09/09/2013
NOVITA’ BONUS RISPARMIO ENERGETICO E BONUS RISTRUTTURAZIONI
Il D.L. 63/2013 ha stabilito che:
- a partire dal 6 giugno 2013 la detrazione fiscale del 50%, prevista per le ristrutturazioni edilizie, venga prorogata fino al 31 dicembre 2013 (ripartita in dieci anni);
- mentre la detrazione del 55% prevista per interventi di riqualificazione energetica, venga innalzata al 65%, a partire dal 6 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2013, per i privati, e il 30 giugno 2014, per i condomìni.
Il nuovo Decreto Legge n. 63/2013 è stato convertito in legge. Tra le tante novità si segnalano le modifiche rispetto all’originaria versione del decreto legge. In particolare:
- nell'ambito degli incentivi per il risparmio energetico, ritornano detraibili al 65% da Irpef e Ires i condizionatori, anche estivi, con p***a di calore efficiente, gli impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua verdi;
- per il bonus ristrutturazioni (agevolato al 50% ancora sino a fine 2013), le misure antisismiche saranno detraibili dall'Irpef al 65% sino a fine anno;
- torna, inoltre, l'allegazione obbligatoria dell'Ape (attestato di prestazione energetica) per vendite, donazioni o nuove locazioni.
Sono queste le principali modifiche al decreto legge 63/2013 introdotte in sede di conversione in legge e approvate lo scorso 1° agosto 2013.
Per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo), l'aumento della detrazione Irpef dal 36% al 50% (con limite di spesa passato da 48.000 a 96.000 euro per singola unità immobiliare), in vigore per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012, sarebbe scaduto lo scorso 30 giugno, ma l'articolo 16 del D.L. 63/2013 l'ha prorogato fino al 31 dicembre 2013. Chi non è riuscito ad effettuare tutti i pagamenti entro giugno 2013, quindi, avrà ancora qualche mese per beneficiare del maxi-sconto fiscale del 50%, che da gennaio 2014 ritornerà al 36%.
DETRAZIONE DEL 50%
Fra gli interventi ammessi alla detrazione del 50% vi è il caso della sostituzione della vecchia caldaia con una nuova tradizionale (ma anche con una a condensazione o a biomassa, o p***a di calore). Per ottenere lo sgravio è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
- causale del versamento;
- codice fiscale del soggetto che paga;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
In merito alla causale del versamento va indicato: "spese per ristrutturazione edilizia 50% ai sensi art. 16-bis TUIR (D.P.R. n. 917/86) e D.L. n. 83/2012 convertito dalla Legge n. 134/2012".
DETRAZIONE DEL 65% (Riqualificazione energetica)
Dal 6 giugno 2013, per le caldaie a condensazione (con valvole termostatiche) o caldaie a biomassa (riferite ad un edificio e non a singole unità immobiliari), l’agevolazione fiscale è del 65% (non più del 55%), con scadenza:
- 31 dicembre 2013, per i privati (singole unità immobiliari);
- e 30 giugno 2014, per i condomini.
Si ricorda, a tal proposito, che per rientrare nell'aliquota IRPEF del 65% vale il principio di cassa, ovvero fa fede la data del bonifico, non della fattura. Quindi, i pagamenti effettuati a partire dal 6 giugno 2013 permetteranno di rientrare nella detrazione del 65%.
A differenza della detrazione fiscale del 50%, per ottenere la quale non bisogna fare alcun tipo di comunicazione, nel caso della detrazione del 65% per sostituzione caldaia a condensazione, è necessario trasmettere all'ENEA il cosiddetto "Allegato E" (entro 90 giorni dalla fine dei lavori); si tratta di una scheda descrittiva, compilabile dall'utente, relativa all'intervento effettuato. Riguardo, infine, alla causale del bonifico per la detrazione IRPEF del 65% per sostituzione caldaia, si indicherà: "Intervento di risparmio energetico - detrazione 65% ai sensi dell'art. 1, comma 347 Legge 296/2006".
Pompe di calore
Nel caso delle pompe di calore, nel Decreto n. 63/2013 del 4 giugno erano state escluse dalla detrazione del 65%. Fino al 30 giugno 2013 hanno potuto tuttavia continuare a usufruire del 55% (il nuovo Decreto-Legge non aveva abrogato il comma del D.L. n. 83/2012, che prorogava il 55% fino al 30 giugno 2013). In base al Decreto Legge del 4 giugno 2013, dal 1° luglio 2013 per le pompe di calore sarebbero restate come uniche opzioni la detrazione del 50% (in tal caso, bisogna possedere un titolo edilizio abitativo), oppure la nuova forma di incentivo statale denominato "Conto termico".
ll 3 luglio 2013 è stato però approvato dal Senato l'emendamento (poi recepito nella legge di conversione il 1° agosto 2013) che estende anche alle pompe di calore il bonus del 65%. Lo sconto fiscale sarà operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge.