15/11/2024
L’amministratore, benché cessato dall’incarico a seguito di dimissioni o di revoca da parte dell’assemblea, deve continuare a eseguire il proprio incarico fino a materiale sostituzione da parte del nuovo professionista. Ciò al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi. È ciò che viene chiamato prorogatio o perpetuatio dei poteri.
L’amministratore uscente quindi deve continuare a gestire il condominio limitatamente all’amministrazione ordinaria, erogando le spese necessarie per la manutenzione indispensabile e per il corretto funzionamento dei servizi condominiali , conservando peraltro il potere di chiedere ai condomini il pagamento dei necessari contributi …