Studiocozzo

Studiocozzo Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studiocozzo, Immobiliare, Via P. Nenni, Casteldaccia.

16/12/2017

Come si dividono le spese tra inquilino e proprietario
Secondo l’articolo 1576 del Codice Civile il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Ma cosa si intende esattamente per interventi di piccola manutenzione? Ci viene in soccorso sempre il Codice Civile che all’art. 1609 stabilisce che le riparazioni di piccola manutenzione sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

In buona sostanza si può affermare che tutte le spese per così dire “ordinarie” sono a carico dell'inquilino e si riferiscono a quegli interventi che normalmente si ripetono e che sono strettamente legate all'uso; il proprietario dal canto suo è tenuto solo ad intervenire in caso di manutenzione “straordinaria”, ossia quando gli interventi rivestono un carattere di eccezionalità e rilevanza economica.

Ma come stabilire quando un intervento di manutenzione è da definirsi ordinario o straordinario? La legge non fornisce una classificazione degli interventi a carico dell’uno o dell’altro, dunque è necessario sempre utilizzare un minimo di buon senso.

Spese a carico dell'inquilino
Come detto sono a carico dell’inquilino le riparazioni di piccola manutenzione in quanto si suppone che siano dovute alla normale usura dell’immobile per effetto dell’utilizzo. Sono quindi lavori che si ripetono con una certa ricorrenza e generalmente non comportano spese di grande entità. Facciamo qualche esempio.

Sono sicuramente a carico dell’inquilino la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni dell'ascensore, la sistemazione del rubinetto che gocciola o dello scarico del water intasato, la pulizia della caldaia e delle canne fumarie, la tinteggiatura di pareti o la sostituzione di vetri, il rifacimento di chiavi e serrature, la manutenzione ordinaria di infissi e serrande, la sostituzione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi), la manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti e altro materiale di arredo, ecc.

E’ chiaro che in talune circostanze possono sorgere delle divergenze di opinione in merito alla sussistenza o meno di determinati vizi al momento della sottoscrizione del contratto (ad es. il rubinetto gocciolava o le pareti risultavano sporche già al momento della stipula del contratto di locazione). A tal riguardo potrebbe rivelarsi utile quanto riportato sullo stato dell’immobile nel verbale di consegna redatto in occasione della stipula del contratto di locazione.

Spese a carico del proprietario
Vediamo adesso a quali obblighi è tenuto invece il proprietario. Si legge all’articolo 1575 del c.c. che il locatore/proprietario deve consegnare l’abitazione al conduttore in buono stato di manutenzione e mantenerla in condizioni tali da poter essere abitata dal proprio inquilino per tutta la durata della locazione.

Dunque il proprietario deve effettuare tutti quegli interventi di straordinaria manutenzione che lo stato dell’immobile richiede affinché sia sempre in grado da servire all’uso pattuito. Anche in questo caso facciamo qualche esempio.

Sono sicuramente a carico del proprietario: l'adeguamento dell'impianto elettrico alle nuove disposizioni di legge, il ripristino di intonaci, l'installazione e la sostituzione dei citofoni e videocitofoni, le riparazioni dell'impianto termico o idrico se i guasti riguardano ad esempio le tubature presenti nei muri, la sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico, la sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti, la sostituzione di porte, telai finestre, serrande avvolgibili, scuri e tende di oscuramento, l'installazione e sostituzione di impianti di allarme e di videosorveglianza, la verniciatura di serramenti esterni, la sostituzione della caldaia, ecc.

