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02/09/2022
Pura e semplice verità...siamo al collasso!!!
14/04/2022

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Buona lettura
29/05/2021

Buona lettura

Le imprese edili denunciano aumenti incontrollati del prezzo dei materiali (oltre il 100%)

27/06/2018

SEDIA IN STRADA PER RISERVARSI UN POSTO AUTO. SI VIOLA L’ARTICOLO 20 DEL CODICE DELLA STRADA

L’occupazione del suolo viola l'art. 20 del CdS e può integrare anche, nei casi un cui sia stabile, una condotta penalmente rilevante

Occupare posti auto con sedie o comunque con materiale ingombrante tale da impedire agli automobilisti di parcheggiare non è lecito in quanto si tratta di un tipo di comportamento che comporta conseguenze sia piano amministrativo che sul piano penale

Dal punto di vista amministrativo, il materiale che occupa un parcheggio auto costituisce violazione dell'articolo 20 del Codice della strada che stabilisce come sia «vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili».
E' consentita invece l'occupazione della carreggiata a patto che “che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione”. Dunque “chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674”.

Dal punto di vista penale, occupare la sede stradale potrebbe essere una condotta rientrante nell'area penalmente rilevante e, nello specifico, nell'art. 633 del codice penale che punisce, a querela della persona offesa, “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”, con la reclusione fino a due anni o la multa da 103 a 1032 euro.

27/06/2018

LAVORI STRAORDINARI, DECRETO INGIUTIVO, OPPOSIZIONE SOLIDARIETA’, ATTIVITA’ DI RECUPERO DELL’AMMINISTRATORE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZ. CIVILE

Il Giudice, Dr.ssa Anna Multari, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1193 del ruolo generale affari
contenziosi dell'anno 2013
TRA
M.G. rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Ciacci del Foro di Siena e Alessanfro Ragazzini Fuligni, domiciliati nello studio di quest'ultimo in via O., Grosseto, giusto mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
PARTE OPPONENTE
E
Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via A. come da procura a margine del ricorso monitorio
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.

CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato M.G. avanzava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 139/2013 del Tribunale di Grosseto con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore del Condominio di via O. sito in Marina di Grosseto la somma di 19.104,17 euro oltre interessi al saldo e spese.

Preliminarmente eccepiva l'opponente il difetto di legittimazione attiva del Condominio atteso che vi era stato un accordo con la MPG costruzioni che escludeva il vincolo di solidarietà dei condomini, impegnandosi a pretendere l'escussione delle quote non versate esclusivamente dall'eventuale condomino moroso.

Eccepiva, inoltre, la nullità della delibera assembleare relativa all'approvazione delle tabelle, allegando di non essere mai stata portata a conoscenza della stessa né di aver mai ricevuto la convocazione.

Eccepiva l'insussistenza/vizio/irregolarità/nullità del titolo nonché la carenza di legittimazione non conoscendo l'opponente di quali assemblee si tratti, non avendo mai l'amministratrice di Condominio C.C. ricevuto formalmente alcun incarico. Contestava altresì le modalità con cui erano stati affidati e svolti i lavori, esponendo d'altra parte di aver subito diversi danni per l'esecuzione degli stessi.

Avanzava, infine, domanda ex art. 96 cpc.

Si costituiva il Condominio di via O. esponendo che le somme già richieste in sede monitoria erano relative ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla MPG srl sia a voci relative alla gestione ordinaria del Condominio, come documentato nel rendiconto di gestione approvato dalla assemblea condominiale al 31 luglio 2012.

Evidenziava che l'esclusione della solidarietà passiva della MPG srl non aveva alcun rilievo e ribadiva la legittimità delle delibere adottate che, comunque, non erano state impugnate nei termini ex art. 1137 c.c.

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Vale la pena osservare preliminarmente che il vincolo di esclusione della solidarietà passiva tra i condomini pattuito tra il Condominio e la società esecutrice dei lavori, non rileva in questa sede, atteso peraltro che il Condominio ha richiesto solo il pagamento delle spese di competenza di M.G. e non di altri condomini.

