30/07/2020
IL SUPERBONUS 110% IN POCHE PAROLE
Anche se alcuni punti debbono essere ancora chiariti, i tempi sembrano ormai maturi…
Con le dovute cautele, forse uscendo un po’ troppo allo scoperto e in anticipo sui tempi, ecco, in “cinque” parole, la “imprudente” interpretazione del “SUPERBONUS 110”:
- 1 - È una detrazione dall’imposta sul reddito (quello dichiarato da molti con il 730) e la si può avere sul 110% delle spese sostenute dal 1º luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 (si parla già di proroghe), riguardanti l’efficientamento energetico e/o il miglioramento antisismico degli edifici come la residenza primaria, la seconda casa e le parti comuni del condominio (a tal proposito, i muri ed il tetto sono parti comuni e si considera condominio anche quell’edificio composto, per esempio, da 4 appartamenti).
Sempre a proposito dei “piccoli condomini”, è utile sapere che per conseguire il “SUPERBONUS 110”, il condominio stesso deve possedere il proprio codice fiscale, richiedibile all’Agenzia delle Entrate per il periodo strettamente necessario: poi potrà essere cancellarlo.
- 2 - La detrazione è distribuita su 5 anni (non più 10 come in passato, con altre agevolazioni simili) ed è fruibile, ATTENZIONE, se vi sono imposte da pagare!!! Quindi, se un contribuente paga poche tasse, o niente del tutto, verosimilmente, non potrà usufruire per intero, o per niente, di questo aiuto fiscale. FORTUNATAMENTE, però, questi contribuenti (come tutti, in verità) potranno beneficiare ugualmente, e per intero, del "SUPERBONUS 110", cedendo il proprio credito fiscale all’impresa esecutrice (sempre che lo accetterà) o alla banca (alcune di queste ultime, seppur ancora in sordina e con le dovute cautele, stanno predisponendo specifici prodotti finanziari). Un po' come dire che le spese verranno pagate dall'impresa o dalla banca!
- 3 - Le spese non sono illimitate, hanno un tetto massimo secondo i casi previsti, e possono essere sostenute, oltre il proprietario, anche da chi ha un diritto reale sull’immobile, come ad esempio l’usufruttuario e l’affittuario, purché autorizzato dal padrone di casa.
- 4 - Gli immobili devono essere “IN REGOLA”!!!
- 5 - È necessario l’intervento di un tecnico abilitato ed un commercialista (le cui rispettive parcelle sono comprese nella spesa globale detraibile) oppure un CAF per la sola parte fiscale. È la legge stessa a richiederli, perché, oltre fornire il necessario supporto, i puntuali chiarimenti e valutare preventivamente la fattibilità, dovranno dichiarare, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, la corretta esecuzione e sostenibilità degli interventi, sia in termini tecnici che economici.
Le cose, tuttavia, al di là dell’eccessiva semplificazione sin qui adottata, sono molto più complesse e articolate. Inoltre, ogni caso è un caso a sé!
Le procedure, effettivamente, sono un po’ troppo macchinose e laboriose, pensate, così par di capire, per perseguire i migliori risultati a favore dei cittadini, poste a barriera contro indebiti comportamenti. D’altra parte, le risorse in gioco sono cospicue e sono pur sempre risorse pubbliche, che meritano la massima cura, attenzione e responsabilità… di ognuno!
Buon Lavoro!