07/03/2023
Definizione agevolata avvisi bonari
• Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972), per le quali il termine di pagamento di cui all’art. 2, c. 2 D. Lgs. 462/1997 non è ancora scaduto alla data del 1.01.2023, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.
• Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
• Il pagamento delle somme avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis D. Lgs. 462/1997, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva contenente l’imposta rideterminata a seguito dell’esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente.
• In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
• Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1.01.2023 possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3-bis D. Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
• Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
• Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, richieste con le comunicazioni previste dagli art. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.
• Il pagamento delle somme da versare può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall’importo dovuto.
• I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’Iva già sospesi da precedenti provvedimenti e con scadenza il 22.12.2022 si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29.12.2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
• Le disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.