24/02/2019
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA. La residenza nell'abitazione non sempre dà diritto all'esenzione dell'Imu. La perde infatti la moglie se il marito usufruisce del bonus per un'altra casa. Solo uno dei due beni può infatti essere deputato a dimora reale della famiglia. Con un'ordinanza (5314 del 22 febbraio 2019) destinata a far discutere, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un Comune toscano presentato contro una coppia che usufruiva dell'agevolazione, ciascuno nel suo appartamento di residenza. La difesa dell'ente aveva lamentato che, dato il carattere eccezionale della deroga, la stessa dovesse essere limitata al nucleo familiare nel suo complesso. La tesi ha vinto. Per gli Ermellini, in sostanza, la casa principale e della famiglia che è l'unica a usufruire del bonus. La residenza è un parametro che passa in secondo piano. Ad avviso del Collegio di legittimità, «in tema di Ici (oggi Imu), ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall'art 8 del dlgs n. 504/1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e invece difetti nei familiari». Nel caso sottoposto all'esame della Corte, è stato accertato che solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Castiglione della Pescaia mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, non solo aveva residenza e dimora abituale in Firenze ma aveva usufruito in tale Comune dell'agevolazione in materia di Ici. La Ctr, ritenendo possibile che ogni coniuge, anche non separato, potesse avere una propria «abitazione principale» non si è uniformato al principio di diritto ricordato in motivazione. Il sipario sulla vicenda si è concluso definitivamente di fronte ai Supremi giudici. Infatti la Cassazione ha accolto nel merito il ricorso del Comune e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha condannato la contribuente a versare la differenza d'imposta.