14/06/2026
Aprire un foro in facciata per lo scarico è legittimo
La regola generale è che l’apertura di un piccolo foro di areazione per l’aspirazione forzata di un bagno o per lo scarico di fumi non richiede l’autorizzazione dell’assemblea condominiale. Tale intervento rientra nel concetto di uso più intenso del bene comune e non costituisce una innovazione vietata. L’importante è che l’opera non comprometta la stabilità dell’edificio, non ne danneggi la sicurezza e non alteri il decoro architettonico. Partendo da una lite tra un condominio e alcuni proprietari a Milano, i giudici hanno stabilito che un foro di piccole dimensioni è un diritto del singolo. Resta fermo l’obbligo di informare l’amministratore, ma l’assenza di questa comunicazione non rende l’opera abusiva se i limiti tecnici sono rispettati.
La legge distingue nettamente tra le modifiche che un singolo può fare per proprio conto e le innovazioni che coinvolgono l’intero stabile. Il Tribunale di Milano (sent. 7993/2025) ha precisato che le norme contenute negli articoli 1102 e 1120 del codice civile hanno presupposti diversi. Le innovazioni (art. 1120 cod. civ.) sono opere di trasformazione che incidono sull’essenza della cosa comune. Esse ne alterano la funzione originaria o la destinazione. Al contrario, le modifiche (art. 1102 cod. civ.) rientrano nelle facoltà del singolo condomino di utilizzare la cosa comune in modo più razionale e comodo. Se un proprietario decide di creare un secondo bagno cieco e ha necessità di forare il muro perimetrale per l’aspirazione, non sta cambiando la funzione della facciata. Egli sta semplicemente traendo dal bene comune un’utilità aggiuntiva per la sua proprietà privata. Questa distinzione è fondamentale perché le innovazioni richiedono maggioranze assembleari specifiche, mentre l’uso più intenso è un diritto che il condomino esercita autonomamente.
La facciata di un edificio è un bene comune che serve a proteggere e decorare lo stabile. Tuttavia, essa può essere utilizzata dal singolo per fini esclusivamente propri, a patto di rispettare due limiti invalicabili:
• non deve mutare la destinazione del bene comune;
• non deve impedire agli altri condòmini di fare lo stesso uso della parete per le loro necessità.
Nel caso deciso dai giudici milanesi, alcuni proprietari hanno aperto un foro sulla facciata durante lavori di manutenzione straordinaria. Il condominio ha chiesto il ripristino dei luoghi, ma i giudici hanno dato ragione ai privati. Il foro per un bagno cieco è stato considerato un uso più intenso della cosa comune. Non si tratta di una trasformazione che altera il muro in modo permanente o che ne cambia la natura. Un esempio pratico è l’installazione di una piccola griglia esterna: se questa è di dimensioni ridotte, essa non impedisce agli altri vicini di installare a loro volta una griglia simile per i propri impianti. La legge punta a garantire la massima possibilità di godimento della casa a ogni partecipante al condominio.
Sebbene il singolo possa forare il muro comune, egli deve sempre garantire l’integrità dell’edificio. Il regolamento condominiale spesso vieta interventi che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato. I condòmini citati in giudizio hanno dimostrato che il loro intervento, viste le dimensioni limitate del foro, non portava alcun danno alla struttura. Oltre alla stabilità, entra in gioco il decoro architettonico. Si tratta dell’estetica complessiva della facciata. Se il foro è piccolo e viene coperto da una mascherina che si mimetizza con il colore del muro, non si verifica alcuna alterazione del decoro. Un esempio di intervento vietato sarebbe invece l’apertura di un foro enorme o l’installazione di tubi esterni molto visibili che rompono l’armonia delle linee dell’edificio. Se il lavoro rispetta queste caratteristiche di sobrietà, il condominio non può pretenderne la chiusura forzata.
Anche se non serve il permesso dell’assemblea, il codice civile impone un dovere di trasparenza. Il condomino che intende eseguire opere su parti di sua proprietà o su parti comuni ad uso individuale deve informare l’amministratore(art. 1122 cod. civ.). Questa comunicazione preventiva permette all’amministratore di riferire in assemblea e di valutare se l’opera possa danneggiare l’integrità dello stabile. Nel caso di Milano, i proprietari non avevano dato notizia preventiva del foro. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che questa mancanza non porta automaticamente alla condanna al ripristino. Poiché il foro era tecnicamente legittimo e non dannoso, la violazione dell’obbligo di comunicazione è rimasta un’irregolarità formale senza conseguenze concrete. In sintesi, informare l’amministratore è un dovere legale, ma se l’opera è eseguita a regola d’arte e nel rispetto dei diritti altrui, essa resta valida anche senza una preventiva autorizzazione condominiale.