Studio Possemato

Studio Possemato Lo Studio di Amministrazioni e Consulenze Condominiali è guidato dalla sua fondatrice, Giovanna Possemato

Lo Studio Possemato, grazie ad un team di collaboratori esperti, può soddisfare ogni esigenza in materia condominiale garantendo il massimo in termini di competenza, riservatezza ed impegno. Lo stesso s’interessa:
- Gestione di patrimoni immobiliari
- Condomini complessi
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- Supercondomini

  decoro  architettonico  e impatto visivoDanni e infiltrazioniBalconi Verande TerrazzeUna veranda sul balcone può leder...
17/06/2026

decoro
architettonico
e impatto visivo

Danni e infiltrazioni
Balconi Verande Terrazze

Una veranda sul balcone può ledere il decoro se altera volumi e armonia del prospetto
L'opera realizzata nella proprietà esclusiva resta contestabile quando incide in modo apprezzabile sull'aspetto complessivo del fabbricato.

16 Giu. 2026
La chiusura di un balcone mediante veranda resta soggetta al limite del decoro architettonico anche quando la facciata abbia già subito interventi disomogenei. Le alterazioni pregresse entrano nella valutazione comparativa, ma non assorbono il pregiudizio prodotto da una nuova opera quando questa aggiunge un impatto visivo apprezzabile e modifica la percezione volumetrica del fabbricato.

La Corte d'appello di Palermo, seconda sezione civile, con sentenza n. 1581 del 5 giugno 2026, ha rigettato l'appello proposto da una condomina contro la decisione che le aveva imposto di rimuovere il manufatto di chiusura a veranda realizzato su parte del balcone dell'unità immobiliare di proprietà. Il condominio aveva agito per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, deducendo la lesione del decoro dell'edificio; la difesa della proprietaria aveva invece insistito sullo stato già compromesso del prospetto, ritenuto incompatibile con una nuova valutazione negativa della singola opera.

Il principio applicato riguarda le opere eseguite dal condomino nella proprietà esclusiva o su parti destinate all'uso individuale. Ai sensi dell'art. 1122 c.c., tali interventi non possono arrecare danno alle parti comuni né determinare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. Quando il fabbricato presenti precedenti modifiche, il giudizio non si esaurisce nella constatazione del degrado già esistente, ma richiede di verificare se l'opera contestata produca un ulteriore peggioramento estetico percepibile.

La vicenda
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5206 del 13 dicembre 2022, aveva accolto la domanda del condominio e condannato la condomina alla rimozione della chiusura a veranda realizzata su parte del balcone dell'appartamento posto al quarto piano del prospetto principale. La condanna era stata fondata sulla lesione del decoro architettonico dell'edificio e accompagnata dalla condanna alle spese del giudizio di primo grado.

In appello la proprietaria ha denunciato una contraddizione tra i principi richiamati dal Tribunale sull'art. 1122 c.c. e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Secondo la tesi difensiva, il CTU aveva rilevato che la facciata era già vistosamente alterata da elementi inseriti nel prospetto e da contrasti cromatici, con compromissione del generale decoro architettonico; da tale dato l'appellante traeva l'argomento per escludere che la veranda potesse avere un'incidenza autonoma e giuridicamente rilevante.

Il decoro architettonico dell'edificio, aspetti teorici e problematiche applicative

Il decoro architettonico dell'edificio, aspetti teorici e problematiche applicative
Come valutare l’alterazione? Quando? In che misura il contesto influenza il giudizio? Come dimostrare il danno economico? Come può andare un giudizio
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Il condominio si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.

La decisione
La Corte ha confermato la condanna alla rimozione, collocando l'accertamento tecnico dentro il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Lo stato anteriore del fabbricato rileva, ma non ha efficacia paralizzante rispetto alla domanda di ripristino quando la nuova opera presenti un impatto comparativamente più grave.

Il ragionamento è espresso in modo particolarmente chiaro nel seguente brano:

"Se è vero che, in generale, la lesione del decoro architettonico di un fabbricato condominiale a cagione di un intervento operato dal singolo condomino sulla struttura deve tenere anche conto delle condizioni nelle quali versava in precedenza l'edificio (Cass. n. 11177/2017), non è meno certo che, nel valutare l'impatto della nuova opera, bisogna adottare un criterio di contemperamento dei rilievi da attribuire all'unitarietà originaria di linee e di stile, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti interventi ovvero alla visibilità delle alterazioni (Cass. n. 16518/2023)."

Il dato tecnico invocato dall'appellante non è stato ignorato. La Corte ha preso atto che il CTU aveva descritto una facciata già alterata da elementi disomogenei e da inserti cromatici contrastanti, ma ha ritenuto che lo stesso accertamento non escludesse la lesione prodotta dalla veranda. L'ausiliario, infatti, aveva concluso che la chiusura realizzata potesse essere considerata elemento idoneo ad alterare il decoro architettonico e a compromettere l'armonia complessiva dell'edificio.

La comparazione tra la veranda e le pregresse alterazioni ha assunto rilievo concreto, non meramente descrittivo. La Corte ha ritenuto l'impatto visivo della chiusura del balcone, anche per l'incidenza sulla consistenza volumetrica del fabbricato, superiore a quello delle altre modifiche già presenti sul medesimo lato dell'edificio e nel retroprospetto. Il pregiudizio della nuova opera non è stato considerato eliso né assorbito da quello delle opere anteriori, definite di minore entità e, per tale ragione, probabilmente tollerate dalla compagine condominiale.

La tolleranza di precedenti difformità non è stata trattata come rinuncia alla tutela del decoro, né come parametro idoneo a legittimare ulteriori interventi. Essa ha inciso soltanto sulla ricostruzione dello stato dei luoghi, restando fermo che il manufatto contestato aggiungeva una disarmonia autonomamente apprezzabile.

Da qui il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordine di rimozione. La condomina è stata condannata a rifondere al condominio le spese del grado, liquidate in euro 2.915,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. e i.v.a.; la Corte ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

I riferimenti giurisprudenziali
Cass. civ., n. 11177/2017 - La lesione del decoro architettonico provocata dall'intervento del singolo condomino deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni pregresse dell'edificio, poiché lo stato originario e le modifiche già intervenute concorrono alla verifica dell'effettivo peggioramento estetico.
Cass. civ., n. 16518/2023 - Il degrado estetico prodotto da precedenti interventi e la visibilità delle alterazioni non hanno, da soli, valore decisivo per escludere una nuova lesione del decoro; occorre un contemperamento tra unitarietà originaria, menomazioni pregresse e impatto dell'opera contestata.
Cass. civ., ord. 12 settembre 2018, n. 22156 - La presenza di alterazioni anteriori non rende irrilevante qualsiasi nuova veranda, perché l'intervento resta illecito se determina una disarmonia percepibile, salvo che il fabbricato presenti un degrado complessivo tale da rendere ininfluente ogni ulteriore modifica.
Cass. civ., 8 febbraio 2022, n. 3876 - Il decoro architettonico va individuato nell'insieme delle linee e delle strutture che conferiscono all'edificio una specifica identità estetica; l'accertamento richiede una verifica concreta dello stato del fabbricato e dell'incidenza dell'opera.
Cass. civ., 10 novembre 2021, n. 29584 - Quando il decoro sia già compromesso, ulteriori interventi assumono rilievo se sia provato un concreto e ulteriore pregiudizio estetico, non potendo la compromissione pregressa operare come autorizzazione generalizzata a nuove modifiche.
Trib. Catanzaro, 17 marzo 2026, n. 855 - In presenza di un contesto edilizio già profondamente trasformato, la veranda non determina automaticamente lesione del decoro se manca la prova di un apprezzabile peggioramento della fisionomia estetica del fabbricato.
App. Torino, 27 ottobre 2025, n. 900 - Le precedenti modifiche della facciata e l'assenza di contestazioni pregresse non legittimano nuove opere che alterino la simmetria e l'armonia dell'edificio.
Considerazioni conclusive
La rimozione della veranda è stata confermata perché l'opera, valutata insieme allo stato concreto del fabbricato, ha aggiunto un'alterazione visiva autonoma e più incisiva rispetto alle difformità già presenti. Il condomino conserva la facoltà di intervenire sulla proprietà esclusiva, ma tale facoltà incontra il limite del decoro architettonico quando l'opera modifica in modo apprezzabile l'armonia del prospetto o la percezione volumetrica dell'edificio.