17/10/2016

CONDOMINIO E PRIVACY: VIETATO PUBBLICARE L’ ELENCO DEI
MOROSI
Secondo il Garante per la protezione dei dati personali i condomini possono
legittimamente entrare in possesso di determinati dati riguardanti gli altri.
Infatti, per lui, le disposizione della legge 675/96 sulla tutela della privacy non
escludono assolutamente l’applicazione della disciplina codicistica in materia
condominiale, ed e' di fondamentale importanza individuare con precisione i
nominativi dei condomini per la valutazione della validità dell’assemblea e delle
sue deliberazioni.
L’Amministratore di condominio può, quindi, mettere a disposizione dei
condomini che ne facciano richiesta tutta la documentazione da lui acquisita, e
che potrà però essere utilizzata al solo scopo di verificare la regolarità delle
procedure assembleari o per proporre eventuali impugnazioni delle
deliberazioni.
Potranno essere raccolte notizie relative alla proprietà o alla superficie dell'
immobile ai fini del calcolo dei millesimi e non quelle relative, ad esempio, al
prezzo d' acquisto dell’appartamento, o numeri telefonici dei condomini in
quanto non necessari ai fini della determinazione dei diritti e degli oneri di
ciascun proprietario.
Lo stesso vale riguardo all' esposizione in bacheca dei condomini morosi, in
quanto dalle disposizioni del codice civile e della c.d. legge sulla privacy n.
675/96, nonchè delle stesse disposizioni del regolamento condominiale (se nel
regolamento e' consentito , nessun problema dai "morosi"), si va incontro ai
principi sulla privacy

