Feder.Casa Abruzzo

Feder.Casa Abruzzo Sindacato Nazionale Inquilini

Con la Legge di Bilancio 2025, i lavoratori neoassunti che si spostano di oltre 100 km per raggiungere la nuova sede pos...
14/11/2025

Con la Legge di Bilancio 2025, i lavoratori neoassunti che si spostano di oltre 100 km per raggiungere la nuova sede possono beneficiare del Bonus Affitti che consiste in importanti agevolazioni fiscali per coprire i costi di affitto e manutenzione. La misura è operativamente regolata dalla circolare n. 4 dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2025.
A Chi Spetta il Bonus Affitti 2025?
L’agevolazione riguarda i lavoratori:
assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025;
che trasferiscono la residenza nel Comune in cui si trova la sede di lavoro, purché dista almeno 100 km dalla precedente residenza;
con reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.
È fondamentale che il contratto di locazione sia regolarmente registrato e riferito a un immobile situato nella nuova città di lavoro.
Dipendenti pubblici: come richiedere il Bonus Affitti?
Per i lavoratori del settore pubblico (scuole, ministeri, enti locali, sanità, ecc.), il meccanismo è lo stesso previsto per i dipendenti privati, ma ci sono alcune specificità:
Sostituto d’imposta:
Nel pubblico impiego, il sostituto d’imposta è solitamente NoiPA (per ministeri, scuole, enti statali) o altri enti gestionali per Regioni e Comuni.
Spetta a loro gestire il conguaglio fiscale e l’erogazione del beneficio.
Documentazione da presentare:
Il dipendente deve fornire al datore di lavoro (o all’ufficio competente):
Autodichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) sul cambio di residenza e distanza >100 km.
Copia del contratto di locazione registrato.
Ricevute di pagamento (affitto e spese di manutenzione).
Problema gestionale per scuole e ministeri:
Le segreterie amministrative spesso non sono attrezzate per gestire richieste di questo tipo.
La soluzione auspicata è l’attivazione di un servizio self-service su NoiPA, dove caricare i documenti direttamente, senza passare dagli uffici.
Tuttavia i tempi di applicazione del provvedimento nel pubblico impiego si presumono lunghi in quanto il sistema non è attrezzato per dare risposte celeri.
Quanto si può risparmiare?
Il beneficio consiste nella non concorrenza al reddito imponibile – quindi nessuna tassazione – per un massimo di:
5.000 euro annui, per due anni consecutivi dalla data di assunzione;
su canoni di locazione e spese di manutenzione ordinaria dell’alloggio.
Attenzione: Se il rimborso del datore di lavoro supera il limite annuo, l’eccedenza sarà tassata normalmente come reddito da lavoro.
Il costo dell’affitto supera spesso lo stipendio
Molti vincitori di concorso pubblico hanno dovuto rinunciare al posto fisso perché il costo dell’affitto nella città di destinazione superava lo stipendio iniziale.
Negli ultimi anni si è assistito a un fenomeno paradossale: giovani che, pur superando selezioni pubbliche con centinaia di candidati, hanno dato le dimissioni appena assunti. Il motivo? In molte grandi città, l’alloggio in affitto costa più del netto in busta paga.
Roma, Milano, Firenze, Venezia e Bologna sono diventate inaccessibili per chi percepisce uno stipendio base da dipendente pubblico e, a farne le spese, sono stati soprattutto gli uffici giudiziari.
Quali Spese sono Incluse?
L’agevolazione copre:
Canoni di locazione, purché risultanti da contratto registrato e pagati nell’anno;
Spese di manutenzione ordinaria (es. pulizie, acqua, luce condominiale, manutenzione ascensore), come da art. 9 della Legge n. 392/1978.
Il lavoratore deve consegnare al datore copia della documentazione (contratto, ricevute, bollette), che dovrà essere conservata in caso di controlli.
Requisiti formali e tempistiche
Per usufruire dell’agevolazione:
Il lavoratore deve rilasciare un’autodichiarazione al datore (ai sensi del DPR n. 445/2000), attestando il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
Il trasferimento della residenza nel nuovo Comune deve avvenire:
entro la fine dell’anno in cui si percepisce il beneficio (termine del conguaglio fiscale),
oppure entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, se avviene prima.
Altri Dettagli da Sapere
Le somme rimborsate o erogate rilevano ai fini ISEE e per l’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.
Non si può cumulare questo rimborso con altre detrazioni fiscali per affitto previste dal TUIR (art. 16): in quanto le spese rimborsate non sono considerate “effettivamente sostenute”.