La soluzione è coerente con Cass. n. 11177/2017 e Cass. n. 16518/2023, che impongono una valutazione comparativa e impediscono di usare il degrado pregresso come argomento risolutivo. Nella stessa linea si collocano Cass. n. 22156/2018, Cass. n. 3876/2022 e Cass. n. 29584/2021, tutte accomunate dall'esigenza di accertare se la nuova opera determini un ulteriore peggioramento estetico, anziché fermarsi alla constatazione che l'edificio non sia più integro.

L'esito può cambiare quando le trasformazioni anteriori abbiano già inciso in modo tale da rendere non apprezzabile il contributo disarmonico della nuova opera. Il confronto con Trib. Catanzaro n. 855/2026 mostra proprio questo limite applicativo, perché in quel caso la veranda è stata ritenuta compatibile con un contesto edilizio già compromesso in assenza di un peggioramento concreto; sul punto v. anche la veranda in un edificio già compromesso.

La tolleranza di opere precedenti rimane un fatto da valutare, non un titolo che abilita nuovi interventi. Anche una modifica diversa dalla veranda può essere rimossa se altera simmetria e armonia della facciata, come conferma App. Torino n. 900/2025; in tal senso v. modifiche alla facciata e simmetria dell'edificio.

Nel caso deciso, la comparazione tecnica ha lasciato emergere un aggravamento estetico specifico. Per questa ragione la preesistenza di altre alterazioni non ha impedito al condominio di ottenere il ripristino, restando affidata al giudice la verifica concreta dell'incidenza dell'opera sul decoro dell'intero fabbricato.

05/06/2026
🚨 La figura dell'amministratore "improvvisato" o che si fa scudo del solo titolo professionale (avvocato, geometra, inge...
04/06/2026

🚨 La figura dell'amministratore "improvvisato" o che si fa scudo del solo titolo professionale (avvocato, geometra, ingegnere, ecc.) senza aggiornarsi specificamente sulla materia condominiale rappresenta un rischio enorme per le tasche dei proprietari.
🚨 IL MITO DEL TITOLO PROFESSIONALE
❌ Molti pensano che un professionista iscritto a un albo sia automaticamente esentato dagli obblighi del D.M. 140/2014.
⚠️ FALSO.
🚨 La Cassazione e numerosi Tribunali hanno chiarito che l'aggiornamento annuale obbligatorio (almeno 15 ore con esame finale) costituisce un requisito autonomo e imprescindibile.
❌ I crediti formativi professionali (CFU) dell'Ordine degli Avvocati, degli Ingegneri o di altri albi NON sostituiscono la formazione specifica per amministratori di condominio, salvo espressa doppia validazione dell'evento formativo.
📉 COSA RISCHIANO DAVVERO GLI ATTI E I CONTRATTI?
🚨 Nullità della nomina Se l'amministratore non è in regola con il D.M. 140/2014 prima dell'assemblea di nomina o di rinnovo, la sua nomina può essere contestata per carenza dei requisiti richiesti.
⚠️ Principio del "Falsus Procurator" Se la nomina è nulla, l'amministratore potrebbe non avere un valido potere di rappresentanza del condominio.
❌ I contratti sottoscritti con: • ditte di pulizia • imprese edili • fornitori di energia • manutentori
potrebbero essere oggetto di contestazioni sulla loro efficacia nei confronti del condominio.
💸 Il vero danno economico
🚨 Se il condominio non ratifica l'operato del "falso" amministratore:
❌ I fornitori potrebbero agire nei confronti dell'amministratore privo dei requisiti.
⚠️ Se il servizio è stato comunque utilizzato dal condominio, possono nascere lunghe e costose controversie civili con richieste economiche fondate sull'arricchimento senza causa.
🛡️ COME DIFENDERSI? LA CHECKLIST DEL CONDOMINO
✅ Attestato di formazione conforme al D.M. 140/2014
✅ Attestato di aggiornamento annuale obbligatorio
✅ Verbale di superamento dell'esame finale
✅ Polizza assicurativa professionale
🚨 NON ABBIATE TIMORE DI CHIEDERE I DOCUMENTI.
È un vostro diritto e rappresenta la prima tutela contro errori, contenziosi e potenziali danni economici al condominio.

