11/12/2022
Liti tra vicini: qual è il ruolo dell'amministratore?
C'è chi si lamenta per l'uso della radio ad alto volume a ogni ora del giorno e della notte.
C'è chi ritiene intollerabili gli odori del barbecue che il proprio vicino ha installato su sul balcone.
I motivi di screzio sono tanti: sedie strisciate per terra, rumore provocato dai tacchi, sgocciolamento dei panni, caduta costante di oggetti per terra, urla, ecc.
Molti di questi contrasti, sovente, assumono importanza fondamentale nella vita quotidiana finendo per deteriorare rapporti umani – e quindi giuridici – piuttosto che ricomporli; senza dimenticare le ipotesi – minoritarie ma certo non mancanti – di casi di liti tra vicini che sfociano il fatti delittuosi.
In questo contesto non è raro che i condòmini, esasperati dalle intemperanze dei propri vicini, si rivolgano all'amministratore di condominio chiedendo un aiuto per risolvere il problema.
Cosa può fare l'amministratore?
Quali i suoi poteri?
A ben vedere, in queste circostanze i poteri dell'amministratore di condominio sono molto limitati.
poiché come e dice chiaramente l'art. 1130 c.c., ha degli obblighi d'intervento solamente con riferimento alle parti comuni dell'edificio.
Nell'ambito delle prerogative e delle incombenze che la legge pone in capo all'amministratore di condominio non ve n'è alcuna che direttamente riguarda l'obbligo di gestire o intervenire nelle liti tra vicini in generale.
Con alcune eccezioni: a) quando le intemperanze dei uno dei comproprietari creino danno o pericolo di danno per le cose comuni. In tal caso il legale rappresentante dei condomini avrebbe diritto d'intervenire a tutela delle stesse.
b) il regolamento di origine contrattuale vieti espressamente determinate condotte.
In assenza delle due condizioni appena citate non v'è da meravigliarsi se alla richiesta d'intervento formulata all'amministratore lo stesso dica che non è nel suo potere intervenire. L'amministratore può tentare di comporre liti facendo leva sulla propria esperienza e sul suo ruolo di "super partes" tuttavia non bisogna mai dimenticare che non è lui direttamente responsabile né del "disagio" né di un'eventuale mancata soluzione