Agenzia Emmevi Immobiliare

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20/10/2025
11/05/2021

Quanto sarà possibile risparmiare sull'acquisto della prima casa con le misure del Decreto Sostegni bis su mutui e tasse per gli under 36: il punto.

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24/05/2020

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🗣 : "Ok agli incentivi al 110% purché siano gestiti bene. Ci aspettavamo anche una riduzione della tassazione al momento della compravendita, per agevolare il settore fortemente penalizzato". Questa l'opinione del Presidente di Vicenza Renato Guglielmi che compare sulle colonne del il Giornale di Vicenza.

17/05/2020
Da lunedì ci adeguiamo alle raccomandazioni importanti a nostra tutela. L'agenzia, da parte sua, ha adeguato i suoi spaz...
02/05/2020

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01/05/2020

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FINO AL 30 OTTOBRE

Ieri è entrata in vigore la norma che prevede una sospensione, ex lege, per un periodo di sei mesi, di tutti i procedimenti esecutivi aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Si tratta dell’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, introdotto dalla legge di conversione (del 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella G.U. del 29 aprile 2020), rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa” che è così formulato: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

Non è facile l’interpretazione della norma, sotto molti aspetti.
In primo luogo ci si chiede quale sia l’”abitazione principale” del debitore.

Qual è l’abitazione principale?

Non si può ritenere si tratti della casa per la quale sono state richieste le “agevolazioni prima casa” perché la norma del 54 ter, a dispetto della rubrica, evoca l’abitazione destinata a residenza abituale del debitore o della sua famiglia.

Si tratta di una situazione di fatto che non ha a che vedere con l’acquisto agevolato della prima casa, e che non richiede nemmeno che il debitore sia pieno proprietario.

Pertanto sarà sufficiente che il debitore abbia la comproprietà o un diritto reale sul bene: sicuramente il diritto reale di usufrutto o di abitazione, che gli garantiscono il godimento del bene, saranno sufficienti.

Ma non è da escludere il diritto di nuda proprietà, se l’abitazione è di fatto adibita ad abitazione principale del debitore stesso.

E la residenza anagrafica?
Si può ritenere che la residenza costituisca una presunzione di “abitazione principale” ma non può essere una presunzione assoluta, perché, si ripete, la norma fa riferimento ad una circostanza di fatto.

Questa circostanza deve essere ANTERIORE alla notifica del pignoramento, perché non è pensabile che il debitore possa, con un suo comportamento successivo arbitrario, sospendere l’esecuzione; e naturalmente deve essere presente nel momento della entrata in vigore della norma, il 30 aprile 2020.

Quali atti della procedura sono sospesi?

Poiché la procedura si apre con il pignoramento, TUTTI gli atti esecutivi successivi allo stesso sono congelati.

Ma è proprio così?

È da ritenersi che la distribuzione dell’attivo debba procedere, perché la ratio della norma è la tutela del debitore, ed una volta che l’abitazione sia già stata trasferita a terzi ed il ricavato nel possesso della procedura, trattenere le somme non avrebbe alcun senso ed anzi danneggerebbe il debitore che potrebbe avere diritto ad un residuo.

Piu delicato è il momento successivo all’aggiudicazione ed anteriore al decreto di trasferimento.

Può ritenersi che, una volta che il bene sia stato aggiudicato, subentri la tutela dell’aggiudicatario, e quindi sia possibile l’emissione del decreto di trasferimento?

E se c’é stato il decreto di trasferimento è possibile la liberazione dell’immobile?

Certo sono domande delicate, e probabilmente sarà il Giudice, se non il Presidente del Tribunale, a dare indicazioni generali sull’argomento.

Abbiamo una finestra di 8 mesi per risolvere insieme molti problemi! 📆
30/04/2020

Abbiamo una finestra di 8 mesi per risolvere insieme molti problemi! 📆

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NIENTE
NELL’EMERGENZA 19
DAL 23 FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE

È quanto dispone l’articolo 24 della legge 23/2020, per agevolare tutti coloro che, alle prese con l’acquisto della PRIMA CASA, sono in difficoltà a rispettare i termini a causa dell’emergenza Covid.

Di cosa stiamo parlando?
Facciamo un breve riassunto delle agevolazioni prima casa.

Per godere dell’agevolazione prima casa, sono necessari due requisiti:
1. che si risieda nel Comune dove si trova la casa acquistata, o ci si impegni a traferire la residenza in quel Comune entro 18 mesi dalla stipula;
2. Di non essere proprietari esclusivi o in comunione con il coniuge ( o titolari del diritto di usufrutto o abitazione) di altre case nello stesso Comune, e di non essere titolari di diritti su immobili comprati con le agevolazioni prima casa.
Per non decadere dalle agevolazioni la casa non deve essere rivenduta prima di 5 anni; in caso di vendita infraquinquennale non si decade se si ricompra un’altra “ prima casa” entro un anno dall’acquisto: in tal caso anzi si ha anche diritto al credito di imposta, che spetta in ogni caso quando si riacquista una prima casa entro l’anno dalla vendita della precedente.

Per agevolare chi ha già una casa e non riesce a venderla, le agevolazioni prima casa sono poi concesse anche a chi si impegna a rivendere la casa preposseduta entro un anno dall’acquisto della nuova prima casa: in tal caso spetta anche il credito di imposta.

Fatta questa panoramica, quali sono i termini che vengono sospesi?

