12/03/2021
Art. 1120 c.c. Innovazioni I condomini con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art.1136 possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. L'Amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta ANCHE DI UN SOLO CONDOMINO interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma.
La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza l'amministratore deve invitare senza indugio il condòmino proponente a fornire le necessarie integrazioni.