07/01/2025

Per l’ISEE serve il contratto di affitto e l’ultima registrazione?
Presentare correttamente l'ISEE non è così difficile, basta ricordarsi di preparare tutti i documenti per tempo. Tra quelli che necessariamente devono essere presenti nella cartellina da portare al CAF vi è il contratto di affitto, se si ha una casa in locazione. Questo è importante per determinare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Scopriamo nel dettaglio a cosa serve e quanto influisce il contratto d'affitto sull'ISEE.
È obbligatorio presentare il contratto di affitto per l’ISEE?
Se vivi in affitto, il contratto di locazione regolarmente registrato è necessario per calcolare correttamente l’ISEE.
Questo documento, infatti, serve a dimostrare:
La tua residenza presso l’immobile in affitto, essenziale per la definizione del nucleo familiare.
L’importo del canone di locazione, che può essere dedotto in parte dal calcolo dell’ISEE, riducendo l’indicatore e permettendo di accedere a maggiori agevolazioni.
A cosa serve l’ultima registrazione del contratto?
L’ultima registrazione del contratto è altrettanto importante, perché:
Prova della validità del contratto: l’Agenzia delle Entrate richiede che i contratti di locazione siano registrati, per garantirne la regolarità fiscale e combattere il sempre più presente affitto a nero. La mancata registrazione comporta l’invalidità del contratto.
Conferma del pagamento delle imposte: ogni anno, per i contratti a canone libero o concordato, è necessario pagare l’imposta di registro (salvo opzione per la cedolare secca). L’ultima registrazione documenta questo adempimento.
Aggiornamento dei dati per il calcolo dell’ISEE: eventuali modifiche al contratto (ad esempio, cambiamenti nell’importo del canone) devono essere registrate e comunicate, per evitare discrepanze nel calcolo dell’indicatore.
La tua residenza presso l’immobile in affitto, essenziale per la definizione del nucleo familiare.
L’importo del canone di locazione, che può essere dedotto in parte dal calcolo dell’ISEE, riducendo l’indicatore e permettendo di accedere a maggiori agevolazioni.
Come presentare il contratto di affitto per l’ISEE?
Quando compili la DSU, devi indicare i dati relativi al contratto di locazione, ovvero numero e data di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate e l'importo annuale del canone di locazione, da dichiarare per eventuali deduzioni. Puoi allegare una copia del contratto e dell’ultima ricevuta di registrazione per completezza. Se il contratto di affitto non è regolarmente registrato, non può essere preso in considerazione per il calcolo dell’ISEE. Questo potrebbe comportare l'impossibilità di dedurre il canone di locazione, portando anche a possibili problemi legali e fiscali, sia per l’inquilino che per il proprietario, poiché i contratti non registrati sono considerati nulli.
Quali altri documenti servono per l’ISEE?
Per l’ISEE è necessario presentare, oltre al contratto di affitto regolarmente registrato e l’ultima ricevuta di registrazione, una lista di altri documenti. Questi sono:
Documenti anagrafici: codice fiscale e documento di identità.
Redditi: modello 730, CU o Modello Redditi.
Patrimonio immobiliare e mobiliare: valore catastale degli immobili e saldo dei conti correnti.
Spese rilevanti: mutui, affitti, e altre spese deducibili.

28/10/2024

CONSIGLIO NAZIONALE FEDER.CASA ORTONA 25-26 OTTOBRE 2024

E' con piacere e onore che annuncio che il prossimo Consiglio Nazionale della Feder.Casa (Sindacato Nazionale Inquilini)...
30/09/2024

E' con piacere e onore che annuncio che il prossimo Consiglio Nazionale della Feder.Casa (Sindacato Nazionale Inquilini) si svolgerà quest'anno in Abruzzo e precisamente presso l'Hotel Mara di Ortona nei giorni 25 e 26 ottobre. Il Segretario Regionale Smeraldo Ricciuti

La Segreteria Regionale Feder.Casa comunica la chiusura della sede sita in via Gen. Carlo Spatocco 94 dal 10 al 25 agost...
10/08/2024

La Segreteria Regionale Feder.Casa comunica la chiusura della sede sita in via Gen. Carlo Spatocco 94 dal 10 al 25 agosto 2024. Buone ferie a tutti.IL Segretario Regionale Smeraldo Ricciuti.

10/08/2024
La FEDER.CASA ha ottenuto un’importante vittoria presso il TAR della Lombardia contro il Comune di Milano e l’UNIAT UIL,...
11/07/2024

La FEDER.CASA ha ottenuto un’importante vittoria presso il TAR della Lombardia contro il Comune di Milano e l’UNIAT UIL, in merito all’Accordo territoriale per i canoni concordati per la città di Milano.

Il TAR Lombardia ha ammesso la coesistenza di più accordi tra associazioni maggiormente rappresentative di proprietari e inquilini per la disciplina dei contratti di locazione a canone concordato. Secondo i giudici non spetta al Comune sindacare il contenuto degli accordi per valutare la congruità dei canoni concordati né negare il regime agevolato agli accordi che si siano sottratti al "tavolo di concertazione" avviato dal Comune stesso.