Inoltre, la stipula di un simile accordo non priva in alcun modo il Condominio, in persona del proprio amministratore pro tempore del potere/dovere di attivarsi per il recupero delle spese condominiali. È evidente come l'adesione ad una diversa opzione interpretativa finirebbe per porre a carico esclusivo della società che ha eseguito i lavori l'onere di attivarsi contro i condomini morosi. Sotto altro profilo deve altresì che già all'epoca di instaurazione del presente giudizio era ormai pacifica la natura parziaria delle obbligazioni condominiali (SS.UU. 9148/2008) la cui affermazione, peraltro, non ha mai avuto l'effetto di elidere la legittimazione del Condominio a far valere la pretesa creditoria.

Quanto alla mancata convocazione alle assemblee al mancato invio dei relativi verbali il Condominio ha dimostrato mediante la produzione in giudizio che gli stessi sono stati recapitati a S.B., marito dell'opponente. Va altresì notato sul punto che l'opponente non espone in alcun modo le ragioni per cui non sarebbe stata sufficiente la convocazione rivolta al marito. Sussistono pertanto elementi presuntivi e indiziari che inducono a ritenere che la stessa M.G. conoscesse le convocazioni ed il contenuto dei verbali delle assemblee al pari del marito. In tal senso depone non solo il fatto che non fossero semplici proprietari, ma appunto coniugi, ma anche la circostanza che talvolta, ad esempio nel caso della nota 8 dicembre 2009, i due diedero atto congiuntamente della ricezione della lettera con la quale viene loro comunicata la "prossima convocazione di Assemblea Straordinaria del Condominio di via O." preannunciando la propria mancata partecipazione.

Deve, infatti, osservarsi che i fatti per cui è causa sono antecedenti alla modifica disposta con legge 220/2013 (in vigore dal 18 giugno 2013) al 3° comma dell'art. 66 disp. att. c.c. che ha stabilito le modalità di effettuazione della convocazione all'assemblea condominiale.

Va, inoltre, evidenziato che è approdo ormai consolidato in giurisprudenza che relativamente all'approvazione delle tabelle millesimali, la deliberazione assembleare non ha natura negoziale e non è pertanto necessaria, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente l'unanimità, essendo sufficiente la maggioranza semplice (SS.UU. n. 18477/18478 del 2010).

Deve essere invece accolta l'eccezione di decadenza ex art. 1137 c.c. per le ulteriori doglianze volte a lamentare la legittimità delle ulteriori delibere assembleari.

Vale solo la pena a questo osservare che anche l'istanza ex art. 96 cpc deve essere rigettata, restando altresì in questa sede irrilevanti i rapporti tra la M.G. e la società MPG che non è parte di questo procedimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1193/2013, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:

Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Grosseto n. 139/2013;

rigetta la domanda ex art. 96 cpc avanzata dall'opponente;

condanna M.G. alla rifusione delle spese di lite in favore del Condominio opposto che liquida in euro 4.835, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Grosseto il 1/03/2018

IL GIUDICE

(Dr.ssa Anna Multari)

27/06/2018

FORME E FORMALITÀ NELLE CONVOCAZIONI DEI CONDOMINI ALL’ASSEMBLEA

CASSAZIONE 7 MAGGIO 2018, N. 10866

Il caso
Un condomino agiva giudizialmente per ottenere l’annullamento di una delibera assembleare, lamentando come l’amministratore non avesse rispettato le formalità necessarie per la propria convocazione.
In particolare egli lamentava come il regolamento condominiale prevedesse la necessità delle convocazione in forma scritta a mezzo raccomandata almeno di 5 giorni antecedente all’assemblea e l’amministratore si fosse limitato ad immettere l’avviso nella cassetta postale dei vari proprietari.
Il Tribunale, all’esito del giudizio, rigettava la domanda attorea.
La Corte d’Appello, parimenti, adita dal condomino rigettava l’azione e condannava l’appellante alla refusione delle spese del giudizio.

Principio di libertà delle forme della convocazione vigente in epoca pre riforma del diritto condominiale
Alla luce della soccombenza in grado d’appello, il soccombente depositava ricorso in Cassazione.
Il ricorso veniva articolato sulla base di 3 motivi di diritto.
In primo luogo il condomino affermava come la Corte d’Appello non avesse rilevato che il regolamento condominiale avesse espressamente previsto la modalità di convocazione a mezzo raccomandata e, in quanto tale, l’amministratore avrebbe errato a non applicare il regolamento.
Con il secondo motivo il ricorrente censurava la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui il giudice aveva ritenuto l’assemblea validamente convocata anche se tutti i condomini erano stati convocati in modo irrituale e comunque non rispettando la legge e il regolamento dello stabile.
Con la terza doglianza il ricorrente affermava l’errore del giudice del riesame per non avere valutato che, anche ammettendo che la convocazione mediante l’immissione dell’avviso in cassetta postale fosse una prassi del condominio, questa prassi avrebbe dovuta essere provata in giudizio dallo stabile e la mancata prova avrebbe dovuto essere valutata come decisiva ai fini del giudizio.
Con la sentenza numero 10866 del 7 maggio 2018, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione rigettava integralmente il ricorso depositato.
I due primi motivi, trattati congiuntamente per identità delle questioni giuridiche, venivano rigettati per i seguenti motivi.
Secondo la Cassazione le attuali disposizioni normative (art. 1136 c.c. e art. 66 disp. Att. c.c.) prevedono una forma obbligatoria per la convocazione dei condomini alle assemblee, stabilendo che «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione” e stabilendo in caso di violazione delle forme previste che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati».
La vicenda in questione, tuttavia, era antecedente alla riforma del diritto condominiale attuata dalla legge 220/2012, che aveva introdotto le predette modalità di notificazione.
All’epoca dei fatti, infatti, vigeva un principio di libertà delle forme per la convocazione.
Il principio vigente era che in tema di condominio non fosse previsto alcun obbligo di forma per l’avviso di convocazione delle assemblee, salvo che il regolamento condominiale non disponesse diversamente.
Proseguiva la Suprema Corte affermando che era pur vero che il regolamento condominiale in questione aveva previsto delle formalità per la convocazione (invio dell’avviso a mezzo raccomandata a/r), ma che non era mai stato applicato, stabilendo una prassi generalizzata che constava nella convocazione dei condomini mediante il deposito dell’avviso in cassetta postale.
Secondo la Cassazione, quindi, la Corte d’Appello aveva correttamente valutato la deroga della previsione regolamentare costituita da una diversa modalità di convocazione delle assemblee nel condominio de quo.
In merito al terzo motivo di diritto, poi, la Cassazione lo rigettava affermando come il ricorrente avesse in grado d’Appello sollevato un vizio di convocazione dell’assemblea per la sua forma, ma non aveva mai lamentato di non avere ricevuto la convocazione.
All’esito della decisione, quindi, la Cassazione rigettava il ricorso condannando il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio.

27/06/2018

SE UN CONDOMINO/AVVOCATO DIFENDE IL PROPRIO CONDOMINIO NON CONCORRE ALLE SPESE LEGALI

CASSAZIONE 21 FEBBRAIO 2018, N. 4259
La Suprema Corte afferma, sulla base di un consolidato orientamento, di aver già sancito l’invalidità della deliberazione assembleare che «all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il Condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, “pro quota”, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso Condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c. https://goo.gl/iJucRP

