Marco Manzinali / Pietro Pellegrinelli

Marco Manzinali / Pietro Pellegrinelli Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Marco Manzinali / Pietro Pellegrinelli, Via A. Stoppani n°36, Berbenno.

NUOVO SERVIZIO ATTIVO DISPONIBILE PRESSO IL NOSTRO STUDIO.DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE TELEMATICHE.L’Agenzia delle Entra...
15/03/2017

NUOVO SERVIZIO ATTIVO DISPONIBILE PRESSO IL NOSTRO STUDIO.

DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE TELEMATICHE.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento dello scorso 27 dicembre, ha provveduto a pubblicare il nuovo modello per la dichiarazione di successione telematica che gli eredi e legatari devono compilare online utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia direttamente o tramite intermediario.
Pertanto, i soggetti obbligati alla trasmissione della dichiarazione devono, entro 1 anno dal decesso del congiunto, compilare il nuovo modello di successioneonline con il nuovo software messo a punto dall’Entrate, trasmettere il nuovo modulo compilato secondo le nuove modalità telematiche, o in via eccezionale con quella cartacea, assolvere gli obblighi tributari della successione per cui effettuare il calcolo della tassa di successione, le imposte ipotecarie e catastali ed i tributi speciali, e pagare quanto dovuto in autoliquidazione attraverso l'addebito sul proprio conto corrente o su quello dell’intermediario ed infine, procedere alla richiesta di voltura catastale di eventuali immobili ereditati senza bisogno di ulteriori adempimenti.

Legge regionale n.7 del 10 marzo 2017 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" approvata in Consiglio regiona...
15/03/2017

Legge regionale n.7 del 10 marzo 2017 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" approvata in Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 2017.
Maggiori informazioni presso il nostro studio.

16/07/2016
02/02/2016

Ristrutturazione edilizia: la guida sulle agevolazioni fiscali
Photo Credit Images_of_MoneyRistrutturazione edilizia: la guida sulle agevolazioni fiscali
On line le indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale. Le modalità e gli adempimenti.

Sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata una guida ad hoc sulle agevolazioni fiscali in matetia di ristrutturazione edilizia.

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l'agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall'Irpef.

La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. La legge di stabilità 2016 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Infine, fino al 31 dicembre 2016 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. L'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l'importo di 96.000 euro.

Tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche vengono segnalate:

- l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centrooperativo di Pescara

- l'obbligo da parte di banche e Poste di operare una ritenuta dell'8% sui bonifici, come acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori

- l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori

- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile

- l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali

- l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Nella guida vengono fornire le indicazioni utili su:

> Chi può fruire della detrazione

> Per quali lavori spettano le agevolazioni

> Acquisto box: quando spetta l'agevolazione

> Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione

> Come si può perdere la detrazione

> Se cambia il possesso

> Cumulabilità con la detrazione Irpef per il risparmio energetico

> Detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

L'IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

> Agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

> Iva agevolata per lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

LA DETRAZIONE PER GLI ACQUIRENTI E GLI ASSEGNATARI DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

> Condizioni richieste per fruire dell'agevolazione

LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI

> In cosa consiste

> Condizioni richieste per ottenere la detrazione

I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF

> Interventi sulle singole unità abitative

> Interventi sulle parti condominiali

Leggi la guida==>>http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf

Fonte: Agenzia delle Entrate

02/02/2016

E' stata pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate la nuova versione del software Docfa 4.00.3. Ricordiamo che il Docfa permette la compilazione del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana". Cioè...

29/01/2016

COMODATO GRATUITO AI FINI IMU E TASI

LO STUDIO OFFRE ASSISTENZA COMPLETA PER LA STIPULA E LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO!

Art.1803 Codice Civile
"Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito."
Comodante è chi dà il bene in comodato - Comodatario è chi riceve il bene in comodato.
Nota Bene: per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro).
Novità Comodato gratuito IUC 2016
Ultima modifica 08/01/2016
Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:
[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]
«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.
Visto che nel caso di 2 immobili uno dei due immobili deve essere necessariamente abitazione principale (che per definizione prevede la presenza delle pertinenze), e non vengono fatte altre specifiche distinzioni, si ritiene che la definizione di "immobile" sia da intendersi come unità abitativa + pertinenze (massimo tre, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).
L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.
Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.
N.B. Con l'obbligatorietà della registrazione del contratto, la riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto.
Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).
Inoltre con l'introduzione del comodato tra le voci che beneficiano della riduzione della base imponibile, si presume che questa condizione escluda le altre, cioè che non possa verificarsi la riduzione del 50% per storicità o inagibilità ad un immobile dato in comodato che già beneficia di una riduzione del 50% della base imponibile.
Infine per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione.
Il comodato gratuito alle condizioni viste (riduzione del 50% della base imponibile solo in caso di possesso di 1 o 2 immobili in Italia e situati tutti nello stesso comune di residenza del comodante/proprietario) vale per legge dal 01/01/2016 a prescindere da quanto potrà essere successivamente deliberato dal Comune. Per l'applicazione bisogna solo dimostrare al Comune il possesso dei requisiti.
Al di fuori dei limiti posti dalla Legge probabilmente i Comuni potranno deliberare aliquote agevolate per le casistiche non comprese da questa riduzione, tuttavia è da verificare.
In ogni caso sono nulle per il 2016 le precedenti deliberazioni per il comodato gratuito che fanno riferimento a norme abrogate.
Per chi ha già un contratto di comodato stipulato precedententemente che rispetta le condizioni viste deve fare solo dichiarazione al Comune.

29/12/2015

http://www.altalex.com/~/media/Altalex/allegati/2015/allegati_free/Legge%20di%20Stabilita%202016%20-%20novita%20normative%20pdf.pdf

22/12/2015

A un passo dall'approvazione del ddl Stabilità 2016, facciamo il punto sulle principali modifiche intervenute a proposito del bonus casa

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Berbenno
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