09/06/2026
Una rilevante novità interpretativa dell’Agenzia delle Entrate in materia di agevolazioni “prima casa”.
F/2 - Agevolazioni 1^ casa.
Con la *risposta n. 108/2026 del 25 maggio 2026*, l’Agenzia ha chiarito che il *beneficio fiscale “prima casa” può essere riconosciuto anche per l’acquisto di immobili collabenti/inagibili censiti in categoria catastale F/2*, purché tali immobili siano concretamente recuperabili e destinati ad abitazione entro tre anni dal rogito notarile. Restano naturalmente fermi tutti gli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa “prima casa” (residenza, assenza di altre abitazioni agevolate, ecc.).
Per gli agenti immobiliari tale chiarimento rappresenta un elemento di particolare interesse nell’ambito delle compravendite aventi ad oggetto fabbricati da recuperare, immobili rurali fatiscenti, ruderi e operazioni di rigenerazione immobiliare.
Una rilevante novità interpretativa dell’Agenzia delle Entrate in materia di agevolazioni “prima casa”.
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