29/08/2026
🏢 STATO LEGITTIMO E CONDOMINIO
Le novità introdotte all'Art. 9-bis DPR 380/01 e s.m.i. dal "Decreto Salva Casa" per le Parti Comuni
Facciamo chiarezza su una delle norme che potrebbe semplificare notevolmente la gestione quotidiana: l'art. 9-bis, comma 1-ter del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia), introdotto dalle recenti modifiche legislative del "Decreto Salva Casa" (D.L. 69/2024, convertito in L. 105/2024).
Ecco cosa prevede la normativa e come incide sulle parti comuni dei fabbricati.
Il Principio di Indipendenza dello Stato Legittimo
Il legislatore ha finalmente sancito una separazione netta tra le irregolarità dei privati e quelle del condominio:
• Le difformità urbanistiche o edilizie insistenti sulle singole unità immobiliari private non inficiano lo stato legittimo delle parti comuni dell'edificio.
• In modo speculare, le irregolarità presenti sulle parti comuni non bloccano la certificazione di stato legittimo della singola abitazione.
L'impatto pratico
Questo significa che è possibile incaricare i tecnici di asseverare lo stato legittimo delle sole parti comuni per avviare iter di manutenzione, bonus edilizi o riqualificazioni, senza temere che l'abuso del singolo condomino paralizzi il cantiere dell'intero stabile.
La conferma nel recente decreto (DL-144/2026) La forza di questo principio è evidente e viene richiamata sistematicamente dal legislatore anche nei contesti emergenziali Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144, troviamo un'applicazione pratica diretta e chiarificatrice all'articolo 14:
•In merito all'erogazione di contributi per la riqualificazione sismica di edifici con più unità immobiliari (nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026), la domanda per gli interventi sulle parti comuni deve essere presentata dall'amministratore, previa apposita delibera assembleare.
•Il decreto sottolinea espressamente che la documentazione attestante lo stato legittimo ha ad oggetto esclusivamente l'edificio.
•Ai fini della pratica, dunque, non rilevano minimamente le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari, applicando proprio il dettato dell'art. 9-bis del D.P.R. 380/01.
Si tratta di una vera e propria boccata d'ossigeno, che garantisce di poter operare con maggiore serenità a tutela del bene comune, isolando le eventuali responsabilità individuali.