27/06/2018

CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI UN CANCELLO PER ACCESSO A PROPRIETA’ PRIVATA SU MURO COMUNE

CASSAZIONE 16 APRILE 2018, N. 9278
Costituisce uso consentito della cosa comune ai sensi dell'articolo 1102 c.c. la costruzione di un cancello sul muro condominiale che serva a collegare il cortile dello stabile con una proprietà esclusiva di una condomina. Il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di essa, o di non impedire l'altrui pari uso. Conseguentemente la costruzione del cancello, utilizzato per accedere dal cortile condominiale ad un terreno privato, non costituisce uso vietato in quanto non viola alcun diritto degli altri comproprietari, costituendo solamente uso più intenso del bene comune. Vai al link https://goo.gl/cC1mfK

27/06/2018

PARTI COMUNI – LASTRICO - GIARDINO

Cassazione civile Sezione II, Sentenza 16-10-2017, nr. 24301:
La nozione di “uso esclusivo” e la qualità di “custode” di colui cui è assegnata la porzione oggetto dell’atto
L'art. 1117 cod. civ., nell'indicare le parti comuni di un edificio in condominio, dispone che tale indicazione valga "se non risulta il contrario dal titolo".
Ne deriva che, al momento di costituzione del condominio, coincidente con la prima vendita di una singola unità immobiliare da parte dell'originario proprietario in virtù di clausole contenute nel relativo atto, anche mediante eventuale richiamo di un previo regolamento di condominio, è lasciata all'autonomia delle parti la possibilità di sottrarre alla presunzione di comunione almeno alcune delle parti altrimenti comuni (cfr. altresì l'art. 1118 cod. civ. per quanto attiene alla possibilità per il titolo di modificare il criterio di proporzionalità dei diritti dei partecipanti sulle cose comuni).
Se ciò è possibile, a fortiori è possibile, nella medesima sede costitutiva del condominio, che le parti convengano “l'uso esclusivo" di una parte comune in favore di uno o più determinati condomini; ciò avviene, ad es., per porzioni di cortile o giardino, il cui "uso esclusivo" è attribuito ai condomini proprietari di unità immobiliari con possibilità di accesso ad esse; o per i lastrici solari o terrazze a livello, attribuiti in "uso esclusivo" ai proprietari delle porzioni di piano sottostanti o latistanti; e così via.
Nel caso di lastrici solari o terrazze a livello, la possibilità di attribuzione in "uso esclusivo" è normata (solo quanto alle conseguenze applicative, non già quanto alla fonte dello stesso, sempre da rinvenirsi nel titolo) nell'art. 1126 cod. civ., che disciplina - in maniera diversa rispetto alle regole generali - il riparto delle spese di riparazione e ricostruzione; tale criterio di riparto è stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass., sez. U., n. 9449 del 10/05/2016) anche quale espressione del concorso di responsabilità dell'usuario esclusivo (o anche proprietario esclusivo), quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., e del condominio, in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonchè sull'assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4; ciò ai fini del risarcimento dei danni a condomini o a terzi (ad es. da infiltrazioni), salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno.
Nelle altre ipotesi, qualora non vi provvedano il titolo o le tabelle millesimali, la giurisprudenza fa ricorso, ai fini del riparto delle contribuzioni tra usuario e restante collettività condominiale, ad applicazioni particolari del principio generale dettato dall'art. 1123 c.c., comma 2, norma che pure fa riferimento a un "uso" "in misura diversa" delle cose comuni.

IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO VERSO L’AMMINISTRATORE USCENTE  CASSAZIONE 12 APRILE 2018, N. 9097Il riconoscimento di un d...
27/06/2018

IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO VERSO L’AMMINISTRATORE USCENTE

