Studio Possemato

Studio Possemato Lo Studio di Amministrazioni e Consulenze Condominiali è guidato dalla sua fondatrice, Giovanna Possemato

Lo Studio Possemato, grazie ad un team di collaboratori esperti, può soddisfare ogni esigenza in materia condominiale garantendo il massimo in termini di competenza, riservatezza ed impegno. Lo stesso s’interessa:
- Gestione di patrimoni immobiliari
- Condomini complessi
- Grandi proprietà immobiliari
- Supercondomini

05/06/2026
🚨 La figura dell'amministratore "improvvisato" o che si fa scudo del solo titolo professionale (avvocato, geometra, inge...
04/06/2026

🚨 La figura dell'amministratore "improvvisato" o che si fa scudo del solo titolo professionale (avvocato, geometra, ingegnere, ecc.) senza aggiornarsi specificamente sulla materia condominiale rappresenta un rischio enorme per le tasche dei proprietari.
🚨 IL MITO DEL TITOLO PROFESSIONALE
❌ Molti pensano che un professionista iscritto a un albo sia automaticamente esentato dagli obblighi del D.M. 140/2014.
⚠️ FALSO.
🚨 La Cassazione e numerosi Tribunali hanno chiarito che l'aggiornamento annuale obbligatorio (almeno 15 ore con esame finale) costituisce un requisito autonomo e imprescindibile.
❌ I crediti formativi professionali (CFU) dell'Ordine degli Avvocati, degli Ingegneri o di altri albi NON sostituiscono la formazione specifica per amministratori di condominio, salvo espressa doppia validazione dell'evento formativo.
📉 COSA RISCHIANO DAVVERO GLI ATTI E I CONTRATTI?
🚨 Nullità della nomina Se l'amministratore non è in regola con il D.M. 140/2014 prima dell'assemblea di nomina o di rinnovo, la sua nomina può essere contestata per carenza dei requisiti richiesti.
⚠️ Principio del "Falsus Procurator" Se la nomina è nulla, l'amministratore potrebbe non avere un valido potere di rappresentanza del condominio.
❌ I contratti sottoscritti con: • ditte di pulizia • imprese edili • fornitori di energia • manutentori
potrebbero essere oggetto di contestazioni sulla loro efficacia nei confronti del condominio.
💸 Il vero danno economico
🚨 Se il condominio non ratifica l'operato del "falso" amministratore:
❌ I fornitori potrebbero agire nei confronti dell'amministratore privo dei requisiti.
⚠️ Se il servizio è stato comunque utilizzato dal condominio, possono nascere lunghe e costose controversie civili con richieste economiche fondate sull'arricchimento senza causa.
🛡️ COME DIFENDERSI? LA CHECKLIST DEL CONDOMINO
✅ Attestato di formazione conforme al D.M. 140/2014
✅ Attestato di aggiornamento annuale obbligatorio
✅ Verbale di superamento dell'esame finale
✅ Polizza assicurativa professionale
🚨 NON ABBIATE TIMORE DI CHIEDERE I DOCUMENTI.
È un vostro diritto e rappresenta la prima tutela contro errori, contenziosi e potenziali danni economici al condominio.

04/06/2026

🚨 AMMINISTRATORE SENZA REQUISITI? RISCHIANO ANCHE GLI ATTI E I CONTRATTI DEL CONDOMINIO! 🚨
Molti condomini ignorano un aspetto fondamentale della legge.
Per svolgere l'attività di amministratore di condominio non basta essere avvocato, ingegnere, geometra o appartenere ad altra categoria professionale.
❌ Non bastano i crediti formativi acquisiti presso il proprio Ordine professionale.
La normativa prevede una formazione specifica per gli amministratori di condominio, disciplinata dall'art. 71-bis Disp. Att. C.C. e dal D.M. 140/2014.
✅ Aggiornamento annuale obbligatorio. ✅ Formazione sulle specifiche materie previste dal D.M. 140/2014. ✅ Attestazione del percorso formativo. ✅ Superamento dell'esame finale previsto dalla normativa.
I crediti formativi devono essere conseguiti nell'ambito della formazione specifica prevista per l'attività di amministratore di condominio e riguardare le materie indicate dalla legge.
⚠️ La mancanza dei requisiti richiesti può comportare la nullità della nomina dell'amministratore e dell'incarico ricevuto.
Ma c'è di più.
Se l'amministratore opera senza i requisiti previsti dalla legge, possono sorgere gravi problematiche anche riguardo agli atti e ai contratti sottoscritti in nome del condominio:
📌 Contratti di pulizia. 📌 Forniture di energia e servizi. 📌 Contratti di manutenzione. 📌 Polizze assicurative. 📌 Appalti per lavori ordinari e straordinari. 📌 Rapporti con fornitori e professionisti.
Tali atti possono essere oggetto di contestazioni e controversie con conseguenze economiche rilevanti per il condominio.
La riforma del condominio ha voluto una figura professionale preparata, aggiornata e specializzata, proprio per garantire la tutela del patrimonio condominiale e dei diritti dei condomini.
🔎 Ogni condomino ha il diritto di chiedere e verificare: ✔️ I requisiti previsti dalla legge. ✔️ Gli attestati di formazione. ✔️ L'aggiornamento professionale annuale. ✔️ La documentazione relativa al superamento degli esami previsti.
La professionalità dell'amministratore non è un dettaglio: è una garanzia per la validità e la sicurezza della gestione condominiale.

04/06/2026

Quando esistono più debiti verso il condominio, la causale deve essere chiara e provata tempestivamente per vincolare la destinazione del versamento. Quando il debitore ha più obbligazioni omogenee verso

VERANDA SUL TERRAZZO E MILLESIMI : quando il condominio può aumentare le quoteVeranda stabile sul terrazzo e aumento dei...
01/06/2026

VERANDA SUL TERRAZZO E MILLESIMI :

quando il condominio può aumentare le quote
Veranda stabile sul terrazzo e aumento dei millesimi: quando la variazione oltre un quinto legittima la revisione delle tabelle condominiali1. Da terrazzo a veranda: perché nasce la lite sui millesimi

La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta da due comproprietari di un’unità immobiliare sita all’ultimo piano di un caseggiato, di una delibera assembleare. Gli attori, assenti all’assemblea, avevano ricevuto il verbale pochi giorni dopo e avevano attivato tempestivamente il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione del condominio. Con l’atto di citazione, essi deducevano una pluralità di vizi, sia formali sia sostanziali, chiedendo la declaratoria di nullità o annullabilità della delibera.
Secondo gli attori, l’assemblea era stata irregolarmente convocata, il verbale conteneva incongruenze sul numero dei partecipanti e sui millesimi rappresentati, e le nuove tabelle millesimali erano state utilizzate prima della loro approvazione. I due condomini contestavano inoltre la genericità dell’ordine del giorno relativo alla revisione delle tabelle e l’assenza dei presupposti per procedere alla modifica dei valori millesimali con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., comma 2, sostenendo che la veranda realizzata sul loro terrazzo non poteva essere equiparata a un vano abitativo.
Il condominio si costituiva eccependo, in via preliminare, il difetto di interesse degli attori a far valere eventuali vizi di convocazione riferiti ad altri condomini. Nel merito, sosteneva la piena legittimità della delibera, rilevando che i quorum assembleari erano stati comunque raggiunti e che la revisione millesimale era giustificata dalle trasformazioni edilizie intervenute su alcune unità, tra cui la chiusura del terrazzo degli attori mediante veranda stabilmente infissa. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio”, con tanti consigli pratici, casi d’uso ed esempi presi dall’esperienza professionale e personale dell’autore, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La veranda è davvero amovibile o cambia il valore dell’unità?

