Studio Legale Nobis: Famiglia, matrimonio, minorenni, violenza e stalking.

Studio Legale Nobis: Famiglia, matrimonio, minorenni, violenza e stalking. Affrontiamo problemi inerenti la famiglia, i coniugi, i figli, abusi e violenze, stalking, ecc..

01/10/2026

Con il nuovo decreto legislativo che recepisce una direttiva dell’Unione Europea, cambiano le regole sull’obbligo della RCA, chiarendo finalmente una domanda che in molti si fanno da tempo: chi è davvero obbligato a pagare l’ auto e chi no.
Il provvedimento, approvato dal Governo e ora attualmente all’esame del Parlamento, non introduce nuove tasse né costi aggiuntivi per lo Stato, ma ridefinisce i confini dell’obbligo assicurativo, con novità per proprietari di auto ferme, veicoli storici e mezzi utilizzati solo per certi periodi dell’anno.

La novità più importante riguarda i veicoli che non possono circolare in modo stabile. La legge qui chiarisce che l’assicurazione non è dovuta quando il mezzo è, di fatto, inutilizzabile. Si parla di situazioni però ben precide: ridotti a , senza motore o privi di componenti essenziali tali sa renderne impossibile l’uso. In questi casi, viene meno l’obbligo di stipulare una polizza RCA.
Non basta però “mettere da parte” l’auto o smontare un pezzo per evitare il pagamento. La norma è chiara anche su questo preciso punto: se mancano solo elementi facilmente reinstallabili, come per esempio ruote o batteria, il veicolo è comunque considerato potenzialmente circolante e quindi deve essere assicurato. In altra parole, conta la reale impossibilità di usare il mezzo, non una semplice scelta temporanea del proprietario. Il decreto interviene anche sui veicoli d’epoca e di interesse storico, sempre più diffusi in Italia. Per questi mezzi non viene eliminato l’obbligo assicurativo, ma cambia anche qui il modo di adempiervi. La copertura potrà essere strutturata in modo diverso rispetto alla classica RCA, distinguendo il rischio quando il veicolo è fermo, ad esempio in un garage o in un museo, da quello legato invece alla circolazione su strada. L’obiettivo è garantire un risarcimento adeguato anche in caso di danni causati da un veicolo che non si muove, come richiesto dalle regole europee, senza penalizzare chi utilizza questi mezzi solo occasionalmente.

30/09/2026

Una manovra distratta in uscita da un o una fatta senza guardare potrebbero costare molto di più.
Il nuovo Codice della Strada prevede infatti un aumento delle per la mancata precedenza: ecco cosa cambia per chi guida.

Tra le novità contenute nella revisione del Codice della ce n’è una che riguarda da vicino milioni di automobilisti e motociclisti, perché tocca situazioni che capitano ogni giorno. Parliamo della violazione delle regole sulla precedenza durante le manovre, in particolare l’immissione nel flusso del traffico, la retromarcia e l’inversione di marcia. Per chi sbaglia in questi casi la sanzione passa da 42 a 80 euro, con un rincaro di 38 euro rispetto all’importo attuale. In pratica, la multa quasi raddoppia.
Le nuove cifre si trovano nelle tabelle che il Ministero dei Trasporti ha inviato ai soggetti coinvolti nella consultazione sul nuovo Codice. Per ora si tratta, quindi, di un testo in fase di definizione, non ancora in vigore. La direzione però è chiara: rendere più salate le infrazioni che, pur sembrando banali, sono tra le cause più frequenti di incidenti.
Il Ministero ha anche previsto nuove fattispecie sanzionatorie per comportamenti che il codice attuale non puniva con una multa specifica. L’obiettivo è coprire vuoti normativi che, finora, lasciavano alcune condotte senza conseguenze precise.

29/09/2026

e conflittualità di coppia: il Tribunale di Pescara assolve l’imputato dal reato di cui all’art. 572 c.p.

L’imputato era stato rinviato a giudizio per il delitto previsto dall’art. 572 c.p., con l’aggravante di cui al secondo comma per la presenza del figlio minorenne della compagna. La contestazione riguardava , e aggressioni fisiche attribuite all’imputato nel periodo dal 2020 al 25 ottobre 2023. La persona offesa si era costituita parte civile.

