale approvato dalla Camera dei deputati all'interno del cosiddetto ddl Sicurezza, articolo 10. La pena prevista va da due a sette anni di reclusione,

Punito anche chi cede ad altri l'immobile occupato.
L'articolo prevede che "chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato". L'emendamento prevede anche l'articolo 321-bis che, ha spiegato Andrea Pellicini (FdI) consente, su indicazione del giudice, alle forze dell'ordine di intervenire in tempi rapidi per lo sgombero

rif. Italia Oggi

17/05/2023

Da fine giugno anche gli agenti immobiliari potranno accedere telematicamente ai dati e alle planimetrie catastali degli immobili. 🏡💪

Su richiesta di FIMAA, l’Agenzia delle Entrate ha precisato di aver già effettuato le verifiche funzionali della piattaforma e che gli agenti immobiliari potranno accedere alla modalità definitiva di consultazione nel giro di alcune settimane.

La nostra Federazione è stata per mesi in prima linea, avviando un lungo confronto con l’Agenzia delle Entrate per consentire che anche gli agenti immobiliari – al pari di altre categorie professionali – potessero consultare le planimetrie catastali del patrimonio immobiliare.

Santino Taverna, Presidente nazionale FIMAA, ha commentato il risultato con queste parole: “Riceviamo con soddisfazione il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un servizio che consente alla categoria degli operatori immobiliari di svolgere compiutamente la propria professione”. 🗣

14/12/2022

👉ATTENZIONE !!!

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE: DDL LEGGE DI BILANCIO 2023
Il Legislatore, con il Ddl della Legge di Bilancio 2023, all'art. 25, comma 7, ha riproposto l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.
L'agevolazione, con effetto dall'1 gennaio 2023:
• è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2022;
• riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2023;
• richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
- nella misura del 60% entro il 30.11.2023;
- il rimanente 40% entro il 30.6.2024.
L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

21/05/2022

Il duro lavoro degli ultimi mesi da i suoi frutti per tutta la categoria 🤝

È stato finalmente pubblicato il decreto sulle planimetrie catastali, battaglia che ha coinvolto FIMAA dal primo giorno. Restiamo solo in attesa della comunicazione della data di attivazione del servizio 🗓

Il link al provvedimento 👇

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4417984/Provvedimento+del+20+maggio+2022+accesso+alle+planimetrie+Agenti+Immobiliari_rev.pdf/fd1e65b7-2d39-28b2-8fb7-3bdab835a5fa

14/02/2022

👉 CONTINUA il 𝓅𝒾𝒶𝓃ℴ 𝒻ℴ𝓇𝓂𝒶𝓉𝒾𝓋ℴ 2022 di Fimaa Vicenza ‼️🦵
📆 venerdì 18 febbraio ②⓪②②
⏰ 17.00 - 19.00
💻 in modalità presenza (presso la sede di Vicenza Via L. Faccio, 38) e videoconferenza
🖲 𝙇𝘼 𝙒𝙀𝘽 𝙍𝙀𝙋𝙐𝙏𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 𝘿𝙀𝙇𝙇❜𝘼𝙂𝙀𝙉𝙕𝙄𝘼 𝙄𝙈𝙈𝙊𝘽𝙄𝙇𝙄𝘼𝙍𝙀 𝙀 𝙄 𝙎𝙊𝘾𝙄𝘼𝙇
👨‍🏫 Dr. 𝘼𝙡𝙚𝙨𝙨𝙖𝙣𝙙𝙧𝙤 𝙋𝙀𝙏𝙍𝘼𝘾𝘾𝘼- formatore di ESAC Spa
👉 Gli associati hanno ricevuto la comunicazione per registrarsi.

