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23/02/2016

Mercato immobiliare, la ripresa continua: +8,4% nel III trimestre 2015. Il traino del Nord Italia

30 dicembre 2015Commenti (1)
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Argomenti: Istat
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Il 2015 chiude in bellezza per il mercato immobiliare: nel terzo trimestre, le compravendite sono infatti cresciute dell'8,4%, con un segno più sia per il complesso degli acquisti e delle vendite di unità immobiliari sia per i trasferimenti ad uso abitativo ed accessori. Per entrambe le categorie, spiega oggi l'Istat, a trainare la ripresa è il Nord Italia, dove si registrano valori sopra la media nazionale, in particolare nel Nord-est (rispettivamente +10,7% e +10,9%) e nel Nord-ovest (+10,1% e +10,8%).

Nel settore dei trasferimenti ad uso economico le variazioni sono positive nel Nord-est (+5,7%), nelle Isole (+2,5%) e nel Nord-ovest (+1,8%) e negative al Sud (-1,3%) e al Centro (-0,8%). Sia gli Archivi notarili distrettuali con sede nelle città metropolitane che gli archivi dei piccoli centri beneficiano della ripresa immobiliare nel settore dell'abitativo (+9,2% sull'anno precedente nei grandi centri e +8,7% nelle piccole città). In quello economico, invece, i grandi centri chiudono il trimestre in negativo (-0,6% contro +3,1% nei piccoli centri).
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Ance: in crescita occupati, investimenti e mercato immobiliare. Nel 2016 edilizia fuori dal tunnel

Variazioni «molto positive» anche per la richiesta di mutui
Conferma l'accelerazione del mattone, in ripresa da mesi, anche il dato positivo rilevato dall'Istituto di statistica per quanto riguarda i mutui, che nell'ultima parte del 2015 hanno registrato «variazioni molto positive». Le convenzioni notarili per i mutui, i finanziamenti e le altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare stipulati con banche o altri soggetti hanno superato le 85mila unità «con una crescita del 29,2% rispetto allo stesso periodo del 2014»..

23/02/2016

previsioni
Mercato immobiliare in ripresa nel 2016, ma le banche restano prudenti
Ad avere la meglio dovrebbero essere le abitazioni di pregio e da ristrutturare grazie al prolungamento degli incentivi fiscali
di Irene Consigliere
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Il mercato immobiliare dovrebbe avere finalmente intrapreso la strada dell’uscita da una crisi molto lunga e avviarsi verso una fase caratterizzata dalla stabilità dei prezzi e dall’aumento delle transazioni. Sono le rilevazioni dell’Ufficio studi Tecnocasa. Anche se le banche continuano ad avere un atteggiamento prudente e attento. La variazione dei prezzi al ribasso continuerà prevalentemente per le soluzioni usate ma anche per le nuove costruzioni che non sono state ancora collocate sul mercato. L’interesse per queste ultime tipologie immobiliari c’è, così come verso l’efficienza energetica, ma nei mesi appena trascorsi il vero ostacolo ad un possibile dinamismo di questo segmento di mercato sono stati i prezzi poco accessibili. Determinante nella scelta sarà ancora una volta la qualità abitativa, con una migliore tenuta delle abitazioni in buono stato e delle soluzioni signorili. Per queste ultime, se situate in zone di pregio, si potrebbe addirittura prevedere un rialzo leggero delle quotazioni.

Difficoltà nella vendita degli appartamenti di bassa qualità

Previste invece difficoltà per gli immobili di bassa qualità, che oggi stentano ad essere venduti se non dopo importanti ribassi dei prezzi. Le soluzioni da rimodernare, grazie anche al prolungamento degli incentivi fiscali per la ristrutturazione, potranno suscitare interesse tra i potenziali acquirenti. Il segmento della prima casa sarà vivace ma anche quelli della casa uso investimento e della casa vacanza potrebbero ritrovare vigore grazie ai buoni prezzi presenti sul mercato. Occorre comunque ricordare che gli immobili devono essere collocati sul mercato al giusto prezzo perché, se così non fosse, sarà difficile far incontrare domanda ed offerta e il mercato subirebbe un rallentamento.
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Dopo la crisi maggiore consapevolezza del valore dell’immobile

L’eredità più importante che questa crisi ci lascia è proprio una maggiore consapevolezza sia da parte di tutti gli operatori del mercato sia da parte degli istituti di credito, del reale valore dell’immobile. Per i prezzi immobiliari ci aspettiamo una contrazione per il 2016 compresa tra -2% e 0% mentre le compravendite potrebbero attestarsi intorno a 460-470 mila. Le grandi città, che già nel 2015 sono apparse più dinamiche, continueranno su questo trend che nel 2016 potrebbe interessare anche i capoluoghi di provincia e l’hinterland delle grandi città.