La veranda realizzata sul terrazzo può essere qualificata come struttura amovibile ai fini dell’esclusione della revisione delle tabelle millesimali?

3. Delibera valida se l’aumento incide sui rapporti millesimali

Il Tribunale ha rilevato che gli attori non hanno contestato la propria convocazione né dedotto di essere stati pretermessi, con conseguente mancanza di un loro interesse a far valere eventuali irregolarità riferite ad altri condomini. Inoltre, lo stesso giudice ha aggiunto che le incongruenze del verbale non hanno inciso sulla validità della delibera, poiché i quorum risultavano comunque raggiunti.
L’ordine del giorno non è risultato generico: la voce sulla revisione delle tabelle millesimali, accompagnata da “determinazioni in merito”, consentiva di prevedere la deliberazione.
In merito alla revisione delle tabelle millesimali, il Tribunale ha evidenziato che la chiusura del terrazzo degli attori mediante veranda di oltre 57 mq aveva determinato un incremento significativo della superficie utile e della volumetria, incidendo in modo rilevante sul valore proporzionale dell’unità. La relazione tecnica prodotta dal condominio ha documentato tale trasformazione e la conseguente necessità di aggiornare i millesimi.
Il Tribunale ha respinto anche la tesi secondo cui la veranda sarebbe un’opera amovibile. Le contestazioni tecniche degli attori, prive di riscontri oggettivi, non sono risultate sufficienti a dimostrare errori macroscopici nella valutazione del professionista incaricato.
Il giudice ha precisato inoltre che il giudizio di impugnazione della delibera non può trasformarsi in un giudizio di revisione tecnica delle tabelle millesimali: ciò che rileva è la legittimità dell’atto assembleare, non la correttezza assoluta dei valori attribuiti.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda degli attori, ritenendo la delibera pienamente valida sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale.

4. Revisione delle tabelle: il peso decisivo della trasformazione stabile

In base all’art. 69 disp. att. c.c., la revisione delle tabelle millesimali è ammessa solo quando emergano errori originari, materiali o giuridici, nella determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore, oppure quando intervengano modifiche sopravvenute dell’edificio tali da alterare in modo significativo i rapporti proporzionali tra le unità.
La disposizione sopra indicata, quando fa riferimento alle variazioni di consistenza delle singole unità immobiliari a seguito delle mutate condizioni dell’edificio per sopraelevazione, per incremento di superfici o incremento o diminuzione delle unità immobiliari, allude a mutamenti oggettivi, verificabili nella realtà empirica (Trib. Taranto 4 novembre 2025, n. 2340).
L’assemblea può pretendere perciò la revisione delle tabelle millesimali se la veranda configura un ampliamento dell’unità immobiliare, a seguito dell’incremento della superficie, tale da modificarne per più di un quinto il valore proporzionale millesimale. Del resto la veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie (Tar Lazio 22 maggio 2025, n. 9810).
La struttura, stabilmente infissa e delimitata da infissi, costituisce un nuovo ambiente autonomamente utilizzabile, idoneo a modificare la consistenza economica dell’immobile.
Non è possibile perciò affermare che tali strutture realizzate sui balconi abbiano natura semplicemente amovibile. Per opere realmente amovibili devono intendersi solo quelle prive di chiusure stabili e incapaci di incidere in modo significativo sulla superficie o sulla volumetria dell’unità, né tali da trasformare uno spazio accessorio in superficie utile. Nel caso concreto, invece, l’intervento ha creato un ambiente chiuso, stabile e pienamente utilizzabile, con un incremento apprezzabile della consistenza dell’immobile: elementi che escludono in modo evidente la qualificazione di manufatto amovibile

Quanta verità...
24/05/2026

Quanta verità...

Sapete qual è il problema dell’umanità? Gli stupidi e gli ignoranti...

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Avellino
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Lunedì 09:00 - 13:00
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Martedì 09:00 - 13:00
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