Parcheggio privato pertinenziale
“Cabiria Slow Beach”
REGOLAMENTO
Art. 1 Oggetto
1.1) Il presente Regolamento disciplina le modalità d’uso e la gestione dell’attività del parcheggio non custodito che sarà svolta secondo le norme del presente Regolamento, al quale i clienti del Cabiria Slow Beach dovranno attenersi. Art. 2 Orario
2.1) L’utilizzo del parcheggio è consentito nelle fasce orarie rico
mprese fra le 07.00 e le 16.00 di tutti i giorni; è gratuito ed è riservato ai soli clienti di CABIRIA SLOW BEACH. Art. 3 Divieti
3.1) E’ vietato l’accesso a tutti gli utenti che non sono clienti dell’attività commerciale denominata CABIRIA SLOW BEACH
Art. 4 Obblighi degli utenti
I Clienti sono tenuti a:
4.1) parcheggiare nei posti liberi, secondo le indicazioni impartite dal responsabile dello staff CABIRIA SLOW BEACH presente sul posto;
4.2) Ogni cliente dovrà versare al responsabile dell’area parcheggio un importo pari al deposito cauzionale di Euro 5,00 (cinque), ritirare la ricevuta del pagamento e presentarla alla cassa del CABIRIA SLOW BEACH. Art. 5 Danni
5.1) In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dai clienti all’interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell’utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico della Direzione del CABIRIA SLOW BEACH.
5.2) La Direzione non risponde dell’autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto, né per incendio, altri eventi o furto della stessa. Art. 6 Sanzioni
6.1) L’area di parcheggio essendo un’ area privata asservita al CABIRIA SLOW BEACH e pertanto riservata al parcheggio della sola clientela, è fatto divieto di accesso e di permanenza a tutti gli altri utenti preannunciando che qualsiasi intrusione non autorizzata nella suddetta area sarà immediatamente segnalata all’Autorità Giudiziaria per violazione di proprietà privata. TOGNOLII parcheggi a servizio di edifici esistenti comma 1 e 4 dell’art. 9. Si tratta dei parcheggi che “I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati (…) da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari e commerciali, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti/clienti anche in aree pertinenziali esterne al fabbricato”.