CASSAZIONE 12 APRILE 2018, N. 9097
Il riconoscimento di un debito non esige formule particolari, non ha natura negoziale né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. A tale proposito, vale anzitutto ricordare, come fa Cassazione, una verità essenziale: e cioè che il riconoscimento di debito costituisce un atto giuridico in senso stretto, la cui identificazione non implica l’applicazione di specifiche norme di diritto ma più semplicemente la ricostruzione di un accadimento, di un fatto umano, la quale deve essere solamente motivata in modo congruo e corretto. Nella specie un ex amministratore si rivolgeva al Tribunale per sentire condannare il Condominio al pagamento delle sue spettanze residue relative all’opera prestata. L’attore poneva a fondamento delle sue richieste la produzione di un documento con il quale l’amministratore entrante aveva riconosciuto, sottoscrivendo il relativo conteggio che gli veniva presentato, il debito che ancora reclamava verso lo stabile il suo predecessore.
Vai al link https://goo.gl/5dzNnL
Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI

22 aprile 2018

27/06/2018

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - DIRITTO DEI SOGGETTI DISABILI - NATURA - DIRITTO PERSONALISSIMO INTRASMISSIBILE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.

Cassazione 26 febbraio 2016, n. 3858

In tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici, sicché il diritto al mantenimento ed all'uso dei dispositivi antibarriera (nella specie, un dispositivo servo scale), installati (anche provvisoriamente) in presenza di un soggetto residente portatore di "handicap", non costituisce un diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso.
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RITENUTO IN FATTO
1. - E' impugnata la sentenza del Tribunale di Asti, depositata il 3 febbraio 2011, che ha accolto l'appello proposto da S. D. e V.F.A. avverso la sentenza del Giudice di pace di Asti e nei confronti di I.L..
1.1. - Il giudizio di primo grado aveva accolto la domanda con la quale il sig. I. aveva chiesto che il condomino S. M. - nel cui interesse era stato installato il servo scala - collocasse sul pianerottolo di sua pertinenza il relativo seggiolino, dopo l'uso, deducendo che la presenza del seggiolino sugli ultimi tre gradini del quarto piano della scala condominiale determinava una riduzione del calpestio (40 centimetri su complessivi 98 centimetri), e un pericoloso ostacolo.
A seguito della morte del convenuto, si erano costituiti in proprio e nella qualità di eredi i sigg. S.D. e V. F..
1.2. - Il Giudice di pace aveva ritenuto che le denunciate modalità di uso del servo scala alteravano, in effetti, l'equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, e condannava i convenuti a collocare il seggiolino sul pianerottolo di loro pertinenza.
2. - Il Tribunale, investito dal gravame proposto dai sigg.
S. e V., riformava la decisione rilevando che l'ingombro provocato dal seggiolino del servo scala riguardava soltanto gli ultimi tre - quattro gradini della scala, e che pertanto doveva ritenersi tollerabile la corrispondente, modesta compressione del diritto del sig. I. al pari uso della cosa comune.
3. - Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso I.L., sulla base di tre motivi.
Sono rimasti intimati S.D. e V.F.A..

