23/07/2020
NOVITA SU SUPERBONUS
La conversione in legge del decreto Rilancio rimodula la disciplina dell’ecobonus: la detrazione fiscale passa al 110%, la cessione del relativo credito è ammessa anche a fronte dello stato di avanzamento dei lavori, le asseverazioni hanno nuove regole e sanzioni se non veritiere, i tecnici dovranno sottoscrivere una polizza assicurativa fino a 500 mila euro. Il visto di conformità sarà necessario per la fruizione della maxi detrazione e non solo per la cessione del credito, come dichiarato dal direttore delle Entrate Ruffini il 22 luglio nell’audizione davanti alla Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria. Viene ridisegnato anche il ruolo dei professionisti: dai tecnici che diventano fondamentali per fruire dell'ecobonus, con la redazione delle asseverazioni che qualificano gli interventi e attestano i requisiti minimi per fruire della detrazione fiscale, ai soggetti incaricati alla redazione del visto di conformità, indispensabili per l'esercizio dell'opzione per la cessione e per lo sconto, ma responsabili anche della sussistenza delle certificazioni tecniche in specifiche fattispecie.
Fra le misure fiscali introdotte dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020) un posto nel podio è di certo riservato alle novità legate all'ecobonus, l'agevolazione fiscale correlata alla riqualificazione energetica e sismica degli edifici e già nota al contribuente già oggetto di proroga al 31 dicembre 2020, dal comma 175, lettera a), n. 1, della legge di Bilancio 2020.
Le novità in materia di ecobonus, la disciplina che riconosce una detrazione fiscale ai sensi dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, riguardano in primo luogo la percentuale di detrazione divenuta pari al 110%, in secondo luogo alla rimodulazione di tutta la disciplina dell'ecobonus che prevede, tra l'altro, anche l'ampliamento del ventaglio di interventi ammessi ai benefici.
Il nuovo ecobonus, di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio, prevede una detrazione fiscale del 110% con riferimento alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di specifici interventi:
- di efficienza energetica;
- di misure antisismiche sugli edifici;
- di interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 D.L. n. 63/2013;
Le novità contenute nel decreto Rilancio rimodula la disciplina e delinea importanti aspetti tecnici e nuove responsabilità in campo ai tecnici e ai professionisti, con la conseguenza di ulteriori oneri in capo al contribuente. Ma i costi sostenuti a tal titolo (per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità) saranno, per espressa previsione normativa, spese detraibili ai fini dell'agevolazione in commento. Andiamo con ordine.
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Asseverazione tecnica dell'ecobonus
Con il decreto Rilancio il ruolo dei professionisti è ridisegnato e queste figure cardine per la fruizione dell'ecobonus dovranno asseverare i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Nello specifico secondo il 13° comma dell'articolo 119 del citato decreto è disposto, ai fini della detrazione fiscale del 110% e dell'opzione per la cessione e per lo sconto, che:
- per gli interventi di riqualificazione energetica i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti nei casi e nelle modalità previste, di cui all'Allegato "A", nonché redigere la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
N.B. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA, attenendosi alle disposizioni del decreto da emanare a cura del MISE.
- per gli interventi antisismici responsabili dell'asseverazione sono i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.
Detti professionisti, inoltre, devono asseverare:
- l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico;
- la congruità delle spese sostenute.
N.B. L'asseverazione della congruità delle spese deve far riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MISE, nelle more dell'adozione del predetto decreto detta congruità è calcolata con riferimento:
- ai prezzi dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome;
- ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA;
ovvero
- in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;
L'asseverazione del tecnico abilitato, ai sensi del comma 13-bis, dovrà essere rilasciata:
- al termine dei lavori;
o
- per ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL);
sulla base delle condizioni e nei limiti specificati all'articolo 121 del citato decreto.
N.B. Il tecnico abilitato nelle asseverazioni o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dovrà parimenti attestare che gli interventi rispettino le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica
Requisiti minimi per l'ecobonus
Il comma 3 dell'articolo 119 del decreto Rilancio disciplina i requisiti tecnici minimi da rispettare per poter fruire dell'ecobonus, disponendo che gli interventi nel loro complesso - sia quelli per l'efficientamento energetico che per la riduzione del rischio sismico e la realizzazione di impianti solari fotovoltaici - devono assicurare:
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno,
ovvero
- il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
N.B. Una copia della suindicata asseverazione deve essere trasmessa telematicamente all’Enea, seguendo le modalità di trasmissione illustrate nello specifico decreto del Mise di prossima emanazione
Evidenziamo al lettore che, durante l'iter di conversione in legge del Decreto Rilancio, sono diverse le novità introdotte in tema di interventi agevolabili, in particolare citiamo che per:
- l'ecobonus: nei commi da 1 a 3 sono stati aumentati gli interventi di efficientamento energetico ammessi includendo anche gli interventi di demolizione e ricostruzione;
- il sismabonus: il comma 4-bis ha introdotto come ammissibili le spese per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se tale attività è effettuata congiuntamente a uno degli interventi antisismici ammessi.
Sotto il profilo della categoria catastale, invece, è stata disposta l'esclusione dell'agevolazione per gli interventi su unità immobiliari appartenenti alle categorie A 1, A8 e A9.
Sanzioni ai tecnici e polizze assicurative
Il legislatore interviene al comma 14 dell'articolo 119 del citato decreto, anche sulla regolarità delle dichiarazioni fatte dai tecnici professionisti.
Difatti, da un lato l'eventuale non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza dal beneficio dell'ecobonus e sanzioni amministrative (di cui alla l. n. 689/1981), dall'altro s'inasprisce anche il regime sanzionatorio per chi rilascia false asseverazioni.
Sarà direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico l'organo preposto al controllo sull’osservanza delle citate disposizioni, alla luce delle quali diventa funzionale per i tecnici stipulare una polizza professionale per la tutela delle parti interessate.
Ecco le novità:
- asseverazioni false: ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, in caso di rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
- polizza responsabilità civile: per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata dai tecnici, questi ultimi dovranno stipulare una polizza assicurativa non inferiore a 500 mila euro, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse.
Ecobonus: opzione per la cessione e per lo sconto
L'agevolazione in commento è vincolata all'attività dei tecnici abilitati anche con riferimento all'esercizio dell'opzione che il contribuente può manifestare per fruire dell'ecobonus mediante uno sconto in fattura o un credito d'imposta cedibile.
Questo specifico aspetto è oggetto di alcune novità alla luce dell'articolo 121 comma 1 del decreto Rilancio e dispone per i soggetti che, nel 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia edilizia e energetica per le quali compete una detrazione fiscale la possibilità di fruire dell'agevolazione sotto forma, alternativamente, di:
- sconto in fattura: cioè uno sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e, a sua volta, da questi recuperato anche sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.
- credito d'imposta: cioè un credito di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Fra le novità anche la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) per gli interventi di ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche; detti SAL non potranno essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno SAL dovrà riferirsi almeno il 30% del medesimo intervento.
Per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto suindicati, ai sensi dell'articolo 119 c. 11 del decreto Rilancio, il contribuente deve richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
I dati relativi all’opzione devono essere comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità.
Dalle ultime dichiarazioni del direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, rese durante l’audizione del 22 luglio davanti alla Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, risulta inoltre che il visto di conformità dovrà essere rilasciato anche per la fruizione della maxi detrazione del 110% e non solo per cessione e sconto in fattura.
N.B.: I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati, in quanto obbligatorie in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.