Secondo il racconto della donna, le condotte si ripetevano in relazione alle richieste di denaro del compagno. La persona offesa amministrava lo stipendio dell’imputato ed era autorizzata a utilizzare la sua carta di ; riferiva di opporsi alle richieste perché il denaro sarebbe stato destinato soprattutto all’acquisto di alcolici e sostanze stupefacenti. Dopo la cessazione della convivenza, il contrasto aveva riguardato anche la restituzione della carta.
Il dibattimento ha compreso l’esame della persona offesa, di appartenenti alla polizia giudiziaria, di vicini e conoscenti, di operatrici di un centro antiviolenza, del medico curante e del fratello dell’imputato. Sono stati acquisiti fotografie, documentazione sanitaria e trentasei file audio: trentaquattro messaggi vocali e due registrazioni di una telefonata. La valutazione di questo materiale, e non la sola esistenza di una relazione conflittuale, costituisce il fondamento dell’assoluzione.
Un punto è espressamente chiarito dalla sentenza: le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, anche da sole, fonte di prova. La costituzione di parte civile impone, nella ricostruzione richiamata dal Collegio, un controllo particolarmente rigoroso dell’attendibilità, ma non introduce un obbligo generale di riscontri esterni. Occorre quindi distinguere l’assenza di ulteriori conferme dall’emersione di elementi incompatibili con il racconto o di criticità interne alla narrazione.

28/09/2026

Con l’ordinanza n. 20005 del 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione compie un ulteriore e significativo passo nel percorso di progressiva trasformazione dell’art. 2087 c.c. da norma di mera protezione individuale a vera e propria clausola generale di responsabilità organizzativa.
La pronuncia assume particolare rilievo perché conferma un principio ormai destinato a diventare centrale nel diritto del lavoro contemporaneo: la responsabilità datoriale non richiede necessariamente la prova del , essendo sufficiente l’accertamento dell’esistenza di un ambiente di nocivo, stressogeno e oggettivamente lesivo della salute del lavoratore.
Il superamento del paradigma del mobbing:
Pur escludendo la configurabilità di un vero e proprio mobbing, il Tribunale di Milano aveva riconosciuto il diritto al del danno biologico differenziale, valorizzando l’elevata capacità offensiva delle condotte datoriali e il loro impatto sulla salute psico-fisica del dipendente.
La Cassazione conferma integralmente tale impostazione, abbandonando una concezione eccessivamente restrittiva della tutela della salute, troppo a lungo ancorata alla difficile prova degli elementi costitutivi del mobbing (pluralità di atti, sistematicità, intento persecutorio).
Secondo la Suprema Corte, la protezione approntata dall’art. 2087 c.c. possiede un perimetro ben più ampio e ricomprende tutte quelle situazioni nelle quali l’organizzazione del lavoro divenga fonte di stress, disagio grave e pregiudizio alla salute, anche in assenza di una deliberata strategia vessatoria.
La colpa organizzativa diventa il fulcro della responsabilità
L’aspetto più interessante della pronuncia è rappresentato dalla definitiva centralità attribuita alla dimensione organizzativa dell’inadempimento datoriale.

25/09/2026

Irrilevante che la persona non miri ad uno scopo di quando si impossessa violentemente del telefono altrui, perché la nozione di profitto correlata al delitto di non deve necessariamente concretizzarsi in un’utilità materiale: nel delitto di rapina l’ingiusto profitto può consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale.
Nel delitto di rapina, l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui.
Infatti, secondo la Cassazione, von la sent. N. 45557/21, rappresenta che già la Corte di appello aveva correttamente enunciato il principio secondo cui “nel delitto di rapina, l’ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un’utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l’agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui”, (Sez. 2 -, Sentenza n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 - 01).

23/09/2026

Una nuova pronuncia del Giudice di Pace di Lecce riporta al centro del dibattito giudiziario la questione dell’omologazione degli apparecchi utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. La sentenza n. 22860/2026, pubblicata il 15 settembre, riguarda una sanzione elevata dal Comune di Galatina lungo la strada statale 101 e affronta, in particolare, gli effetti del recente decreto ministeriale n. 125/2026, il cosiddetto decreto “Salvavelox”.
In particolare si legge nel provvedimento: «Il nuovo decreto ministeriale (08.06.2026) richiamato dall’amministrazione non trova applicazione nel caso di specie e perché i fatti sono antecedenti e perché il dispositivo in questione non risulta ancora aggiornato con la targhetta identificativa a seguito di nuova procedura di taratura e verifica».

Si rammenta che, in diverse occasioni, la Corte di Cassazione aveva espresso la linea interpretativa secondo cui l’ dell’autovelox è condizione necessaria per la legittimità delle sanzioni (Cass. n. 1332/2025, n. 10505/2024 e n. 20913/2024). Significativa era stata anche la posizione manifestata dalla Suprema Corte rispetto a una circolare del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2025, nella quale si tentava una equiparazione funzionale tra approvazione e omologazione. Ebbene, il Collegio di legittimità aveva ritenuto tale argomento incompatibile con i principi del nostro ordinamento, considerato che le circolari amministrative non hanno valore normativo e non possono, dunque, modificare né disapplicare una norma di rango primario (nel caso di specie si trattava dell’art. 142 del Codice della strada), che prescrive la “debita omologazione” per i misuratori di velocità.