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il ricorso è infondato.
1.1. - Con il primo motivo è dedotta nullità della sentenza per mancato rilievo del difetto di legittimazione e di interesse ad agire degli appellanti, i quali non avevano titolo per far valere un diritto strettamente legato alla condizione di portatore di handicap del premorto sig. S.M..
Il ricorrente, che assume la carenza di interesse ad agire in capo ai sigg. S.- V. sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, contesta che il Tribunale sia addivenuto alla decisione nel merito della controversia sulla base di una inammissibile generalizzazione del diritto all'istallazione ed all'uso del servo scala.
1.2. - La doglianza è infondata.
1.2.1. - Nelle controversie in materia di uso di dispositivi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche L. n. 13 del 1989, ex art. 2, comma 2, tra i quali dispositivi è compreso il servo scala, la legittimazione a resistere in giudizio ed il correlato interesse deve essere riconosciuta in capo agli eredi del portatore di nel cui interesse il dispositivo era stato installato.
La finalità pubblicistica sottesa alla normativa in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, espressione a sua volta del principio di solidarietà, che consente di ritenere irrilevante, ai fini della installazione di dispositivi inamovibili di accesso negli edifici, l'esistenza di condomini disabili (Cass., sez. 2^, sentenza n. 18334 del 2012, in materia di ascensore), impedisce di configurare il diritto al mantenimento e all'uso dei dispositivi cosiddetti provvisori, ove già installati, come diritto personale ed intrasmissibile del condomino disabile, che si estingue con la morte dello stesso.
La normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche persegue infatti, attraverso la tutela dell'interesse particolare dell'invalido, un interesse generale alla accessibilità agli edifici.
1.2.2. - Con riferimento alla installazione degli impianti cosiddetti provvisori, del tipo servo scala, la L. n. 13 del 1989, art. 2, comma 2, prevede una forma di autotutela, consentendo al portatore di handicap di superare il rifiuto del condominio e di installare a sue spese servo scala o altre strutture mobili, ovvero di modificare l'ampiezza delle porte d'accesso. Ai fini della installazione del dispositivo antibarriera è pertanto necessaria la presenza di un soggetto residente portatore di handicap, anche in funzione della erogazione di contributi pubblici. Tuttavia, se la genesi dell'innovazione in autotutela è strettamente legata alla persona affetta da minorazione, non altrettanto è a dirsi dell'uso del dispositivo, che può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio, dovendosi in ogni caso ritenere che la funzione antibarriera - realizzata con il contributo pubblico - non venga meno con la persona nel cui interesse il dispositivo è stato installato.
Sulla base di tali considerazioni, che inducono ad escludere la configurabilità di un "diritto personalissimo" all'uso dell'impianto, si deve concludere che nel caso di specie i convenuti S.D. e V.F., costituiti nel primo grado di giudizio a seguito del decesso del congiunto e originario convenuto S.M., fossero legittimati a proseguire il processo in quanto eredi del predetto, e al contempo portatori di un interesse proprio alla definizione della controversia in tema di uso del dispositivo servo scala, in quanto condomini e potenziali utilizzatori dello stesso.
2. - Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione, in assunto contraddittoria ed illogica.
Si contesta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice d'appello, che avrebbe frainteso il contenuto della decisione di primo grado, nella quale si faceva riferimento alla collocazione del seggiolino in stato di quiete, ferme restando le modalità di uso del servo scala.
2.1. - La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha riformato la decisione di primo grado sul duplice rilievo della tollerabilità dell'ingombro causato dal seggiolino del servo scala e della richiamata valutazione tecnica espressa dal CTU, secondo il quale lo spostamento del seggiolino sul pianerottolo antistante l'abitazione dei sigg. S.- V. comportava un innalzamento della guida di scorrimento che avrebbe compromesso la sicurezza dell'impianto.
La motivazione resa dal giudice d'appello risulta esaustiva ed immune da vizi logici, dovendosi peraltro rilevare che il motivo di ricorso difetta di autosufficienza in quanto non contiene la riproduzione degli atti (sentenza di primo grado, atto di appello) dai quali in tesi sarebbe desumibile il denunciato travisamento.
3. - Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di legge, che il ricorrente indica, nell'illustrazione del motivo, negli artt. 1102, 1120 e 1121 c.c., e nella L. n. 13 del 1989.
Si contesta la pertinenza del richiamo effettuato dal Tribunale alla disciplina delle innovazioni e, in particolare, della installazione dell'ascensore, evidenziando in ogni caso che la norma contenuta nella L. n. 13 del 1989, art. 2, comma 3, avente ad oggetto il superamento delle barriere architettoniche fa salvo il disposto dell'art. 1120 c.c., comma 2, e art. 1121 c.c., comma 3.
3.1. - La doglianza è infondata.
Il richiamo operato dal Tribunale alla normativa contenuta nella L. n. 13 del 1989, e alla disciplina delle innovazioni è pertinente, vertendosi in tema di dispositivi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche installati in condominio. La domanda dell'odierno ricorrente, attore in primo grado, aveva infatti ad oggetto l'uso del dispositivo servo scala da parte del condomino S.M., in assunto lesivo del diritto dell'attore all'uso delle scale, parti comuni dell'edificio.
Come già rilevato, il Tribunale ha escluso la lesività dell'ingombro determinato dal seggiolino del servo scala in posizione di quiete, ritenendo non compromesso l'uso delle scale da parte degli altri condomini, ed ha ritenuto tollerabile il disagio provocato dal restringimento del piano di calpestio, alla stregua del bilanciamento tra esigenze di tutela della proprietà e principio solidaristico, imposto dall'art. 1120 c.c., comma 2.
4. - Il ricorso è pertanto rigettato senza pronuncia sulle spese, in assenza di costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2016