Ancora i mutui di surrogaNell’ultimo semestre del 2015 si è confermato il fenomeno dei mutui di surroga che si sono attestati al 66,7% delle erogazioni totali, seguiti con il 27,1% dai mutui per acquisto della prima casa, in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2014. Tra le forme di mutuo maggiormente erogate nel secondo semestre del 2015 si è confermato il tasso fisso con il 75,5% delle sottoscrizioni rispetto al tasso variabile per il quale si è registrato il 22,5%, in calo rispetto al secondo semestre del 2014. Per quanto riguarda la durata, invece, la maggioranza dei mutui erogati in Italia ha una durata di 20 anni (il 28,2%) e di 15 anni (il 22,2%). Inoltre, si evidenzia che negli ultimi sei mesi del 2015 è ammontata al 26,9% la richiesta di mutui per le classi di Loan-to-Value (LTV) tra il 71 e l’80% del valore dell’immobile, con il 19,4% dei mutui effettivamente erogati che conferma un tale LTV. L’importo medio dei mutui erogati è stato pari a 117.161€ in calo rispetto al secondo semestre del 2014 (121.798€). A livello di localizzazione geografica i mutui erogati si sono distribuiti per il 41,3% nel Centro, seguiti dal Nord Italia con il 38,4%, dal Sud (14,6%) e dalle Isole (5,7%). Questi sono alcuni fra i principali dati che si evincono dall’ultima edizione dell’Osservatorio sul mercato dei mutui di MutuiOnline.it, broker e consulente multimarca indipendente leader in Italia nell’intermediazione di mutui sia online che offline che confronta e distribuisce i prodotti tradizionali e online di oltre 60 tra le principali Banche italiane e internazionali operanti nel nostro Paese.

Il notaio è obbligato a compiere tutte quelle attività necessarie per verificare esattamente il bene oggetto di comprave...
17/01/2016

Il notaio è obbligato a compiere tutte quelle attività necessarie per verificare esattamente il bene oggetto di compravendit

Il notaio è obbligato ad effettuare le visure ipocatastali anche in caso di scrittura privata autenticata
28/09/2015
Avv. Leonarda Colucci





















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Nello svolgimento della sua attività tale professionista è obbligato al rispetto dei canoni di diligenza qualificata previsti dal secondo comma dell'art. 1176 del codice civile.



I signori X acquistano, con scrittura privata autenticata, una casa ricorrendo al notaio per l'autenticazione delle firme. Il notaio apportando una rettifica alla compravendita immobiliare in questione, inserisce nell'atto di trasferimento anche un terreno adibito a giardino senza effettuare le necessarie visure ipocatastali che avrebbero evidenziato che tale area apparteneva a terzi, e non poteva considerarsi come pertinenza dell'abitazione acquistata dai signori X.

A fronte del comportamento del professionista i signori X sopportano nuove spese per l'acquisto di tale terreno e ritenendo responsabile il notaio dell'accaduto decidono di citarlo in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni sopportati.

Mentre in primo grado il Tribunale accoglie le richieste dei signori X, in appello la corte di merito pur avendo ritenuto responsabile il notaio “ per avere rettificato l'atto di compravendita inserendovi l'appezzamento di terreno adibito a giardino dello stesso immobile, senza effettuare le opportune verifiche” ha erroneamente escluso l'esistenza di un nesso causale fra la condotta colposa del notaio ed il danno sopportato dagli acquirenti.

=> L'immobile non si può vendere, il notaio non ha effettuato le dovute verifiche!

Ma gli acquirenti non condividendo l'interpretazione della vicenda effettata dalla sentenza di secondo grado ricorrono in Cassazione.

La terza sezione civile della Corte di Cassazione accoglie il ricorso degli acquirenti e, riportandosi ad un orientamento ormai ampliamente consolidato, afferma che “ il notaio ove richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare è tenuto al compimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, ed in particolare all'effettuazione delle c.d. visure catastali è ipotecarie, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà” (in tal senso Cass. 24.9.1999 n. 10493; Cass. 18.1.2002 n. 547)

A parere dei giudici di legittimità, quindi, la fonte dell'obbligo gravante sul notaio discende dalla diligenza che tale professionista è tenuto a rispettare nell'esecuzione del contratto d'opera professionale ( in tal senso: Cass. 5.12.2011 n. 26020; Cass. 28.11.2007 n. 24733; Cass.23.10.2002 n. 14394)

In poche parole, quindi, la prestazione professionale che il notaio è chiamato a compiere deve essere svolta nel rispetto della clausola generare di buona fede oggettiva o correttezza prevista dall'art. 1175 del codice civile.

