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Consulenza Fiscale e Legale , Tabelle Millesimali,
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SEDI: Cosenza e Cariati

05/04/2015
19/02/2015

Rivoluzione catastale, forse scompariranno le classificazioni A/1, A/2 e A/3

11/02/2015

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Come comportarsi quando muore l'amministratore

24/01/2015

Ecco come usufruire dell'ecobonus in condominio.

CANE MALTRATTATO DAL TUO VICINO, ECCO COSA SUCCEDE:Nel foggiano un anziano signore, sorprendendo il cane del vicino inte...
04/01/2015

CANE MALTRATTATO DAL TUO VICINO, ECCO COSA SUCCEDE:

Nel foggiano un anziano signore, sorprendendo il cane del vicino intento ad urinare nei pressi del proprio box, ritenga lecito bastonarlo di santa ragione anziché sgridarlo, magari scacciarlo e soprattutto redarguire il suo padrone, pur presente ai fatti.Inevitabile a questo punto la denuncia sporta per questa inqualificabile e vile aggressione.
E così il Tribunale, non ha potuto far altro che condannare (e ci mancherebbe altro…) il vile aggressore per i traumi inferti al povero cane, il quale nella circostanza aveva riportato “uno stato febbrile, una dolorabilità della zona lombare ed una zoppia alla gamba posteriore destra”.
Nel caso di specie il Tribunale, tenuto conto dell'assenza di precedenti penali e ritenendo, forse frettolosamente, che “l'imputato si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati”, lo ha sì condannato ma concedendogli la sospensione condizionale della pena: tale beneficio, previsto dall'art. 163 cod. pen., consente per una sola volta a chi viene condannato di non espiare la propria pena, purché non commetta altri reati entro un determinato periodo di tempo.

OCCHIO A NON SBAGLIARE PIU'

COME ATTESTARE CHE L'ASSEMBLEA IN PRIMA CONVOCAZIONE E' ANDATA DESERTA?In prima convocazione l'assemblea è regolarmente ...
03/12/2014

COME ATTESTARE CHE L'ASSEMBLEA IN PRIMA CONVOCAZIONE E' ANDATA DESERTA?

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (art. 1136, primo comma, c.c.);
b) in seconda convocazione, invece, per la regolare costituzione è sufficiente l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio (art. 1136, terzo comma, c.c.).

E' prassi non redigere nessun verbale che attesti che l'assemblea in prima convocazione sia andata deserta, ma così facendo si cade nell'illecito? Si potrà regolarmente convocare la seconda assemblea? Nel verbale di quest'ultima, è d'obbligo la dicitura "L'assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta"?

Cerchiamo di fare chiarezza:

In verità la necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo, ma attiene alla validità della seconda convocazione la quale è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima.
Quindi se l'assemblea si riunisce regolarmente in seconda convocazione è perchè non si è riunita in prima, altrimenti ci sarebbe una contestazione dei condomini presenti in prima convocazione che non renderebbe valida la seconda assemblea.

Quindi, spiegato questo, nel verbale redatto dopo la seconda assemblea, può anche mancare la dicitura "L'assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta".

CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO A "COSENZA"AI SENSI DEL NUOVO DECRETO LEGGE N.140 del 13 agosto 201...
24/10/2014

CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO A "COSENZA"
AI SENSI DEL NUOVO DECRETO LEGGE N.140 del 13 agosto 2014

FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,...
13/10/2014

FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. :

Le attività di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
b) promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.
Molte le novità anche per quanto riguarda i contenuti e lo svolgimento dell'attività di formazione:
Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di
formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.
2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione
condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.
3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell’amministratore, quali:
a) l’amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore;
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l’utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilità.
4. L’inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente indicato sul sito del Ministero della Giustizia.
5. Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo
l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

Un mio articolo pubblicato dalla rivista nazionale Condominio Oggi
08/06/2014

Un mio articolo pubblicato dalla rivista nazionale Condominio Oggi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
18/05/2014

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AD ESERCITARE LA PROFESSIONE DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

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Cosenza
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