27/06/2018

ATTENZIONE AL RICONOSCIMENTO DI DEBITO: NON SERVONO FORME PARTICOLARI

Il riconoscimento di un debito non esige formule particolari, non ha natura negoziale né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva.

Questo il condivisibile principio di diritto espresso dalla sentenza n. 9097/2108 della Corte di Cassazione, depositata il 12 aprile.

Il caso
Un ex amministratore si rivolgeva al Tribunale per sentire condannare il Condominio al pagamento delle sue spettanze residue relative all’opera prestata.
L’attore poneva a fondamento delle sue richieste la produzione di un documento con il quale l’amministratore entrante aveva riconosciuto, sottoscrivendo il relativo conteggio che gli veniva presentato, il debito che ancora reclamava verso lo stabile il suo predecessore.
Inoltre, precisava il ricorrente, il Condominio aveva pagato alcuni acconti relativi all’importo dovuto ammettendo quindi ulteriormente di ritenersi in debito.
Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza che veniva poi confermata dalla competente Corte di appello di Torino. Il giudizio, in seguito a nuova impugnazione, giungeva così avanti alla Corte di cassazione.
Il Condominio soccombente, in particolare, quale motivo di reclamo indicava la mancanza di un riconoscimento di debito che potesse giustificare la condanna in suo sfavore.

Per il riconoscimento di debito non occorrono forme particolari: quello che conta è che si evinca chiaramente la volontà della parte
Nel respingere tale asserzione e confermare, a sua volta, la sentenza favorevole all’attore, la Suprema corte osservava anzitutto di ritenere corretta la decisone dei giudici di merito: i quali avevano ritenuto fondata la domanda in quanto l’attore aveva prodotto un documento, sottoscritto dal nuovo amministratore, titolato «situazione contabile al 3 agosto 2006» ove era indicata tra le alte cose anche la somma ancora dovuta al vecchio amministratore. Inoltre, successivamente, nel corso del giudizio si dava atto senza che vi fossero opposizioni sul punto, di ulteriori acconti versati in seguito alla sottoscrizione del predetto documento.
Ricordate le circostanze di causa, la Cassazione chiariva quindi, opportunamente, natura e caratteristiche del riconoscimento di debito e sua efficacia processuale.

Il riconoscimento di debito costituisce un atto giuridico in senso stretto
A tale ultimo proposito, vale anzitutto ricordare, come fa Cassazione, una verità essenziale: e cioè che il riconoscimento di debito costituisce un atto giuridico in senso stretto, la cui «identificazione non implica l’applicazione di specifiche norme di diritto ma più semplicemente la ricostruzione di un accadimento, di un fatto umano, la quale deve essere solamente motivata in modo congruo e corretto».
Preso atto di tale aspetto, la Corte opportunamente ha ritenuto che dagli atti di causa emergesse palesemente la volontà del Condominio, manifestata in particolare con la sottoscrizione del conteggio presentato dall’ex amministratore al quale avevano fatto seguito il versamento di diversi acconti, di riconoscere di essere in debito.
Quello che conta, in sostanza, è che emerga chiaramente un dato di fatto: e cioè che una parte si sia riconosciuta prima del giudizio, in qualsiasi forma purché in modo inconfutabile, in debito rispetto all’altra.
Se così è, conclude la Cassazione, spetterebbe all’altra parte superare tale riconoscimento e di conseguenza l’inesistenza del debito.

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