Coletta & Partners

Coletta & Partners Studio commercialista

05/08/2023

Per tutti coloro che utilizzano i registratori di cassa (commercianti, esercenti pubblici etc):

la chiusura per ferie, chiusura stagionale o inutilizzo temporaneo della cassa per oltre 12 giorni va comunicata all’agenzia delle entrate tramite il vostro cassetto fiscale 

Il nostro studio resta a disposizione per chiarimenti.

I nostri clienti verranno contattati direttamente dallo studio .

04/04/2023

Definizione agevolata cartelle di pagamento – Ultima chiamata
Per i soggetti interessati alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento presenti in Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia), si comunica la scadenza delle domande al prossimo 30 aprile. Aderire alla definizione agevolata significa evitare di pagare le sanzioni e gli interessi dovuti, limitandosi al versamento della sola imposta in un numero massimo di 18 rate, la prima a luglio.

31/03/2023

PROROGA
Regolarizzazione irregolarità formali
Le irregolarità di natura formale possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascuna annualità a cui si riferiscono le violazioni.

La regolarizzazione è stata prorogata con il pagamento delle somme dovute entro il 31 ottobre 2023.

29/03/2023

Regolarizzazione irregolarità formali
Le irregolarità di natura formale possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascuna annualità a cui si riferiscono le violazioni.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute entro il 31 marzo 2023.

13/03/2023

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute per acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale
• Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:
a) delle rate successive alla 1ª relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute alla data del 1.01.2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali (artt. 48 e 48-bis D. Lgs. 546/1992), scaduti alla data del 1.01.2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.
• La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.03.2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della 1ª rata il 31.03.2023. Sull’importo delle rate successive alla 1ª, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1ª rata. È esclusa la compensazione.
• In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione non si producono i relativi effetti e il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione per ritardati o omessi versamenti del 30%, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31.12 del 3° anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

12/03/2023

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione
• In alternativa alla nuova definizione agevolata delle controversie tributarie, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1.01.2023 innanzi alla Corte di cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30.06.2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.
• La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
• La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.
• È esclusa la compensazione.
• La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.
• Alla rinuncia agevolata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 390 c.p.c.
• Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett.
a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l’Iva riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

11/03/2023

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
• In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, le controversie pendenti alla data del 1.01.2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di 1° e di 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30.06.2023, con l’accordo conciliativo fuori udienza (art. 48 D. Lgs. 546/1992).
• A tale accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
• Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della 1ª rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 D. Lgs. 218/1997, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della 1ª rata. Sull’importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1ª rata. È esclusa la compensazione.
• In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la 1ª, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13 D. Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
• Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett.
a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l’Iva riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.
• Si applica, in quanto compatibile, l’art. 48 D. Lgs. 546/1992 in tema di conciliazione fuori udienza.

10/03/2023

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento con adesione
• Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31.03.2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31.03.2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 (anziché di 1/3) del minimo previsto dalla legge.
• Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento notificati entro il 31.03.2023.
• Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, sono definibili in acquiescenza con la riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate. Le disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
• Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione.
• Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui D. Lgs. 218/1997 non derogate.
• Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990).
• Con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni.

09/03/2023

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento
• Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi delle nuove disposizioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
• Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31.03.2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
• La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della 1ª rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter Dpr 600/1973.
• La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della 1ª rata entro il 31.03.2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 31.03.2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3°anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
• La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
• Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1.01.2023 e non si dà luogo a rimborso.
• Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate possono essere definite le modalità di attuazione.

08/03/2023

Regolarizzazione irregolarità formali
• Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31.10.2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
• Il pagamento della somma è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024.
• La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
• Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990).
• La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
• Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (5 anni) sono prorogati di 2 anni.
• Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1.01.2023.
• Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di attuazione

07/03/2023

Definizione agevolata avvisi bonari
• Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972), per le quali il termine di pagamento di cui all’art. 2, c. 2 D. Lgs. 462/1997 non è ancora scaduto alla data del 1.01.2023, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.
• Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
• Il pagamento delle somme avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis D. Lgs. 462/1997, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva contenente l’imposta rideterminata a seguito dell’esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente.
• In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
• Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1.01.2023 possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 3-bis D. Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
• Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
• Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, richieste con le comunicazioni previste dagli art. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.
• Il pagamento delle somme da versare può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall’importo dovuto.
• I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’Iva già sospesi da precedenti provvedimenti e con scadenza il 22.12.2022 si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29.12.2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
• Le disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.

Indirizzo

Via Malta 2
Genova
16121

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