QUADRO NORMATIVO - L’art. 2 comma 3 della L. 431/1998 stabilisce che, in alternativa ai contratti d’affitto a formula libera, le parti possono stipulare contratti di locazione “a canone concordato” per i quali il costo della locazione è fissato sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. In sostanza il proprietario, nel determinare il prezzo dell’affitto, deve tenere conto di quanto prevede l’accordo territoriale di riferimento.

Il D. Min. Infrastrutture e trasp. 16/01/2017 stabilisce i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.

Alla stipula di contratti di affitto a canone concordato sono collegate una serie di agevolazioni fiscali, quali la riduzione dell’aliquota IMU e la possibilità di accedere alla tassazione mediante la cedolare secca, oltre a detrazioni per gli inquilini (per approfondimenti, si veda la Scheda: La disciplina dei contratti di locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998).

FATTISPECIE - Nella vicenda in esame, alcune associazioni (FEDER.CASA, Assocasa, Unioncasa e Confabitare) avevano sottoscritto un accordo ai sensi della suddetta L. 431/1998 e del D.M. 16/01/2017 che prevedeva canoni calmierati. Successivamente, altre associazioni (Sunia, Sicet, Uniat Uil, Unione Inquilini) avevano siglato un secondo accordo promosso dal Comune.

Le associazioni prime firmatarie chiedevano l’annullamento della determina comunale nella parte in cui escludeva il primo accordo dall’aliquota agevolata IMU e da contributi economici.

Secondo il Comune di Milano, ed in particolare l’Assessore Maran ora eurodeputato, invece il primo accordo non aveva valore legale.

In sostanza si trattava di stabilire la sussistenza o no del potere del Comune di negare il regime agevolato agli accordi che si siano sottratti al tavolo concertato avviato dal Comune stesso, e che non ne abbiano perciò ottenuto l’approvazione.

CONSIDERAZIONI DEL TAR - TAR Lombardia sent. 27/06/2024, n. 2005 ha chiarito che la normativa di settore sopra richiamata attribuisce ai Comuni il compito di convocare le organizzazioni rappresentative al fine di avviare le trattative tra di esse, di recepire il testo degli accordi, a seguito del loro deposito e di assicurare alle stesse “la massima pubblicità” (art. 7, comma 2, D.M. 16/01/2017).

Si tratta di un’attività di impulso, volta a favorire la conclusione di accordi, sulla cui corrispondenza all’interesse pubblico, a seconda del contenuto che essi assumono di volta in volta, la legge non attribuisce al Comune alcuna competenza.

Secondo i giudici, non vi è dubbio che l’amministrazione comunale possa agire da mediatore tra gli interessi in conflitto per favorire il raggiungimento di accordi, ma nulla nella legge autorizza a concludere che le parti abbiano l’obbligo di aderire alla sola proposta maturata in tale sede, e che il Comune, di conseguenza, possa sottrare ogni altro accordo alla disciplina giuridica che è regolata dalla legge sulla base di altri presupposti.

Si tratterebbe, diversamente, di un contratto imposto, ciò che deve trovare fondamento in una legge che limiti l’autonomia privata, mentre, nella fattispecie, scopo del legislatore è stato quello, opposto, di favorirne la più ampia espansione nell’ottica di incentivare i contratti di locazione a canone concordato.

Il TAR ha spiegato che la normativa non esclude che possano esserci più accordi se adottati nel rispetto dei criteri di cui al D.M. 16/01/2017. I Comuni devono limitarsi a favorire la conclusione di detti accordi convocando le associazioni di categoria e l’omessa adesione al contratto propugnato dal Comune non può essere causa di esclusione dall’ammissione ai benefici fiscali.

Infine è stato precisato che l’art. 2, comma 4, della L. 431/1998 non distingue a seconda che l’accordo trovi l’apprezzamento del Comune o no, ma attribuisce il potere di modulare in melius i benefici fiscali al solo fine di promuovere la contrattazione, incentivando l’esercizio dell’autonomia contrattuale delle associazioni di categoria. Non spetta perciò al Comune sindacare il contenuto dell’accordo siglato dalle parti, per valutare la congruità dei canoni concordati, come era invece accaduto nel caso di specie.

Alla luce delle esposte argomentazioni, i giudici hanno accolto il ricorso con richiesta al Comune di pronunciarsi nuovamente per inserire l’accordo tra quelli utili per il regime di agevolazione fiscale, ove ne sussistano i presupposti di legge.



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Il contratto a canone concordato consente sia all’inquilino che al proprietario dell’immobile di accedere ad una serie d...
22/04/2024

Il contratto a canone concordato consente sia all’inquilino che al proprietario dell’immobile di accedere ad una serie di importanti agevolazioni fiscali. Eccole!👇

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Via Gen. C. Spatocco, 94
Chieti
CHIETI(66100-ABRUZZO)

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
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Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00

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