Studio Casa Desenzano

Studio Casa Desenzano Il gruppo Studio Casa nasce nel 1975. In breve tempo si moltiplicano le agenzie immobiliari sul territorio diventando oggi una grande realtà imprenditorial

10/09/2020

Ricerchiamo 3 nuovi collaboratori/trici automuniti. Gradita dinamicità, propensione al dialogo e capacità di automotivazione. Possibilità di proseguire anche dopo la stagione. Per prenotare un colloquio conoscitivo inviare curriculum alla mail: [email protected] oppure chiamare lo 0309140277

23/07/2020

Appena l’emergenza lo permetterà selezioneremo 3 nuovi collaboratori/trici automuniti, per stagione estiva. Gradita dinamicità, propensione al dialogo e capacità di automotivazione. Possibilità di proseguire anche dopo la stagione. Per prenotare un colloquio conoscitivo inviare curriculum alla mail: [email protected]

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15/05/2020

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La nostra squadra a Vostra disposizione in ogni momento 😉😉😉
28/04/2020

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Trattiamo oggi la quarta indicazione elaborata dal Notaio Gianluca C. Platania - studio notarile a Bergamo - per la sosp...
28/04/2020

Trattiamo oggi la quarta indicazione elaborata dal Notaio Gianluca C. Platania - studio notarile a Bergamo - per la sospensione dei termini relativi alle agevolazioni per la prima casa:

“Quarto punto: il termine di 1 anno per usufruire del credito di imposta per riacquisto della prima casa. Esempio: se hai venduto il 2 gennaio 2020 la tua precedente prima casa, il termine entro cui devi riacquistare un'altra prima casa al fine di usufruire del credito di imposta prima casa non sarà più quello del 2 gennaio 2021, ma sarà il nuovo termine del 10 novembre 2021.
La sospensione dei termini sopra detti riguarda non solo le compravendite tra privati ma anche le compravendite con i costruttori soggette ad IVA nonché gli acquisti agevolati a titolo di successione e donazione; il termine di sospensione non riguarda il termine dei 5 anni che deve decorrere tra la data di acquisto della prima casa e quella del suo trasferimento per evitare la decadenza dalle agevolazioni a suo tempo godute. Significa che se ho acquistato un'abitazione richiedendo le agevolazioni prima casa il 2 gennaio 2020 potrò rivenderla senza decadere dalle agevolazioni (e senza quindi dover riacquistare entro un anno altra immobile da adibire a propria abitazione principale) dal 3 gennaio 2025 (senza che tale termine subisca pertanto alcuna sospensione).”

27/04/2020

La sicurezza per noi e per i nostri clienti è molto importante!!!

Un contributo pratico e quotidiano, quello del Notaio Gianluca C. Platania per l’iniziativa   che riguarda la sospension...
27/04/2020

Un contributo pratico e quotidiano, quello del Notaio Gianluca C. Platania per l’iniziativa che riguarda la sospensione dei termini relativi alle agevolazioni per la prima casa. Leggiamo insieme le prime 3 indicazioni:

“Ai sensi dell'art. 24 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”) sono sospesi i termini previsti nell’ambito delle agevolazioni prima casa nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (prevedendosi quindi una sospensione di 312 giorni)
Questo significa che sono sospesi:
1) Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza. Esempio: se hai acquistato il 2 gennaio 2020 la tua prima casa obbligandoti a trasferire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato entro 18 mesi, il termine massimo entro cui trasferirla non è più il 2 luglio 2021, ma sarà il 10 maggio 2022
2) Il termine di 1 anno per l’acquisto di altro immobile al fine di evitare la decadenza. Esempio: se hai venduto prima dei 5 anni la tua precedente prima casa, ad esempio il 2 gennaio 2020, hai un anno di tempo per procedere all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, e dunque nel nostro esempio avresti dovuto procedere al riacquisto entro il 2 gennaio 2021: grazie alla sospensione il nuovo termine per il riacquisto sarà, nel nostro esempio, il 10 novembre 2021
3) Il termine di 1 anno per l’alienazione di altra abitazione precedentemente acquistata a titolo oneroso usufruendo delle agevolazioni prima casa. Esempio: hai acquistato il 2 gennaio 2020 una casa richiedendo le agevolazioni prima casa e ti sei obbligato ad alienare la precedente prima casa entro 1 anno dal nuovo acquisto. Il termine entro cui alienare la tua precedente prima casa non è più il 2 gennaio 2021 ma sarà il nuovo termine del 10 novembre 2021”

24/04/2020
Insieme alla dott.ssa Barbara Stella Pellicioli, vediamo oggi secondo quale modalità i piccoli imprenditori e i professi...
21/04/2020

Insieme alla dott.ssa Barbara Stella Pellicioli, vediamo oggi secondo quale modalità i piccoli imprenditori e i professionisti potranno richiedere un prestito alle banche per un massimo di 25.000 euro. Leggiamo il suo intervento per .