03/01/2022

Si comunica a coloro che fossero interessati che dal 01.01.2022 l'interesse legale passa da 0,01 % (per l'anno 2021) a 1,25%

14/09/2021

“CONTRIBUTO AFFITTI” PER LA
RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE
• Art. 9-quater, DL n. 137/2020
• Provvedimento Agenzia Entrate 6.7.2021
Nell’ambito del c.d. “Decreto Ristori” è stato istituito uno specifico
Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti delle unità
immobiliari residenziali che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, a favore dei proprietari di appartamenti affittati in Comuni ad alta tensione abitativa che nel 2021 hanno ridotto / riducono il canone di locazione, pari al 50% della rimodulazione in diminuzione concessa, fino ad un massimo di € 1.200,00.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le
modalità per la richiesta del bonus in esame, c.d. “contributo affitti”
da parte dei proprietari beneficiari.
La domanda va inviata telematicamente all’Agenzia entro il 06.10.2021 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario delegato all’accesso al Cassetto fiscale.
Dal 7.9.2021 l’Agenzia comunica all’interessato l’importo teorico
massimo del contributo spettante.
La stessa Agenzia dall’1.1.2022 determina l’effettivo contributo spettante ai beneficiari sulla base del limite di spesa stanziato (€ 100 milioni).

27/05/2021

MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 123 del 25 maggio 2021 il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la s👍👍alute e i servizi territoriali”.
In particolare, all’articolo 64, sono previste, al verificarsi di determinate condizioni, misure temporali per l’acquisto della casa di abitazione, mediante la concessione di mutui garantiti dallo Stato fino all’80% del loro ammontare e agevolazioni in materia di imposte indirette, da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato.

1. Il mutuo “prima casa” destinato ai giovani:
come ottenere le agevolazioni e chi può accedervi

Il d.l. 73/2021 (di seguito “decreto”) prevede che le misure di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Cura Italia”), recante l’attuazione del Fondo solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa, di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (cd. “Fondo Gasparrini”), si applicano fino al 31 dicembre 2021.
Il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari accesi per l’acquisto dell’abitazione principale, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che finora ha previsto il rilascio della garanzia nella misura massima del 50% della quota capitale del medesimo, viene riconosciuto ai giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età e siano titolari di un rapporto di lavoro atipico, di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, contenente “Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore”.
La norma prevede l’estensione della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo fino all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l’80% il limite di finanziabilità dell’operazione, inteso come il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, relativamente alle richieste, che possono essere presentate dal trentesimo giorno a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2022.
La finalità della previsione è quella di rafforzare l’agevolazione per i mutuatari, che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

2. Esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e
catastale

Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle censite in categoria catastale A1(Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che, per espressa previsione legislativa sono escluse dalle agevolazioni fiscali, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

3. Credito di imposta sull’Iva corrisposta per l’acquisto

Per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, ipotesi che si verifica nel caso in cui non trovi applicazione il regime di esenzione dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 8-bis del DPR n. 633 del 1972, è riconosciuto agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.
Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
L’attribuzione di un credito di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto costituisce una novità assoluta e straordinaria in quanto riservata ai soli giovani acquirenti di “prima casa” al verificarsi delle previste condizioni soggettive e oggettive. Si può quindi sostenere che tale credito è applicabile alle condizioni sotto specificate anche in assenza di un riacquisto di altro immobile con le medesime agevolazioni “prima casa”.
Al riguardo, si ritiene utile ricordare che l’importo del credito d’imposta è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore alla imposta di registro o all’IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati.
Con riferimento all’imposta di registro, relativa sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo dell’imposta principale ma anche dell’eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore, mentre per l’IVA occorre fare riferimento all’imposta indicata nella fattura relativa all’acquisto dell’immobile alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti, che andranno consegnate al notaio rogante unitamente alla copia dell’atto provvisto degli estremi della registrazione.

4. L’esenzione per l’atto di mutuo dal pagamento dell’imposta
sostitutiva

I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti sopra previsti e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, fissata in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del medesimo decreto.

5. Limitazione temporale delle agevolazioni.

Le agevolazioni previste ai punti 2, 3 e 4, che precedono, si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 (la data di entrata in vigore del decreto) e il 30 giugno 2022.
6. Insussistenza delle condizioni e dei requisiti o decadenza dai benefici
In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni, di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5, o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (“Disciplina delle agevolazioni tributarie”).
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Indirizzo

C. So Matteotti, 67
Arzignano
36071

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00

Telefono

+390444671816

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