28/01/2026
Prestate attenzione a chi vi si presenta davanti‼️‼️‼️
Non abbiate timore nel chiedere di esibirvi il tesserino da agente immobiliare!
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Anti Abusivismo
Nell’ambito dell’iniziativa “Anti-Abusivismo”, FIAIP, prima fra tutte le Associazioni del comparto, vuole proporre a coloro che intraprendono il percorso professionale di agente immobiliare un corretto inquadramento attraverso un “MANSIONARIO” affinché l’aspirante futuro Agente immobiliare trovi un giusto e legittimo spazio di operatività.
Questo è stato pensato anche con l’obiettivo di far percepire la nostra Federazione non come una “controparte” intenta a punire chi si appresta ad esercitare questa sorta di praticantato (il cui inquadramento legislativo sarebbe auspicabile), ma, al contrario, affinché la nostra Federazione rappresenti un punto di riferimento nel settore dell’intermediazione immobiliare , in grado di offrire una strada percorribile e lecita agli aspiranti agenti immobiliari.
FIAIP ricorda che:
l’attività di mediazione di immobili da vendere o locare esige un’abilitazione professionale e contempla anche una copertura assicurativa professionale a tutela dei clienti consumatori come previsto dalla Legge n.39/89;
chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel Registro delle Imprese/REA ex art. 73 del D.lgs.n.59/2010 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500,00 ed euro 15.000,00 ed è obbligato alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l’accertamento dell’infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689; a coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 del codice penale, nonché l’art. 2231 del codice civile ( 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dalla Legge del 11 gennaio 2018, n. 3);
coloro che intermediano abusivamente non possono essere indicati negli atti notarili, con la conseguenza che questi ultimi conterranno presumibilmente dichiarazioni false e mendaci (ex art. 483 c.p. ) rese dai comparenti che si sono avvalsi di operatori abusivi;
l’evasione o l’elusione fiscale generata dall’attività abusiva è un danno non solo per la collettività, vista la sottrazione di denaro per le casse dell’Erario, ma è anche una sleale concorrenza per la categoria degli agenti Immobiliari, considerato che il “consulente” abusivo, non incassando la provvigione regolarmente, può applicare percentuali più vantaggiose rispetto ai mediatori professionali che versano regolarmente l’IVA.
il lavoro senza norme e con minori costi costituisce, quindi, una palese concorrenza sleale
il lavoro svolto senza l’adeguata preparazione professionale e copertura assicurativa non tutela i Clienti Consumatori con un ulteriore conseguente danno di immagine professionale per l’intera categoria.
FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, ormai da tempo, ha deciso di procedere con la propria organizzazione alla segnalazione, presso le Autorità competenti, con relativa documentazione a supporto, dei nominativi di quei soggetti che non rispettano le leggi in materia di Intermediazione Immobiliare.
CHI E’ IL COLLABORATORE SERVIZI IMMOBILIARI?
Per prima cosa è opportuno partire dalla terminologia con cui qualificare la persona nell’ambito di questa “nuova” professione.
Attualmente vengono utilizzate varie denominazioni per coloro che iniziano il percorso di apprendistato nelle agenzie di intermediazione immobiliare quali, a titolo esemplificativo, “procacciatori di affari”, “assistente”, “consulente immobiliare” (quest’ultimo inteso come “professionista a cui si ricorre come esperto in quella professione” che, se così fosse sarebbe un Agente Immobiliare abilitato), oltre ad una svariata e, talvolta, fantasiosa terminologia in lingua inglese che altro non serve se non a gettare confusione sulla reale professione del soggetto con cui intercorrono rapporti di intermediazione immobiliare senza che sia opportunamente “qualificato”. La terminologia più appropriata sarebbe “praticante dei servizi immobiliari”, ma tale terminologia sarebbe commercialmente poco accettabile. Per tale motivo si è optato per la seguente formulazione: “Collaboratore Servizi Immobiliari”.
Perché si è giunti a questa scelta:
“Collaboratore”: perché il soggetto deve essere riconducibile alla ditta o società per cui svolge l’attività e per conto della quale opera. Il suo operato sarà, pertanto, imputabile alla ditta o società anche ai fini della responsabilità civilistica e assicurativa. Ai fini retributivi e contributivi riceve dall’impresa un compenso per la sua opera con conseguente inquadramento professionale da “dipendente” (nello specifico, inquadramento da apprendista, se ne possiede i relativi requisiti anagrafici, con conseguenti sgravi fiscali e contributivi per il datore di lavoro) previsto dal nostro CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) recentemente rinegoziato grazie ad un’incisiva attività sindacale della nostra Federazione.
“Servizi Immobiliari”: perché professionalmente potrà fornire solamente “servizi” e in nessun modo la sua attività potrà essere riconducibile ad una intermediazione e quindi alla professione di Agente Immobiliare, unico soggetto professionalmente abilitato a fornire valutazioni e precise informazioni, nonché a condurre trattative con una copertura assicurativa per tali attività professionali. Una volta stabilita la terminologia con cui qualificare il soggetto, è stato poi definito il perimetro professionale dell’operatività di tale lavoratore, attraverso un semplice decalogo diviso in due sezioni di complessivi 10 punti:
Cosa può fare il Collaboratore Servizi Immobiliari:
Utilizzare i propri biglietti da visita con indicato, in marcata evidenza, l’agenzia per cui lavora e la sopraccitata qualifica professionale
Ricercare, attraverso il proprio lavoro, i nominativi di potenziali venditori o acquirenti, sempre nel rispetto della privacy professionale
Trasmettere al proprio titolare Agente Immobiliare qualsiasi domanda o informazione dei suoi potenziali clienti a cui solo il professionista abilitato alla intermediazione dovrà fornire risposta, anche per il tramite del collaboratore ai servizi immobiliari, partecipare alle visite sia di acquisizione che di locazione/vendita con lo stesso Agente Immobiliare.
Eseguire le ordinarie attività di tipo amministrativo/operativo all’interno dell’Agenzia immobiliare, quali rispondere alle telefonate, fissare o confermare appuntamenti, fornire alla clientela le informazioni contenute nelle schede predisposte dall’ agenzia, portare materiale informativo o pubblicitario.
Mostrare su carta o far visitare gli immobili ai potenziali clienti e fornire agli stessi il materiale informativo predisposto dall’Agente immobiliare o dall’agenzia immobiliare per cui lavora.
Cosa NON può fare il Collaboratore Servizi Immobiliari:
Effettuare valutazioni di locazione o vendita, verbali o scritte, di immobili anche nel caso in cui vengano utilizzati programmi o servizi web forniti dall’Agenzia per cui opera
Raccogliere incarichi o offerte, scritte o verbali, di locazione o di vendita inerenti gli immobili dell’Agenzia Immobiliare o dell’Agente Immobiliare per cui presta la propria collaborazione
Fornire informazioni, scritte o verbali, sulla base delle quali un cliente possa decidere di conferire un incarico di vendita o di locazione
Fornire informazioni, scritte o verbali, sulla base delle quali un cliente possa decidere di acquistare o locare un immobile
Pubblicizzare, direttamente o indirettamente, la vendita o la locazione di un immobile, ad eccezione delle comunicazioni pubblicitarie nelle quali sia evidenziata l’Agenzia Immobiliare o l’Agente Immobiliare per cui lavora.