Dopo aver chiarito tali aspetti la sentenza in commento, tenendo conto che nel caso di specie il notaio aveva autenticato la scrittura privata con la quale era stato trasferito l'immobile in questione, ha chiaramente precisato che la responsabilità del notaio non può essere esclusa per il semplice fatto che tale professionista si sia limitato solo ad autenticare una scrittura privata ritenendo che la clausola di correttezza e buona fede opera anche in tal caso obbligando il professionista all'esecuzione del contratto secondo i canoni di diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c. ( Cass. 15726/2010; Cass. 20.1.2013 n. 2071)

In sintesi, quindi, i giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente il nesso di causalità fra mancata esecuzione delle visure catastali e danno sopportato dai ricorrenti ( acquirenti dell'immobile); infatti se il notaio avesse eseguito le necessarie visure prima di rettificare la scrittura privata autentica che ha trasferito la proprietà dell'immobile, avrebbe verificato l'appartenenza a terzi dell'area che supponeva essere di pertinenza dell'abitazione compravenduta.

Orbene, quindi, a parere della sentenza appena commentata è chiaro che anche in caso di scrittura privata autenticata il notaio è obbligato a compiere tutte quelle attività necessarie per verificare esattamente il bene oggetto di compravendita e la sua piena libertà da vincoli nonché la titolarità dello stesso in capo al cedente.

=> Prima di acquistare un immobile bisogna valutare la presenza di eventuali usi civici

=> Responsabile il notaio che pur sapendo del reale valore fa finta di niente
condominio
Scarica Cass. Civ. , sez. III, 20.8.2015, n. 16990


Fonte http://www.condominioweb.com/il-notaio-e-obbligato-a-compiere-tutti-i-dovuti-controlli.12109
www.condominioweb.com

Il notaio è obbligato a compiere tutte quelle attività necessarie per verificare esattamente il bene oggetto di compravendit

Quando il notaio non risponde della mancata cancellazione dell'ipotecaIl notaio non risponde della mancata cancellazione...
17/01/2016

Quando il notaio non risponde della mancata cancellazione dell'ipoteca

Il notaio non risponde della mancata cancellazione dell'ipoteca
20/11/2015
Avv. Leonarda Colucci





















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Se una delle parti si impegna all'estinzione del debito ed alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile compravenduto, e l'altra parte accetta assumendo su di sé il rischio contrattuale, sul notaio non grava alcun dovere di accertamento sul successivo rispetto dell'obbligo assunto da una delle parti

Una sentenza della Corte di appello di Torino, riformando in toto la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli acquirenti di un immobile nei confronti del notaio che aveva provveduto alla redazione del relativo atto. In particolare il professionista aveva raccolto la dichiarazione del venditore il quale dichiarava che l'immobile era gravato da ipoteca con assunzione dell'obbligo dello stesso venditore di provvedere all'estinzione del debito ed alla cancellazione della stessa. Gli acquirenti, preso atto che il venditore non aveva provveduto all'estinzione del debito ed alla cancellazione dell'ipoteca, provvedevano personalmente sostenendo le relative spese.

A fronte dell'accaduto citano in giudizio il notaio chiedendo a quest'ultimo il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata cancellazione dell'ipoteca da parte del venditore, ritenendo che il professionista fosse il solo responsabile dell'accaduto.

Mentre in primo grado il Tribunale aveva accolto le richieste degli acquirenti e condannato il notaio al risarcimento dei danni da loro patiti, la Corte d'Appello riforma in toto pronuncia di primo grado precisando che “il notaio dato atto dell'esistenza dell'ipoteca, della dichiarazione della venditrice che il debito era stato estinto e dell'impegno del venditore di procedere a sua cura e spese alla cancellazione dell'ipoteca, ha adempiuto diligentemente alle obbligazioni professionali assunte non rientrando fra i doveri del notaio anche l'accertamento dell'estinzione, o meno, del debito”.

Gli acquirenti impugnano la sentenza della Corte d'appello e ricorrono in Cassazione. I giudici Corte di Cassazione, però, ritengono che nessuna delle argomentazioni sostenuta dai ricorrenti possa considerarsi sufficientemente valida a scardinare la ratio decidendi della sentenza impugnata.