04/06/2026

🚨 AMMINISTRATORE SENZA REQUISITI? RISCHIANO ANCHE GLI ATTI E I CONTRATTI DEL CONDOMINIO! 🚨
Molti condomini ignorano un aspetto fondamentale della legge.
Per svolgere l'attività di amministratore di condominio non basta essere avvocato, ingegnere, geometra o appartenere ad altra categoria professionale.
❌ Non bastano i crediti formativi acquisiti presso il proprio Ordine professionale.
La normativa prevede una formazione specifica per gli amministratori di condominio, disciplinata dall'art. 71-bis Disp. Att. C.C. e dal D.M. 140/2014.
✅ Aggiornamento annuale obbligatorio. ✅ Formazione sulle specifiche materie previste dal D.M. 140/2014. ✅ Attestazione del percorso formativo. ✅ Superamento dell'esame finale previsto dalla normativa.
I crediti formativi devono essere conseguiti nell'ambito della formazione specifica prevista per l'attività di amministratore di condominio e riguardare le materie indicate dalla legge.
⚠️ La mancanza dei requisiti richiesti può comportare la nullità della nomina dell'amministratore e dell'incarico ricevuto.
Ma c'è di più.
Se l'amministratore opera senza i requisiti previsti dalla legge, possono sorgere gravi problematiche anche riguardo agli atti e ai contratti sottoscritti in nome del condominio:
📌 Contratti di pulizia. 📌 Forniture di energia e servizi. 📌 Contratti di manutenzione. 📌 Polizze assicurative. 📌 Appalti per lavori ordinari e straordinari. 📌 Rapporti con fornitori e professionisti.
Tali atti possono essere oggetto di contestazioni e controversie con conseguenze economiche rilevanti per il condominio.
La riforma del condominio ha voluto una figura professionale preparata, aggiornata e specializzata, proprio per garantire la tutela del patrimonio condominiale e dei diritti dei condomini.
🔎 Ogni condomino ha il diritto di chiedere e verificare: ✔️ I requisiti previsti dalla legge. ✔️ Gli attestati di formazione. ✔️ L'aggiornamento professionale annuale. ✔️ La documentazione relativa al superamento degli esami previsti.
La professionalità dell'amministratore non è un dettaglio: è una garanzia per la validità e la sicurezza della gestione condominiale.

04/06/2026

Quando esistono più debiti verso il condominio, la causale deve essere chiara e provata tempestivamente per vincolare la destinazione del versamento. Quando il debitore ha più obbligazioni omogenee verso

VERANDA SUL TERRAZZO E MILLESIMI : quando il condominio può aumentare le quoteVeranda stabile sul terrazzo e aumento dei...
01/06/2026

VERANDA SUL TERRAZZO E MILLESIMI :

quando il condominio può aumentare le quote
Veranda stabile sul terrazzo e aumento dei millesimi: quando la variazione oltre un quinto legittima la revisione delle tabelle condominiali1. Da terrazzo a veranda: perché nasce la lite sui millesimi

La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta da due comproprietari di un’unità immobiliare sita all’ultimo piano di un caseggiato, di una delibera assembleare. Gli attori, assenti all’assemblea, avevano ricevuto il verbale pochi giorni dopo e avevano attivato tempestivamente il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione del condominio. Con l’atto di citazione, essi deducevano una pluralità di vizi, sia formali sia sostanziali, chiedendo la declaratoria di nullità o annullabilità della delibera.
Secondo gli attori, l’assemblea era stata irregolarmente convocata, il verbale conteneva incongruenze sul numero dei partecipanti e sui millesimi rappresentati, e le nuove tabelle millesimali erano state utilizzate prima della loro approvazione. I due condomini contestavano inoltre la genericità dell’ordine del giorno relativo alla revisione delle tabelle e l’assenza dei presupposti per procedere alla modifica dei valori millesimali con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., comma 2, sostenendo che la veranda realizzata sul loro terrazzo non poteva essere equiparata a un vano abitativo.
Il condominio si costituiva eccependo, in via preliminare, il difetto di interesse degli attori a far valere eventuali vizi di convocazione riferiti ad altri condomini. Nel merito, sosteneva la piena legittimità della delibera, rilevando che i quorum assembleari erano stati comunque raggiunti e che la revisione millesimale era giustificata dalle trasformazioni edilizie intervenute su alcune unità, tra cui la chiusura del terrazzo degli attori mediante veranda stabilmente infissa. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio”, con tanti consigli pratici, casi d’uso ed esempi presi dall’esperienza professionale e personale dell’autore, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. La veranda è davvero amovibile o cambia il valore dell’unità?

La veranda realizzata sul terrazzo può essere qualificata come struttura amovibile ai fini dell’esclusione della revisione delle tabelle millesimali?

3. Delibera valida se l’aumento incide sui rapporti millesimali

Il Tribunale ha rilevato che gli attori non hanno contestato la propria convocazione né dedotto di essere stati pretermessi, con conseguente mancanza di un loro interesse a far valere eventuali irregolarità riferite ad altri condomini. Inoltre, lo stesso giudice ha aggiunto che le incongruenze del verbale non hanno inciso sulla validità della delibera, poiché i quorum risultavano comunque raggiunti.
L’ordine del giorno non è risultato generico: la voce sulla revisione delle tabelle millesimali, accompagnata da “determinazioni in merito”, consentiva di prevedere la deliberazione.
In merito alla revisione delle tabelle millesimali, il Tribunale ha evidenziato che la chiusura del terrazzo degli attori mediante veranda di oltre 57 mq aveva determinato un incremento significativo della superficie utile e della volumetria, incidendo in modo rilevante sul valore proporzionale dell’unità. La relazione tecnica prodotta dal condominio ha documentato tale trasformazione e la conseguente necessità di aggiornare i millesimi.
Il Tribunale ha respinto anche la tesi secondo cui la veranda sarebbe un’opera amovibile. Le contestazioni tecniche degli attori, prive di riscontri oggettivi, non sono risultate sufficienti a dimostrare errori macroscopici nella valutazione del professionista incaricato.
Il giudice ha precisato inoltre che il giudizio di impugnazione della delibera non può trasformarsi in un giudizio di revisione tecnica delle tabelle millesimali: ciò che rileva è la legittimità dell’atto assembleare, non la correttezza assoluta dei valori attribuiti.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda degli attori, ritenendo la delibera pienamente valida sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale.

4. Revisione delle tabelle: il peso decisivo della trasformazione stabile

In base all’art. 69 disp. att. c.c., la revisione delle tabelle millesimali è ammessa solo quando emergano errori originari, materiali o giuridici, nella determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore, oppure quando intervengano modifiche sopravvenute dell’edificio tali da alterare in modo significativo i rapporti proporzionali tra le unità.
La disposizione sopra indicata, quando fa riferimento alle variazioni di consistenza delle singole unità immobiliari a seguito delle mutate condizioni dell’edificio per sopraelevazione, per incremento di superfici o incremento o diminuzione delle unità immobiliari, allude a mutamenti oggettivi, verificabili nella realtà empirica (Trib. Taranto 4 novembre 2025, n. 2340).
L’assemblea può pretendere perciò la revisione delle tabelle millesimali se la veranda configura un ampliamento dell’unità immobiliare, a seguito dell’incremento della superficie, tale da modificarne per più di un quinto il valore proporzionale millesimale. Del resto la veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie (Tar Lazio 22 maggio 2025, n. 9810).
La struttura, stabilmente infissa e delimitata da infissi, costituisce un nuovo ambiente autonomamente utilizzabile, idoneo a modificare la consistenza economica dell’immobile.
Non è possibile perciò affermare che tali strutture realizzate sui balconi abbiano natura semplicemente amovibile. Per opere realmente amovibili devono intendersi solo quelle prive di chiusure stabili e incapaci di incidere in modo significativo sulla superficie o sulla volumetria dell’unità, né tali da trasformare uno spazio accessorio in superficie utile. Nel caso concreto, invece, l’intervento ha creato un ambiente chiuso, stabile e pienamente utilizzabile, con un incremento apprezzabile della consistenza dell’immobile: elementi che escludono in modo evidente la qualificazione di manufatto amovibile

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P. Zza Libertà N. 23
Avellino
83100

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