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27/12/2022

Quali tasse si pagano per la vendita della casa? La guida completa

Prima di procedere alla cessione del proprio immobile, è bene conoscere quali sono le tasse per la vendita della casa e a quanto ammontano a seconda dei casi specifici
Se si ha in mente di vendere il proprio immobile, destreggiarsi tra la burocrazia e le tasse relative alla vendita della casa può diventare un’operazione piuttosto complessa. Qui puoi trovare una pratica guida in grado di aiutarti a risparmiare tempo e capire velocemente com’è regolata la tassazione della vendita dell’immobile e quando è possibile essere esentati dai pagamenti. Le modalità di pagamento delle tasse per la vendita della casa
Decidere di vendere un immobile comporta per il venditore l’obbligo di pagamento di alcune imposte, regolate diversamente a seconda che si tratti della prima o della seconda casa e a seconda degli anni trascorsi dall’acquisto. Il versamento relativo alle tasse per la vendita della casa non è obbligatorio in alcuni casi, come vedremo più avanti.
Generalmente, esistono due opzioni tra cui il venditore può scegliere al fine di pagare correttamente le tasse per la vendita della casa, ovvero:
• il regime di tassazione ordinaria;
• l’imposta sostitutiva.
La tassazione ordinaria consente al venditore di calcolare le tasse per la vendita della casa attraverso le comuni aliquote IRPEF, divise in scaglioni per le persone fisiche. Ciò significa che la plusvalenza generata dalla vendita dell’immobile, ovvero il guadagno ottenuto dal proprietario, viene tassata direttamente in sede di dichiarazione dei redditi inserendo la plusvalenza sotto la voce “redditi diversi”. Gli scaglioni, con le relative aliquote, sono individuati come segue:
• per i redditi inferiori o pari a 15.000 euro, l’aliquota è fissata al 23%;
• per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro, l’aliquota è del 27%;
• per i redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro, l’aliquota è pari al 38%;
• per i redditi compresi tra 55.001 e 75.000 euro, l’aliquota è del 41%;
• per i redditi di valore superiore a 75.001 euro, l’aliquota è del 43%.
L’imposta sostitutiva, invece, prevede una tassazione sulla vendita dell’immobile separata con aliquota al 26%. Al fine di richiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario un atto del notaio, per cui possono essere previste ulteriori imposte per l’Agenzia delle Entrate nell’ambito dello svolgimento delle pratiche relative alle tasse per la vendita della casa.
Quando bisogna pagare le tasse sulla vendita della casa?
Quando si tratta di tasse per la vendita della casa è necessario fare un’importante distinzione tra:
• la vendita della casa prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto;
• la vendita della casa dopo 5 anni dall’acquisto.
Nel primo caso, pagare le tasse sulla vendita dell’immobile è obbligatorio. La ragione per cui il Fisco impone il pagamento delle tasse sulla vendita della casa riguarda il rischio di speculazione derivante dalla plusvalenza. Se il proprietario intende speculare sulla vendita, interviene la tassazione sul guadagno ottenuto.
Nel secondo caso, se il proprietario che intende vendere possiede l’immobile da più di cinque anni, è esonerato dall’obbligo del pagamento delle imposte. Oltre a questa eventualità, vi sono ulteriori circostanze in cui non è necessario pagare le tasse sulla vendita della casa, ovvero:
• quando il proprietario ha acquistato la proprietà mediante successione ereditaria;
• quando il proprietario ha acquistato la proprietà mediante donazione;
• quando il proprietario ha assunto come residenza l’immobile che desidera vendere per oltre metà del tempo decorrente dalla data di acquisto.
Pertanto, l’obbligo di pagare le tasse sulla vendita dell’immobile è individuato sulla base di diversi criteri, come il tempo trascorso dalla data di acquisto, la modalità di acquisto dell'immobile e la persona che ha vissuto all’interno dell’immobile.
Le imposte da pagare per vendere la prima casa
Le tasse sulla vendita dell’immobile vengono distinte a seconda che si tratti della prima casa acquistata o della seconda casa. Le tasse di vendita della prima casa dipendono dal momento in cui si procede alla cessione della casa. Nello specifico:
• se la vendita avviene dopo che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto, il proprietario è esente dal pagamento del sistema di tassazione della vendita dell’immobile;
• se la vendita avviene prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto, le tasse di vendita dell’immobile sulla plusvalenza sono obbligatorie, a meno che non si tratti di un immobile in cui il proprietario ha avuto residenza per la maggior parte degli anni o qualora lo stesso proprietario abbia ricevuto la casa in donazione o tramite successione ereditaria.
Inoltre, se al momento dell’acquisto il proprietario ha usufruito di agevolazioni per la prima casa, la plusvalenza generata dalla vendita prima che siano trascorsi 5 anni comporta la perdita del beneficio tramite il pagamento delle tasse di vendita sulla prima casa.
Le tasse sulla vendita di immobile fra privati, ovvero i costi di registrazione e dei servizi del notaio, comportano il pagamento di un’imposta di registro del 2% del prezzo d’acquisto o del valore catastale, oltreché l’imposta ipotecaria di 50 euro e quella catastale del medesimo valore. Tali costi possono essere divisi tra il vecchio e il nuovo proprietario dell’immobile.
Le imposte dovute per la seconda casa
Secondo un meccanismo simile a quello previsto per le prime case, la vendita della seconda casa dopo 5 anni non è soggetta all’obbligo di pagamento delle imposte e, al contrario, la vendita della seconda casa prima dei 5 anni comporta il pagamento delle tasse di vendita della casa.
Qualora la vendita della seconda casa prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto comporti una plusvalenza, l’entità delle tasse di vendita della seconda casa dipende sempre dal regime di tassazione scelta, la tassazione ordinaria o l’imposta sostitutiva.
Le tasse sulla vendita di immobile fra privati, nel caso dell’acquisto delle seconde case esenti da agevolazioni, comporta il pagamento di un’imposta di registro del 9% del prezzo d’acquisto o del valore catastale oltreché l’imposta ipotecaria e catastale del valore totale di 100 euro. Anche in questo caso, i costi possono essere divisi tra vecchio e nuovo proprietario dell’immobile.
Come funzionano le tasse di vendita di un immobile ereditato?
Le norme vigenti sono sensibilmente diverse se si tratta del calcolo delle tasse per chi vende una casa ereditata. Per cui la prima cosa da fare è procedere con la dichiarazione di successione. A differenza dei casi precedentemente analizzati, la vendita di un immobile ereditato prima dei 5 anni non prevede l’obbligo di pagamento delle tasse di vendita.
Nel caso opposto, ovvero dopo i 5 anni, è necessario pagare le tasse di vendita della seconda casa ereditata. Tuttavia, la base imponibile può essere calcolata utilizzando il metodo del prezzo-valore. In altre parole, per capire quanto costa vendere una casa ereditata è necessario fare distinzione tra i momenti della vendita e procedere con la dichiarazione di successione.

25/02/2022

APPROVATO IL DECRETO MLLEPROROGHE 2022
E’ stata definitivamente approvata la legge di conversione del d.l. n. 228 del 30.12.2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, meglio noto come decreto “Milleproroghe”.
Di seguito si riassumono le norme di maggior interesse per il nostro settore.

Aggiornamento canone locazioni passive PA
Viene confermato, anche per il 2022 (e quindi per l’undicesimo anno consecutivo), il blocco dell'aggiornamento della variazione degli indici ISTAT relativamente ai canoni per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. n. 196/2009), nonché delle Autorità indipendenti, ivi inclusa la Consob.

Approvazione piani finanziari, tariffe e regolamenti Tari
A decorrere dall’anno 2022 si dispone che i Comuni, in deroga all’art. 1, comma 683, l. n. 147 del 27.12.2013 possano “approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.

Differimento termine bilanci enti locali
Viene differito al 31.5.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024. Slitta, quindi, a tale data il termine entro cui deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (come I’Imu, l’addizionale Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali. Regolamenti che – sempre per effetto della normativa vigente – anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma comunque entro il 31 maggio, hanno effetto dall’1.1.2022.

Agevolazioni “prima casa”
Viene prorogata al 31.3.2022 (in luogo del 31 dicembre 2021) la sospensione dei termini di taluni adempimenti che condizionano le agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della “prima casa”.

Detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio
Viene previsto, confermando per legge un’interpretazione già data dall’Agenzia delle entrate, che le disposizioni in tema di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio ex art. 121, comma 1-ter, lettera b), d.l. n. 34 del 19.5.2020 (c.d. “decreto Rilancio”), come convertito in legge, si applichino “anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021”.

Contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano
“Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno”, viene istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Le disposizioni di attuazione di tale previsione vengono rimesse a un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Limitazioni all'uso del contante
Viene modificato l'art. 49, comma 3-bis, del d.lgs. n. 231 del 2007, in materia di limitazioni all'uso del contante, differendo dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore della disposizione che riduce a 1.000 euro la soglia per l’utilizzo del contante nei pagamenti, riportando quindi il limite a 2.000 euro.

09/08/2021

Calcolo del valore immobiliare : meglio evitare il fai da te

Stimare correttamente il valore di un immobile è fondamentale sia nel caso in cui si voglia vendere o acquistare. I problemi di una valutazione errata possono essere di due tipi.

Se il prezzo fissato è più alto rispetto al valore corretto, potrebbe risultare più complesso trovare un acquirente disposto a sborsare tale cifra. Di conseguenza i tempi di vendita possono allungarsi sensibilmente. Tuttavia, anche un compratore non attento rischia di spendere più del dovuto.

L’altro scenario possibile è quello per cui il prezzo fissato è inferiore al valore effettivo dello stabile. Ciò comporta un danno economico talvolta notevole per il venditore e un rischio anche per l’acquirente che volesse in seguito rivendere l’immobile.

A commettere questi errori sono tipicamente i venditori che si basano su una valutazione dell’immobile fai da te. Se non si è esperti nel settore, infatti, è possibile che vengano sottovalutati quelli che sono i fattori determinanti per la valutazione.

Per questo motivo, per il calcolo valore dell’immobile conviene sempre affidarsi all’esperienza di professionisti del settore.

23/07/2021

Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali (art. 4-bis)
Viene riscritto l’art. 6-novies del decreto “Sostegni” (d.l. n. 41/2021, come convertito) in tema di ricontrattazione delle locazioni commerciali (cfr. circolare del 24 maggio u.s.). La finalità è sempre volta a “consentire un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subìto una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto”. Tale obiettivo, tuttavia, viene limitato a fattispecie espressamente individuate. Così si prevede che “nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa”, locatore e conduttore siano “chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021”. Ciò trova applicazione – precisa ancora la nuova norma – esclusivamente per i conduttori esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra l’1.3.2020 e il 30.6.2021 inferiore almeno del 50% rispetto a quelli del periodo compreso tra l’1.3.2019 e il 30.6.2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi a partire dall’8.3.2020.

Esenzione Imu per i locatori con sfratto bloccato (art. 4-ter)
Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30.6.2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’Imu relativa all’immobile predetto. Tale esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021.
Coloro che hanno già provveduto al versamento della prima rata dell’Imu relativa all’anno 2021 hanno diritto al rimborso della stessa, con le modalità che saranno previste con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

08/07/2021

Al via da questa settimana le domande per l'accesso al contributo per chi riduce canone affitto. L'Agenzia delle Entrate ha predisposto i moduli dell'istanza ed in questi giorni ha fatto partire la misura richiesta nei mesi scorsi dalla Federazione nel Dl Ristori, per dare un aiuto concreto a proprietari e agli inquilini in un momento potenzialmente complicato per tutte le parti.

I proprietari di case affittate come abitazione principale in comuni ad alta tensione abitativa, che quest'anno hanno ridotto o ridurranno l'importo del canone di locazione, possono richiedere il 'contributo affitti' previsto dal decreto Ristori. L'Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello, con le relative istruzioni, da presentare online per ottenere l'accredito del bonus a fondo perduto. Il canale online per presentare la domanda é stato aperto fino al 6 settembre 2021 e la richiesta potrà essere inviata in autonomia dal contribuente, entrando nell'area riservata, oppure tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

All'interno della domanda è necessario inserire il codice fiscale del locatore, l'IBAN del conto corrente su cui ricevere le somme e i dati del contratto oggetto di rinegoziazione, con la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l'importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione e l'indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.

Molti dati saranno comunque precompilati dall'Agenzia, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre dello scorso anno al prossimo 31 dicembre hanno ridotto o ridurranno i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell'anno 2021.

E' necessario, inoltre, che i contratti di locazione siano in vigore almeno dal 29 ottobre 2020. Il contributo riconosciuto dal Fisco è pari al 50% dell'ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può' arrivare a un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore. Le somme verranno accreditate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda. Se le risorse a disposizione non fossero sufficienti l'Agenzia provvederà al riparto proporzionale dei fondi in base alle richieste.

Case cantoniere, gli ultimi giorni per partecipare al bando Anas 2021Ultimi giorni per partecipare al bando 2021 dell'An...
05/06/2021

Case cantoniere, gli ultimi giorni per partecipare al bando Anas 2021
Ultimi giorni per partecipare al bando 2021 dell'Anas (pubblicato in Gazzetta Ufficiale) per l'assegnazione di 100 case cantoniere su tutto il territorio nazionale. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere per presentare un’offerta prima della scadenza del 15 giugno.
Nel bando 2021 per l'assegnazione delle case cantoniere dell’Anas la regione con più fabbricati è la Sardegna (30), seguita da Lombardia (12), Abruzzo (10), Toscana e Lazio (entrambe 7). A quota 5 si attestano Puglia, Emilia-Romagna, Calabria e Piemonte, mentre con 3 ciascuna Valle d'Aosta e Sicilia. Chiudono la lista, Marche, Campania e Veneto con 2, Liguria e Umbria con una ciascuna.

Gli interessati, come detto, possono far perve**re le proprie richieste entro le 12 del 15 giugno 2021. Come spiegato da fonti dell’Anas a idealista/news, “in linea con gli strumenti urbanistici vigenti, le proposte devono prevedere di realizzare nelle case cantoniere attività ricettive di qualità e funzioni complementari come ristorazione, bar o punti di ristoro, centri informativi e didattici, stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici”.
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere fatte perve**re dai soggetti interessati sul Portale Acquisti Anas, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 15 giugno 2021.
Case cantoniere in Sardegna
Come detto, la Sardegna è la regione con più case cantoniere presenti nel bando dell’Anas. L’immobile più a sud si trova in località San Giovanni Suergiu, mentre quello più a nord è a Santa Teresa di Gallura. Ma non mancano i fabbricati anche nei pressi di altre località turistiche, visto che principalmente sono dislocate sulla costa orientale, ma anche ad Alghero, Olbia e nei pressi di San Teodoro.

Case cantoniere in Lombardia
E, a proposito di località turistiche, in Lombardia non mancano le case cantoniere sulle sponde del lago di Garda. Ce ne sono tre dislocate a Salò, Limone sul Garda e Gargnano. C’è anche un immobile sulla strada statale del Lago di Como e dello Spluga. In provincia di Brescia, poi, nel bando Anas figura anche una costruzione in località Darfo Boario Terme.

Case cantoniere in Abruzzo
Sulla dorsale adriatica abruzzese si dislocano diverse delle case cantoniere presenti nel bando Anas 2021. Oltre a Pescara, troviamo fabbricati in rosso anche a Fossacesia, Ortona, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Martinscuro. Nell’entro terra, sulla Marsicana, troviamo una casa cantoniera ad Alfadena e un’altra più a nord in località Rocca di mezzo.

Case cantoniere in Emilia Romagna
Anche in Emilia Romagna troviamo diverse case cantoniere, 5 per la precisione. Gli immobili presenti nel bando Anas 2021 si trovano principalmente sulla Cisa: a Fornovo di Taro, Monte Marino e Ripasanta. Completano la lista delle costruzioni in Emilia Romagna quelle di Reggio Emilia e di Formigine.

Case cantoniere nel Lazio
Le case cantoniere presenti nel bando dell’Anas si trovano principalmente nei pressi delle più belle località balneari laziali, è il caso di quelle di Minturno e Formia (a due passi da Gaeta), Terracina e Santa Marinella. Completano la lista i fabbricati di Cisterna di Latina e Colleferro.

Case cantoniere in Toscana
Proseguendo più a nord, sempre sullo stesso lato della costa dello Stivale, in Toscana, sono diverse le case cantoniere che figurano nel bando Anas 2021 nei pressi di località balneari come Rondelli, Pratoranieri, Santa Costanza, Accattapane e Cecina.

Case cantoniere a Belluno
Per quanto riguarda il Veneto, invece, figurano solo due case cantoniere nel bando Anas 2021. Si trovano entrambe in provincia di Belluno e nel cuore delle Dolomiti, nei pressi della splendida località turistica di Cortina d'Ampezzo. Si tratta di due fabbricati, uno in località Cimabanche, l’altra a San Vito di Cadore.

12/04/2021

Affitti brevi di più di 4 appartamenti:
il regime forfettario evita la stretta
Gian Paolo Tosoni,
Il Sole24 ORE, Estratto da “Quotidiano del Condominio” 17 marzo 2021
Le locazioni brevi per più di quattro appartamenti, per ciascun periodo di imposta, rientrano nel reddito di impresa, ma applicando il regime forfettario anziché
la cedolare secca, questa modifica potrebbe consentire un elevato risparmio
d’imposta. Questo potrebbe rappresentare un’amara sorpresa per i conti pubblici, in quanto nella relazione tecnica che ha accompagnato la nuova norma nella legge di bilancio 2021, viene riportato che «la disposizione assicura un maggior gettito di difficile determinazione che prudenzialmente non viene stimato».
Si tratta della norma contenuta nel comma 595 dell’articolo 1, della legge
178/2020 la quale introduce la limitazione all’applicazione della cedolare secca
in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti.
In presenza di un numero superiore di appartamenti l’attività di locazione si
presume svolta in forma di impresa. Si discute se si tratti di una presunzione
assoluta oppure se si potrà dare prova della mancanza di organizzazione per
poterla qualificare come attività di impresa, anche se non suona bene l’affermazione contenuta nella legge, che tale attività rientra nella attività di impresa
anche se viene svolta mediante contratti stipulati da soggetti che esercitano
l’intermediazione immobiliare.
La locazione breve consiste nella locazione di immobili a uso abitativo della durata non superiore a 30 giorni tassabile mediante opzione nella cedolare secca
(articolo 4 del Dl 50/2017). Anzi c’è anche una semplificazione per i proprietari,
che qualora nella stipula del contratto e nella riscossione del canone intervenga
un intermediario, questi è tenuto ad applicare una ritenuta del 21% e con questo il locatore assolve il debito d’imposta.
La cedolare secca la può applicare anche il comodatario oppure il locatario che
concede il fabbricato in sub locazione ed anche questi soggetti possono applicare la cedolare secca in alternativa ai redditi diversi.
Quindi in presenza di un contribuente con più di quattro appartamenti destinati alla locazione breve scattano le regole fiscali previste per i soggetti che
rientrano nel reddito di impresa. Ai fini Iva la locazione di fabbricati abitativi
rientra fra le operazioni esenti di cui all’articolo 10, punto 8, del Dpr 633/72 e
il contribuente può chiedere la dispensa degli adempimenti in base all’articolo
news 9
Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale
per FIAIP n. 85-marzo 2021
36-bis eliminando fatture e registro fatture emesse e dichiarazione annuale Iva.
Ai fini delle imposte dirette ancorché il titolare sia una persona fisica, l’attività rientra nel reddito di impresa e precisamente nell’articolo 90 del Tuir. In sostanza
il reddito di impresa si determina secondo le regole catastali assumendo i ricavi
risultanti dal contratto, deducendo eventualmente le spese ordinarie fini al 15%
del canone e gli interessi passivi di finanziamento, ma escludendo la deduzione
di tutti gli altri costi.
Sembra non esserci alcun ostacolo alla applicazione del regime forfettario (articolo 1, commi 54 e seguenti della legge 190/2014 qualora il titolare della attività
sia una persona fisica con ricavi non superiori a 65mila euro e non sussistendo
altre cause di esclusione (esempio, lavoro dipendente o pensione con reddito
annuo superiore a 30mila euro).
Il regime forfettario e inibito ai soggetti che applicano un regime forfettario di
determinazione del reddito, ma in questo caso si tratta di un reddito di impresa
seppur determinato con le regole catastali. Del resto la circolare 10/E/2016 che
ha elencato dettagliatamente queste tipologie di redditi non prevede quelli a
determinazione catastale.
Il comma 57 prevede inoltre l’esclusione dal regime forfettario che svolge la attività di cessione di immobili ma non di locazione di immobili. Del resto l’allegato
che fissa le attività rientranti nel regime e la percentuale di redditività prevede
anche la attività immobiliare con percentuale di redditività pari all’86 per cento.
Alla luce di quanto sopra per i soggetti che possiedono più di quattro appartamenti destinati alla locazione breve, se non hanno cause ostative per l’applicazione del regime forfettario questa norma è un affare. Supponiamo ad esempio
un contribuente che percepisce 30mila euro annuì di locazioni brevi, con la cedolare secca pagava imposta per 6.300 euro mentre nel regime forfettario per i
primi cinque anni paga 1.290 euro (30mila x 86% x 5%).

05/12/2020

Affitto e pandemia: i cinque nodi dei rapporti tra proprietari e inquilini
Se le misure anti-contagio hanno colpito in primo luogo i rapporti di affitto commerciale, di imprese e negozi costretti a chiudere o ridurre l’attività, la pandemia da coronavirus ha generalmente investito anche le locazioni abitative. Da un lato gli inquilini alle prese con quarantene, nuovi lockdown, disagi economici e pagamenti da rispettare. Dall’altro i proprietari degli immobili, esposti a una serie di rischi: ritardi o inadempimenti contrattuali che possono rivelarsi economicamente pesanti.
1 Canoni rinegoziabili solo su base volontaria
Per le locazioni a uso abitativo non esiste alcun diritto alla rinegoziazione dei canoni (che invece è stato di recente affermato per gli affitti commerciali dall’ordinanza del Tribunale di Roma 29683/2020). In linea di massima, quindi, anche in situazioni di difficoltà economica, che di per sé non giustificano l’inadempimento, l’inquilino è tenuto a pagare il canone nella misura pattuita. Certo si possono richiamare criteri connessi agli obblighi di correttezza e buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto (articoli 1175 e 1375 del Codice civile); ma ogni eventuale valutazione resta affidata al giudice. È sempre possibile, invece, la rinegoziazione volontaria dei canoni: il locatore può ve**re incontro alla richiesta del conduttore e ribassare la mensilità. Il che non comporta la cancellazione del “vecchio” contratto, ma solo la sua revisione, mantenendo il rapporto negoziale (articolo 1372 del Codice). Nel caso, è meglio registrare il nuovo accordo alle Entrate, per avere garanzia di una data certa e perché lo sconto può ridurre la base imponibile.
2 La crisi non giustifica lo stop ai pagamenti
I problemi economici dell’inquilino non legittimano neanche un’interruzione dei pagamenti. Si tratta di un principio cardine del nostro sistema, che resta valido anche nell’attuale situazione di emergenza: le difficoltà economiche del debitore/conduttore non giustificano il ritardato o inesatto adempimento degli obblighi assunti. Ma se la morosità si riferisce ai soli mesi del lockdown, lo sfratto non può essere convalidato. L’esecuzione degli sfratti per morosità (e per finita locazione) è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, con l’articolo 17-bis del decreto Rilancio 34/20 (convertito nella legge 7/20) che ha prorogato la misura già prevista dal Dl “cura Italia” 18/20. E dunque, è vero che nei confronti dell’inquilino moroso sono applicabili i rimedi civilistici in tema di inadempimento e risarcimento del danno (articoli 1218 e 1223 del Codice). Ma l’eventuale recupero per via giudiziaria dei canoni non pagati dal conduttore non “sfrattabile” si rivela costoso e solo ipotetico per il locatore. Il quale non beneficia di alcun “ristoro” per il danno subìto dalla privazione del procedimento di sfratto per liberare l’immobile.
3 La pandemia non è motivo di recesso anticipato
Nelle locazioni abitative libere (4+4) o concordate (3+2) l’inquilino può recedere dal contratto in qualsiasi momento, per gravi motivi, comunicandolo al locatore con lettera raccomandata e preavviso di sei mesi (articolo 3, legge 431/98). A meno che le parti, nella loro autonomia contrattuale, abbiano stabilito un recesso svincolato dai gravi motivi e con un termine di preavviso minore (anche correlato a un deposito cauzionale). La giurisprudenza ha indicato vari criteri per identificare i “gravi motivi” richiamati dalla legge, tra i quali non rientra - ad oggi - la perdita di interesse a causa della mutata situazione lavorativa o di studio determinata dalla pandemia da Covid-19. Se l’inquilino abbandona in anticipo l’abitazione, è quindi tenuto a pagare quanto pattuito ed eventualmente a risarcire i danni provocati al locatore. Rimane però sempre aperta la possibilità di negoziare una risoluzione consensuale, che preveda la consegna anticipata dell’immobile.
4 Autoisolamento a fine contratto: risarcimento danni al locatore
Ci sono invece situazioni in cui, anche dopo la scadenza del contratto, l’inquilino ritiene corretto non abbandonare l’alloggio. Decide di isolarsi perché teme di aver avuto contatto con un positivo al virus, o ha sintomi compatibili alla Covid-19, oppure preferisce non tornare nella propria Regione di residenza (magari a maggior rischio) o considera pericoloso rientrare nella sua abitazione abituale per timore di riunirsi ai genitori anziani. Anche se eticamente condivisibile, tale comportamento configura un inadempimento contrattuale (articolo 1218 del Codice civile), indipendentemente dalla durata o finalità della locazione (4+4, transitoria, turistica, eccetera). Il conduttore inadempiente è tenuto quindi «a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno» (l’articolo 1591). Non rileva il motivo (prudenza o altro) che ha indotto il conduttore a rendersi inadempiente: la mancata disponibilità dell’alloggio comporta infatti un danno al locatore, che equivale – salvo prova del maggior danno subìto – alla somma pattuita per il godimento della cosa (Cassazione 24910/2015). Al risarcimento minimo per l’ingiustificata mancata disponibilità dell’alloggio può aggiungersene uno ulteriore, se c’è prova da parte del locatore del maggior danno e della sua entità.
5 L’inquilino non è responsabile se obbligato alla quarantena
Diverso è il caso in cui il conduttore sia costretto a permanere nell’immobile a causa di un ordine dell’autorità (come l’obbligo di isolamento domiciliare), o comunque per ragioni oggettive e sopravvenute non riconducibili alla sua volontà. Il ritardo o l’inadempimento sarebbero determinati non da dolo o colpa del conduttore, ma da una causa a lui non imputabile. Secondo la giurisprudenza prevalente, se l’inquilino vuole liberarsi dell’obbligo risarcitorio (ex articolo 1256 del Codice civile) dev’essere in grado di provarlo con idonea documentazione, ad esempio con il provvedimento che applica le misure di quarantena. Posto poi che la responsabilità prescritta dall’articolo 1591 del Codice è di natura contrattuale, «il locatore ha il solo onere di provare il ritardo, ma non il dolo o la colpa del conduttore, al quale, invece, spetta il più gravoso onere di provare la impossibilità della riconsegna per una causa a lui non imputabile» (Cassazione 2306/2000). Per evitare le incertezze del giudizio è comunque possibile negoziare una soluzione conciliativa. Meglio ancora: preve**re il problema con accordi ad hoc. Ai privati è infatti sempre concesso – anche in deroga all’articolo 1218 – stabilire modifiche al regime di responsabilità, purché si tratti di lesione dei diritti disponibili e salva l’esclusione totale di responsabilità per dolo o per colpa grave (articolo 1229). Si può quindi pattuire, in clausole atipiche, l'obbligo dell’inquilino di pagare un corrispettivo parametrato al canone fino al rilascio dell’immobile eventualmente ritardato rispetto agli accordi, anche per cause non imputabili al debitore.
(Dario Aquaro e Donatella Marino, Il Sole 24ORE – Estratto da “Norme & Tributi” 16 novembre 2020)

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