16/10/2016

Mansionario dell'amministratore condominiale
Premessa La rappresentanza legale del condominio, così come prevista dall’articolo 1131 del Codice civile, è insita nel mandato conferito all’amministratore (si tratta di una rappresentanza volontaria per effetto di un mandato collettivo).
Attribuzioni Le attribuzioni dell’amministratore si articolano in:
A. PRESTAZIONI ORDINARIE;
B. PRESTAZIONI STRAORDINARIE.
A. prestazioni ordinarie
In questa categoria rientrano le attività che, comprese nel mandato conferito all’amministratore ed incluse nel compenso concordato in sede di preventivo, sono finalizzate alla normale amministrazione del condominio :
1. svolgimento di ogni attività correlata al ruolo di legale rappresentante del condominio (esempio: ricevere la corrispondenza e gli atti indirizzati al condominio);
2. custodia del registro dei verbali delle assemblee e di tutti i documenti del condominio, per i tempi previsti dalle vigenti normative;
3. cura dell’osservanza del regolamento di condominio;
4. tempestiva esecuzione delle delibere assembleari;
5. apertura e gestione del c/c bancario o postale del condominio, ove l’assemblea non disponga diversamente;
6. redazione del rendiconto annuale e del preventivo dell’anno successivo ed invio di copia degli stessi ai condòmini;
7. gestione della eventuale divisione delle spese fra proprietario e condomino e del subentro nel corso dell’esercizio di nuovo proprietario e/o inquilino;
8. convocazione tempestiva (a mezzo di raccomandata A.R. o con mezzo equipollente e con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno) dell’assemblea annuale e presenza alla medesima nonché, se richiesto, redazione del processo verbale;
9. convocazione della riunione annuale del consiglio di condominio (se esistente);
10. invio tempestivo, e comunque entro dieci giorni dall’assemblea, di copia del verbale della stessa a tutti i condòmini, assenti e presenti;
11. messa a disposizione dei condòmini che lo richiedano, previo appuntamento, dei documenti relativi al condominio e, prima dell’assemblea, dei documenti giustificativi delle spese nonché dell’estratto conto bancario o postale, con rilascio, se richiesto, di copia dei documenti anzidetti a spese dei singoli richiedenti;
12. predisposizione della disciplina dell’uso delle cose comuni e cura della prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo da assicurarne il miglior godimento a tutti i condòmini, nel rispetto delle norme vigenti, nonché svolgimento delle attività volte a conservare nel tempo il valore patrimoniale delle parti comuni degli immobili;
13. gestione dei rapporti tra il condominio e la Pubblica Amministrazione ed ottemperanza alle disposizioni della stessa;
14. cura, nell’interesse del condominio, dei rapporti tra il condominio medesimo ed i fornitori, gli eventuali dipendenti e collaboratori, gli eventuali professionisti esterni (anche incaricati della tenuta di eventuali libri paga), le proprietà contigue ed i terzi in genere;
15. ricerca dei fornitori e richiesta dei relativi preventivi;
16. richiesta dei preventivi per ogni intervento di carattere ordinario;
17. garanzia della esecuzione degli obblighi fiscali ed amministrativi del condominio;
18. riscossione dei contributi dai condòmini, anche con tempestivo ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile;
19. erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
20. compimento, anche mediante la promozione di procedure giudiziarie, degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, con immediata comunicazione all’assemblea;
21. proposta all’assemblea della copertura assicurativa dell’edificio e compimento degli eventuali adeguamenti per la conseguente deliberazione assembleare;
22. svolgimento delle pratiche assicurative quali denuncia sinistri e richiesta risarcimento danni;
23. accesso all’edificio condominiale ogni volta che se ne presenti la necessità, e comunque almeno una volta ogni tre mesi;
24. passaggio tempestivo delle consegne, in occasione del termine del mandato, da amministratore uscente ad amministratore subentrante;
25. comunicazione dei dati dei condòmini alle pubbliche autorità, con il consenso degli interessati e nei limiti imposti dalle normative vigenti, qualora richiesto;
26. compimento di ogni altra attività prevista dalle vigenti normative o comunque necessaria o utile per la gestione ordinaria dell’immobile e dei rapporti con i condòmini.
B. Prestazioni straordinarie
Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
1. convocazione tempestiva - a mezzo raccomandata A.R. o in forma equipollente, con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno - delle assemblee ulteriori rispetto a quella annuale e partecipazione alle stesse per tutta la loro durata, nonché, se richiesto, redazione del relativo processo verbale;
2. partecipazione all’assemblea annuale per la parte eccedente il limite di durata di tre ore, nonché partecipazione alla riunione annuale del consiglio di condominio (se esistente) per la parte eccedente le tre ore;
3. convocazione e partecipazione alle riunioni del consiglio di condominio (se esistente), ulteriori rispetto a quella annuale;
4. cura dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Comune, VVFF, ASL), nel caso d’interventi straordinari non ripetitivi;
5. convocazione e presenza alle riunioni di eventuali commissioni speciali;
6. compimento di ogni intervento necessario ed urgente nell’interesse del condominio;
7. compimento degli adempimenti di seguito riportati, nei casi di interventi straordinari sull’immobile condominiale previsti dai commi quarto e quinto dell’articolo 1136 del Codice civile, ed in particolare:
1. richiesta dei preventivi;
2. sottoscrizione del contratto sulla base di schema preventivamente approvato dall’assemblea;
3. raccolta e contabilizzazione dei versamenti effettuati da parte dei singoli condòmini;
4. pagamento all’impresa degli acconti contrattualmente stabiliti e del saldo, a seguito di rilascio di specifiche certificazioni del direttore dei lavori;
5. rendicontazione finale e riparto definitivo della spesa straordinaria tra i condòmini;
6. espletamento delle incombenze di competenza dell’amministratore relative alle agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni vigenti in favore dei condòmini (es.: IVA agevolata; riduzione IRPEF ecc.);
7. compimento di tutte le attività connesse agli adempimenti relativi alla sicurezza nel cantiere;
8. partecipazione, ove necessario, alle udienze davanti all’Autorità giudiziaria in relazione a vertenze nelle quali il condominio sia parte.
N. B. Ove non già espressamente definito nel preventivo allegato alla delibera di incarico, per le prestazioni straordinarie, l'amministratore potrà percepire un compenso straordinario che verrà determinato dall'assemblea condominiale all'atto della deliberazione delle stesse e nella medesima sede l'amministratore formalizzerà la propria accettazione del compenso così fissato. Si precisa che, ove difformi, prevalgono gli impegni assunti con il preventivo.

Indirizzo

Via P. Nenni
Casteldaccia
90014

Telefono

3337583121

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studiocozzo pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi

Digitare