11/04/2026
Il singolo condomino può agire al posto del condominio?
Il condominio è un ente di gestione costituito da coloro che sono proprietari di almeno un’unità immobiliare all’interno dell’edificio. La rappresentanza legale è assegnata all’amministratore validamente nominato dall’assemblea o dall’autorità giudiziaria. Ciò premesso, cerchiamo di rispondere alla domanda seguente: il singolo condomino può agire al posto del condominio?
Praticamente, si tratta di comprendere se un solo proprietario possa farsi portavoce delle esigenze dell’intera compagine e rappresentarla all’interno di un processo civile, nel caso in cui l’amministratore o l’assemblea restino inerti. Insomma: il singolo condomino può agire al posto del condominio? Approfondiamo la questione alla luce della giurisprudenza più recente.
L’amministratore rappresenta il condominio verso i terzi, per cui è legittimato a tutelare le ragioni della compagine in ogni sede, anche giudiziaria.
La legge (art. 1130 c.c.) assegna all’amministratore una serie di attribuzioni per le quali egli può anche stare in giudizio senza che peraltro sia necessaria l’autorizzazione dell’assemblea.
Il principio può essere così riassunto: ogni volta che occorre tutelare le ragioni del condominio, l’amministratore è autorizzato a rappresentare la compagine anche senza la previa autorizzazione dell’adunanza, la quale è invece necessaria tutte le volte in cui si tratta di questioni che esorbitano dalle attribuzioni conferite dalla legge.
Se il condominio non ha un amministratore, l’assemblea può conferire mandato a uno dei condòmini affinché rappresenti la compagine all’esterno oppure rivolgersi all’autorità giudiziaria affinché ne designi uno.
Può accadere che il condominio, a causa dell’inoperosità dell’amministratore o dell’assemblea, resti inerte nonostante ci siano ragioni comuni da difendere.
In un caso del genere il singolo proprietario può farsi portavoce delle esigenze condominiali e, anche senza mandato o autorizzazione, agire in giudizio per la loro tutela.
Secondo la Corte di Cassazione (10 febbraio 2026, n. 2984), il singolo condomino può promuovere un’azione in giudizio – oppure resistere a quella proposta da altri – per tutelare i propri diritti di comproprietario pro quota sulle parti comuni, anche quando gli altri condòmini non intendano agire o difendersi in giudizio.
La Corte di Cassazione, nel confermare l’orientamento tradizionale secondo cui il condominio è un ente di gestione senza una propria personalità e soggettività giuridica autonoma, ha ribadito che, quando una causa, promossa da un terzo o da un condomino, riguarda diritti inerenti al regime di proprietà e ai diritti reali sulle parti comuni dell’edificio, incidendo sulle posizioni del singolo su tali beni, non si può negare a quest’ultimo una legittimazione individuale alternativa.
Non sarebbe infatti ammissibile che il condomino perda, in tutto o in parte, il bene comune senza poter esercitare una propria difesa individuale.
Dunque, se serve a evitare un danno alla collettività, il singolo condomino può agire in giudizio – come attore o convenuto – per evitare il pregiudizio che, ovviamente, subirebbe anch’egli in qualità di comproprietario delle cose comuni.
Il singolo condomino può inoltre chiedere l’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria nell’interesse della compagine, quando si rischi un pregiudizio alla cosa comune a causa di una situazione di paralisi gestionale dovuta al mancato adottarsi dei necessari provvedimenti di amministrazione.
Questa possibilità è prevista direttamente dal codice civile (art. 1105, quarto comma) che prevede la facoltà, per ciascun partecipante alla comunione, di chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria qualora l’assemblea non adotti i necessari provvedimenti per la gestione della cosa comune oppure quando l’amministratore non li esegue.