22/09/2026

Isernia, 31 luglio 26 L’Associazione Comitato PROTRIGNINA Abruzzo e Molise, torna a denunciare con forza la situazione della postazione autovelox sulla SS 652 al km 9+900, nel territorio di .
Infatti, la postazione non è omologata, come stabilito dagli artt. 1 e 2 del Decreto Salvini dell’8 giugno 2026 e dalla Cassazione (aprile 2026), CHE NEPPURE AVREBBE VALORE ESSENDO UN DECRETO MINISTERIALE FONTE SECONDARIA DI LEGGE, ma continua comunque a produrre verbali “in aperto dispregio delle normative vigenti”.

“Verbale n. 10368 del 26 giugno del Comune di Rionero Sannitico: significa che siamo oltre 11 mila sanzioni”! Così il caso che ha riacceso l’allarme: “In questi giorni ha chiesto assistenza stragiudiziaria un automobilista per il verbale n. 10368 del 26 giugno”

Si tratta di un verbale emesso dal Comune di Rionero Sannitico, che porta il totale delle sanzioni oltre quota 11 mila. Un volume che, secondo il Comitato, non può essere giustificato da una postazione priva dell’omologazione richiesta dalla legge.

Pressione su Prefetture e Polizia Stradale
Bisogna incalzare le Prefetture di Isernia e Campobasso e la Polizia Stradale, accusando una persistente tolleranza verso le postazioni che, a suo dire, non possono essere autorizzate. La richiesta è netta: fermare immediatamente l’emissione dei verbali e ripristinare la legalità.

Il 4 agosto la perizia tecnica sulla postazione!
Il Comitato Protrignina annuncia una verifica completa: “nella giornata di martedì 4 agosto 2026 il Comitato Protrignina farà una verifica ed una perizia sulla intera postazione autovelox”
Un accertamento che punta a documentare tecnicamente le criticità già segnalate.

19/09/2026

👉D.M. Salvavelox, dopo Galatina e Cavallino, annullato anche il verbale elevato dal Comune di Trepuzzi, sulla S.S. 613, con l’apparecchio KRIA T-EXPRESS.
Per il Giudice, anche dopo la pubblicazione del decreto c.d. salvavelox a cui la difesa dell’Ente ha cercato di attrubuire efficacia retroattiva nelle proprie difese, la sola approvazione del prototipo non equivale all’omologazione preventiva e alla taratura specifica necessarie per la legittimità dell’accertamento non contestato immediatamente. La documentazione prodotta dalla PA (copia semplice del certificato e autocertificazione di verifica) non fornisce la prova certa dell’effettiva taratura e del corretto funzionamento dell’apparecchio installato sulla SS 613. Oltre alla questione dell’omologazione, il Giudice ha evidenziato tutta una serie di ulteriori irregolarità, tra cui la circostanza che la fotografia in atti presentava una targa di difficile lettura e che la notifica del verbale era priva degli elementi costitutivi essenziali (mancanza della sottoscrizione del notificatore)👈

17/09/2026

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17/09/2026

installato dal Comune di sulla S.S. 16, nessuna automatica secondo il Giudice di Pace di Lecce, che ha annullato l’ennesimo verbale: “il nuovo decreto ministeriale ( 08.06.2026) richiamato dall’amministrazione non trova applicazione nel caso di specie e perché i fatti sono antecedenti e perché il dispositivo in questione non risulta ancora aggiornato con la targhetta identificativa a seguito di nuova procedura di taratura e verifica”. Con la sola approvazione la multa e’ quindi illegittima. E’ questo il principio confermato con la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, pubblicata lo scorso 15 settembre, secondo la quale anche per l’autovelox di Cavallino, dopo quello di Galatina, il recente D.M. 125/2026 (cd. “Decreto Salvavelox”) non elimina la netta distinzione tra approvazione e omologazione che restano, quindi, procedure differenti.
Anche in questo caso, il Comune ha tentato nelle proprie difese di sostenere la retroattività del nuovo DM c.d. “salvavelox”, entrato in vigore lo scorso 12 luglio, con conseguente equipollenza tra le due procedure, ma per il Giudice, “Il nuovo decreto ministeriale ( 08.06.2026) richiamato dall’amministrazione non trova applicazione nel caso di specie e perché i fatti sono antecedenti e perché il dispositivo in questione non risulta ancora aggiornato con la targhetta identificativa a seguito di nuova procedura di taratura e verifica!

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Via Costantinopoli 2/a
Aversa
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