“Il Decreto Legge n. 23 del 8/04/2020 (Decreto Liquidità), ha introdotto la possibilità, per piccoli imprenditori e professionisti, di ottenere un prestito dell’importo massimo di € 25.000. In particolare, l’art. 13 ammette alla garanzia del Fondo Centrale, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. I finanziamenti richiesti non potranno superare l’importo massimo corrispondente al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato (o ultima dichiarazione presentata) e comunque non potranno superare il tetto massimo di € 25.000. Per i soggetti costituiti dopo il 1 gennaio 2019 si farà riferimento ad altra documentazione, attestata anche mediante autocertificazione.
La durata massima del prestito è stabilita in 6 anni. E’ previsto un periodo di pre-ammortamento di 24mesi, nel quale verrà rimborsata la sola quota di interessi, rinviando la quota capitale. Per questa tipologia di prestito non ci sarà valutazione di merito del credito. Quindi la procedura dovrebbe essere più semplificata e veloce. Il tasso di interesse dovrebbe aggirarsi attorno all’ 1,2%-2% annuo. Sul sito del Fondo di Garanzia https://www.fondidigaranzia.it/ è possibile scaricare gratuitamente il modulo per la richiesta della garanzia fino a €. 25.000. Tale modulo dovrà essere compilato e inviato per mail (anche non PEC) alla banca alla quale ci si rivolge per il finanziamento, unitamente ad un documento di identità valido. Le banche potranno erogare il prestito senza attendere l’approvazione del Fondo di Garanzia.”

Per l’iniziativa   ritroviamo la Dott.ssa Barbara Stella Pellicioli, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile e Rev...
20/04/2020

Per l’iniziativa ritroviamo la Dott.ssa Barbara Stella Pellicioli, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile e Revisore Enti Locali con cui tratteremo la tematica della sospensione dei versamenti. Leggete!

“A seguito dell’emergenza Covid-19, il Governo ha deciso di prorogare la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi relativi al mese di aprile e maggio. La proroga andrà a beneficio di tutti coloro che esercitano attività di impresa, arte e professione, e riguarda la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente, oltre che dell’IVA. In particolare possono beneficiare di tale sospensione i contribuenti con i seguenti requisiti: 1) Contribuenti con ricavi o compensi, relativi all’anno 2019, inferiori a 50 milioni di euro: qualora si sia verificata nel mese di marzo 2020, rispetto al mese di marzo 2019, (e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019) una diminuzione dei ricavi non inferiore al 33%. 2) Contribuenti con ricavi o compensi, relativi all’anno 2019, superiori a 50 milioni di euro: qualora si sia verificata nel mese di marzo 2020, rispetto al mese di marzo 2019, (e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019) una diminuzione dei ricavi non inferiore al 50%. I contribuenti che risiedono nelle province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) possono aderire alla sospensione del versamento IVA nel caso abbiano subito una riduzione del fatturato non inferiore al 33%, indipendentemente dalla soglia di 50 milioni di euro. La sospensione spetta, indipendentemente dal fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1/04/2019.I versamenti sospesi dovranno essere poi versati entro il 30/06/2020 in un’unica soluzione o in 5 rate di pari importo.
Al fine di verificare che le imprese abbiano i requisiti suddetti, sarà effettuato un controllo incrociato tra INPS, INAIL e altri enti previdenziali, i quali comunicheranno all’Agenzia delle entrate i soggetti che si sono avvalsi della sospensione.”

Indirizzo

Desenzano Del Garda
25015

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 19:30
Martedì 08:30 - 19:30
Mercoledì 08:30 - 19:30
Giovedì 08:30 - 19:30
Venerdì 08:30 - 19:30
Sabato 08:30 - 19:30
Domenica 08:30 - 19:30

Telefono

+390309140277

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