Sono quattro:

- Il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza
- Il termine di un anno per il riacquisto della prima casa in caso di rivendita entro 5 anni per evitare la decadenza dalle agevolazioni
- Il termine di un anno per il riacquisto della prima casa per beneficiare del credito di imposta
- Il termine annuale per vendere la casa eventualmente preposseduta ( anche per il credito di imposta)

Vediamo questi termini nei dettagli.

Il PRIMO TERMINE che viene sospeso, dicevamo, è quello della necessità di trasferimento di residenza nel Comune ove si trova la prima casa acquistata entro 18 mesi dall’acquisto ( se già non vi risiede)

Questo termine di 18 mesi è sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre.

Che vuol dire sospeso?
Significa che i giorni dal 23/2 al 31/12 non si contano, è come se non ci fossero.

Se ho comprato casa il 3 marzo, i diciotto mesi decorrono dal 31.12.2020.
Se ho comprato casa il 20 febbraio, conto tre giorni ( dal 20 al 23 febbraio) e poi ricomincio a contare dal 31.12.2020.

IL SECONDO TERMINE che viene SOSPESO riguarda il caso in cui si venda una prima casa entro cinque anni dall’acquisto.
In tal caso è necessario il RIACQUISTO ENTRO UN ANNO di una nuova casa di abitazione per non decadere dalle agevolazioni.

Anche questo termine di UN ANNO è quindi sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre.

Significa anche qui che i giorni dal 23/2 al 31/12 non si contano, è come se non ci fossero.
Se ho comprato casa il 3 marzo, i 12 mesi decorrono dal 31.12.2020.
Se ho comprato casa il 20 febbraio, conto tre giorni ( dal 20 al 23 febbraio) e poi ricomincio a contare dal 31.12.2020

IL QUARTO TERMINE che viene SOSPESO riguarda il caso in cui si venda una prima casa: se si riesce a riacquistarne un’altra ENTRO UN ANNO dalla vendita, si ha diritto al credito di imposta.

Anche questo termine di UN ANNO PER IL RIACQUISTO è quindi sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre.

Significa anche qui che i giorni dal 23/2 al 31/12 non si contano, è come se non ci fossero.
Se ho comprato casa il 3 marzo, i 12 mesi decorrono dal 31.12.2020.
Se ho comprato casa il 20 febbraio, conto tre giorni ( dal 20 al 23 febbraio) e poi ricomincio a contare dal 31.12.2020

IL QUARTO TERMINE che viene SOSPESO riguarda l’ipotesi in cui un soggetto, pur avendo già una “prima casa”, utilizzi le agevolazioni per un nuovo acquisto impegnandosi nel rogito alla RIVENDITA ENTRO UN ANNO della vecchia casa di abitazione (se non la rivende entro un anno decade dalle agevolazioni prima casa e dall’eventuale credito di imposta utilizzato per il secondo acquisto)

Anche questo termine di UN ANNO è quindi sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre.

Significa anche qui che i giorni dal 23/2 al 31/12 non si contano, è come se non ci fossero.
Se ho comprato la nuova casa il 3 marzo, i 12 mesi per vendere la preposseduta decorrono dal 31.12.2020.
Se ho comprato casa il 20 febbraio, conto tre giorni ( dal 20 al 23 febbraio) e poi ricomincio a contare dal 31.12.

La sospensione dei termini quali imposte si applica? Si applica all’imposta di registro e all’iva, nonché alle imposte ipotecarie e catastali,

quindi significa che si applica a tutte le compravendite, da privato e da costruttore, e pure alle donazioni e successioni.

DUE TERMINI NON SONO SOSPESI

1.Attenzione che invece non è sospeso il termine di 5 anni, che deve essere rispettato per poter rivendere la casa senza temere la decadenza ( nel caso in cui non si ricompri entro un anno).
Perché sospendere questo termine significava un danno per il cittadino , e la norma vuol essere agevolativa: così la Circolare 9/E del 13 aprile 2020

2. Nel caso il credito di imposta non si porti in detrazione alla registrazione dell’atto di acquisto, ma sia portato in diminuzione dall’imposta sui redditi, cioè deve avvenire alla presentazione della DICHIARAZIONE SUCCESSIVA ALL’ACQUISTO. Questo termine non è sospeso, sempre ai sensi della predetta circolare.

Sicuramente è da apprezzare l’attenzione del legislatore alle difficoltà oggettive del mercato immobiliare:
i Notai sono aperti e stipulano, ma non è possibile in questo momento visitare gli immobili, ed anche le procedure per ottenere un mutuo subiscono dei rallentamenti : come può il perito della banca fare il sopralluogo?

Sempre più spesso l'incontro fra le esigenze di chi vende e di chi acquista comporta la scelta di concordare il momento ...
29/04/2020

Sempre più spesso l'incontro fra le esigenze di chi vende e di chi acquista comporta la scelta di concordare il momento della consegna dell'immobile prima o dopo il rogito notarile. 🚪🔑

Si parla di possesso legale e di possesso materiale.
Eccone il risvolto economico:

L'Agenzia delle Entrate ritiene che il possesso anticipato o differito nella compravendita debba essere tassato a parte. Ecco le novità.

Dal 4 maggio pronti a ripartire! 🏠
25/04/2020

Dal 4 maggio pronti a ripartire! 🏠

La Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione Immobiliare (Anama-Fimaa-Fiaip), nell’ottica di fornire un contributo fattivo e propositivo, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un Vademecum contenente le misure precauzionali e di sicurezza negli ambienti di lavoro e n...

Indirizzo

Via Giuseppe Mazzini, 8
Eraclea
30020

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 12:30
15:00 - 19:30
Martedì 09:30 - 12:30
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Giovedì 09:30 - 12:30
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