20/04/2019
COMPITI DEL PRESIDENTE - AMMINISTRATORE NEI CONSORZI COSTITUITI per la gestione degli interventi POST SISMA
8. Presidente-Amministratore
8.1 ll Presidente-Amministratore del consorzio è nominato dall’Assemblea dei consorziati con le modalità di cui al punto 9. L'attività del Presidente di consorzio appositamente costituito per gestire gli interventi unitari, è incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto legge n. 189 del 2016.
8.2 Il Presidente ha la rappresentanza del consorzio e ne è l’amministratore con tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria ad esso conferiti dallo Statuto del Consorzio e dall’Assemblea. In particolare spetta al Presidente la stipula del contratto con i professionisti nominati e incaricati dall’ assemblea della progettazione e della direzione dei lavori, della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché con ogni altro tecnico necessario per prestazioni professionali finalizzate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma. Al Presidente spetta altresì la stipula del contratto d’appalto con l’impresa individuata e incaricata dall’Assemblea .
8.3 Il Presidente presiede l'Assemblea e dà esecuzione alle sue deliberazioni.
8.4 Il Presidente è responsabile della conservazione, gestione e destinazione dei fondi derivanti dal conferimento delle quote dei singoli consorziati e dei contributi erogati dall’Ufficio speciale ricostruzione.
8.5 Il Presidente è altresì tenuto ai seguenti adempimenti:
a) sottoscrivere il contratto con i professionisti nominati nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 34 del decreto legge 189/2016 dall’Assemblea e incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché con ogni altro tecnico necessario per prestazioni professionali finalizzate al recupero degli edifici danneggiati dal sisma;
b) sottoscrivere il contratto per l’esecuzione dei lavori con l’impresa individuata dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del decreto legge189/9016;
c) a verificare all’atto della stipula di ogni contratto di appalto dei lavori, la presenza nello stesso di clausole contrattuali a garanzia della tracciabilità dei flussi finanziari, della iscrizione all’anagrafe antimafia, della sicurezza nel cantiere, della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa da parte dell’impresa appaltatrice;
d) curare la tenuta del registro contenente la nomina e l’eventuale revoca del Presidente e tutti i verbali delle assemblee sottoscritti dal Presidente dove devono essere annotate, in ordine cronologico, le deliberazioni dell’assemblea nonché le convocazioni ed eventuali mancate costituzioni della stessa;
e) numerare progressivamente e conservare la documentazione relativa a tutte le operazioni attive e passive effettuate;
f) tenere scritture contabili su cui annotare cronologicamente e sistematicamente tutte le entrate e le uscite;
g) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i consorziati sia allo stato tecnico-amministrativo dell’intervento di ricostruzione nonché consentire al consorziato che ne faccia richiesta il relativo accesso nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
h) redigere il rendiconto annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei lavori e lo stato di attuazione degli stessi;
i) esercitare l’azione di rivalsa di cui all’articolo 11, comma 11 del decreto legge.