Confedilizia Cortona

Confedilizia Cortona Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Confedilizia Cortona, Viale Matteotti, 55 Camucia, Cortona.

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12/08/2026

Per cambio operatore non funzionano le telefonate in entrata, vi preghiamo di chiamare il 340-8601919, grazie

27/11/2023

“Nell’incontro a Palazzo Chigi con la Presidente Meloni, il Vice Presidente Salvini, i Ministri Giorgetti, Urso, Fitto e Schillaci, abbiamo ribadito la posizione della Confedilizia sul disegno di legge di bilancio (in particolare a proposito di affitti brevi e plusvalenza superbonus), abbiamo chiesto che venga al più presto attuata la parte della riforma fiscale che prevede l’introduzione della cedolare secca per le locazioni non abitative e abbiamo ribadito il nostro apprezzamento per l’efficace azione di contrasto svolta dal Governo nei confronti degli obblighi previsti dalla proposta di direttiva Ue ‘case green’.

Sugli affitti brevi, in particolare, abbiamo evidenziato alla Premier che si tratta di una risorsa da valorizzare e non di un fenomeno da scoraggiare. Tuttavia, se l’intento del Governo è quello di favorire le locazioni di lunga durata in alcune città, abbiamo espresso il parere che la strada da seguire non sia quella delle norme punitive bensì quella degli incentivi e delle tutele. Quanto agli incentivi, abbiamo proposto l’abbattimento dell’Imu in caso di utilizzo dei contratti a canone concordato. Quanto alle tutele, abbiamo suggerito di accelerare gli sfratti attraverso l’affidamento delle esecuzioni anche a soggetti diversi dagli ufficiali giudiziari”.

Giorgio Spaziani Testa
Presidente Confedilizia

29/11/2022

Audizione in Senato sul decreto “Aiuti-quater”

Riaprire il termine del 25 novembre, sbloccare i crediti incagliati e riordinare tutto il si-stema degli incentivi per interventi sugli immobili. Queste, in estrema sintesi, le richieste for-mulate dalla Confedilizia al Parlamento in occasione di un’audizione presso la Commissione Bilancio del Senato in merito al cosiddetto decreto “Aiuti-quater”.
Nell’immediato, le esigenze rappresentate dalla Confederazione della proprietà edilizia sono due.
La prima è quella di sbloccare i crediti fermi presso gli intermediari, il cui stallo sta provo-cando problemi enormi in tutta Italia. A tal fine, Confedilizia invita a ipotizzare anche forme di coinvolgimento diretto dello Stato (con l’acquisto di crediti incagliati da parte di sue parteci-pate), evidentemente limitate a questa fase transitoria.
La seconda esigenza evidenziata dalla Confederazione è quella di riaprire il termine del 25 novembre per la presentazione della comunicazione di inizio lavori, al quale il decre-to “Aiuti-quater” ha condizionato la possibilità di usufruire anche per il 2023 della detrazione del 110 per cento in caso di interventi su edifici condominiali. Ciò, al fine di ridurre quanto possibile i problemi che il brusco cambiamento sta creando a famiglie, professionisti e impre-se. Si tratta, da un lato, di salvaguardare le aspettative di molti cittadini e onorare la loro fidu-cia nelle istituzioni e, dall’altro, di ridurre ingenti perdite economiche ed este-so contenzioso giudiziario.
Per il futuro, Confedilizia invita il Parlamento e il Governo a procedere a una riorganizzazione di tutta la copiosissima normativa esistente in materia dal lontano 1997, al fine di impostare un sistema stabile ed equilibrato di sostegno agli interventi finalizzati a riqualificare il nostro patrimonio immobiliare. Il punto di arrivo, però, non dovrà essere una misura di detrazione unica. Dovranno continuare a essere maggiormente incentivati – come sinora accaduto con il sismabonus e l’ecobonus, poi confluiti nel superbonus – gli interventi di miglioramento sismico e quelli di efficientamento energetico: i primi, per ovvie ragioni legate alla conformazione stessa del nostro Paese; i secondi, in virtù della riconosciuta esigenza pubblica di contenimento dei consumi, ma anche in vista dell’approvazione della nuova direttiva Ue sul rendimento energetico nell’edilizia.

Confedilizia Roma, 29 novembre 2022

14 Ottobre Centro Congressi Sant'Agostino Cortona
17/10/2022

14 Ottobre Centro Congressi Sant'Agostino Cortona

Venerdì 14 Ottobre, al Centro Congressi Sant'Agostino
07/10/2022

Venerdì 14 Ottobre, al Centro Congressi Sant'Agostino

13/09/2022

CONFEDILIZIA: BENE LE MODIFICHE SULLA CESSIONE DEL CREDITO PER IL SUPERBONUS E GLI ALTRI INCENTIVI

Le modifiche al meccanismo della cessione del credito per il superbonus e per gli altri incentivi edilizi – nell’ambito della conversione in legge del decreto aiuti-bis – vanno nella giusta direzione. Vi era da tempo la necessità, infatti, di un intervento che chiarisse definitivamente che i cessionari non incorrono in alcuna responsabilità. E ciò è avvenuto, salvo che tale responsabilità – giustamente – non derivi da dolo o colpa grave. L’auspicio, adesso, è che i crediti finora acquisiti possano tornare liberamente a circolare e conseguentemente proprietari e condominii abbiano la possibilità di reperire sul mercato imprese disposte ad avviare (e in alcuni casi anche a proseguire) i lavori.
Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una serie di interventi normativi e interpretativi che hanno completamente ingessato il mercato della cessione del credito. Le novità introdotte sono invece di segno opposto e – anche se per crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità e delle asseverazioni e delle attestazioni vengono richiesti adempimenti ai fornitori, ora per allora, che non saranno, in molti casi, di facile attuazione – si può affermare che la scintilla per riavviare il sistema dell’acquisto dei crediti è stata innescata.

Roma, 13 settembre 2022
UFFICIO STAMPA

Interessante iniziativa di Confedilizia
06/06/2022

Interessante iniziativa di Confedilizia

23/11/2021

Si segnala che l'Agenzia delle entrate ha appena pubblicato sul suo sito, nella sezione delle “FAQ”, alcuni chiarimenti in merito ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal d.l. n. 157/2021 (cd. decreto “Anti-frodi”) in materia di bonus diversi dal superbonus.

D. Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.
A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?

R. L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).
Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.
Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.

D. Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?

R. Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

D. L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?

R. L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.

D. Un contribuente nell’anno 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021. In considerazione dell’obbligatorietà del visto di conformità, introdotta dal decreto legge 157 del 2021, anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il visto va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?

R. Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal decreto legge n. 157 del 2021, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito). Va da sé che il visto sull’intera dichiarazione, in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119.

D. I tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista dal decreto-legge n. 157 del 2021?

R. Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 157 del 2021. Ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.

Confedilizia: manovra deludente, bonus edilizi decimati
02/11/2021

Confedilizia: manovra deludente, bonus edilizi decimati

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