=> Ecco perchè grava sul notaio l'obbligo di informare correttamente il cliente

A tal riguardo si evidenzia che la parte acquirente nel momento in cui ha stipulato l'atto accettando la dichiarazione resa dalla parte venditrice che si era assunta l'obbligo di estinguere il debito esistente e cancellare l'ipoteca gravante sull'immobile oggetto di compravendita, aveva la possibilità di agire solo nei confronti del venditore per le conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci e dal mancato rispetto dell'obbligo assunto.

In tal caso, evidenzia la sentenza della Cassazione, il notaio non può ritenersi responsabile per le dichiarazioni rese da una parte ed accettata dall'altra, poiché il professionista non può intervenire sul rapporto che fra queste intercorre, così come non rientrava tra i doveri del notaio quello di procedere all'accertamento dell'effettiva estinzione del debito da parte del venditore.

La Cassazione condivide pienamente l'interpretazione della Corte di merito che aveva correttamente rilevato che il notaio avesse pienamente assoluto i suoi doveri professionali nel momento in cui aveva ricevuto la dichiarazione del venditore che si impegnava all'estinzione del debito ed alla cancellazione dell'ipoteca, e tale dichiarazione era stata accettata dagli acquirenti che hanno accettato il contenuto fattuale della stessa, e solo su di loro grava il rischio contrattuale connesso scaturente da eventuali dichiarazioni mendaci.

In buona sostanza non rientrando nei doveri del notaio l'accertamento della veridicità delle dichiarazione relativa all'estinzione del debito poiché attinente alla fase negoziale, non può trovare accoglimento la tesi degli acquirenti protesa a rivendicare la responsabilità di tale professionista.

=> Responsabile il notaio che pur sapendo del reale valore fa finta di niente

=> Notaio negligente e risarcimento


Fonte http://www.condominioweb.com/quando-il-notaio-non-risponde-della-mancata-cancellazione-dellipoteca.12235
www.condominioweb.com

Quando il notaio non risponde della mancata cancellazione dell'ipoteca

Mediazione immobiliare. L'accordo che precede la conclusione di un preliminare può giustificare il diritto alla provvigi...
17/01/2016

Mediazione immobiliare. L'accordo che precede la conclusione di un preliminare può giustificare il diritto alla provvigione

La semplice proposta di acquisto fa sorgere il diritto del mediatore alla provvigione
07/01/2016
Avv. Leonarda Colucci





















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La semplice conclusione di un accordo fra le parti fa sorgere il diritto del mediatore alla provvigione.

La sentenza della Cassazione conclude una vicenda giudiziaria che ha attraversato tre gradi di giudizio durante lo svolgimento dei quali l'agente immobiliare rivendica la provvigione maturata nella compravendita di un immobile, ma vediamo in che modo si sono succeduti i fatti di causa.

Il mediatore cita in giudizio l'acquirente di un immobile chiedendo il pagamento della provvigione maturata nelle operazioni che si sarebbero conclude con la vendita di un immobile, ed a sostegno delle proprie pretese produce una proposta di acquisto sottoscritta dall'acquirente ed accettata dalla controparte, nonché una dichiarazione sottoscritta dall'acquirente che riconosceva le spettanze dell'agenzia immobiliare.

Si costituisce in giudizio l'acquirente che contesta in toto le richieste dell'attore sostenendo che la stipula del contratto era subordinato alla concessione di un mutuo e che il contratto preliminare non era mai stato sottoscritto dalle parti, formulando al contempo anche domanda riconvenzionale per la restituzione della caparra versata.

In primo grado il Tribunale non accoglie le richieste del mediatore ribadendo che “il diritto alla provvigione non era maturato perché non si era concluso l'affare in quanto non era stato stipulato un formale contratto preliminare” ed allo stesso tempo la sentenza rigettava anche la domanda riconvenzionale precisando che la restituzione della caparra versata ai venditori non poteva essere richiesta all'intermediario.

L'agente immobiliare impugnava tale sentenza dinanzi alla Corte d'appello nella parte in cui negava essersi concluso l'affare.

La Corte d'appello, accoglieva l'appello riformando la sentenza impugnata, puntualizzando che “ il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui le parti si sono avvalse dell'opera del mediatore e si sia costituito in vincolo giuridico che consenta a ciascuna della parti di agire per l'esecuzione del contratto” e tale circostanza si verifica anche nell'ipotesi di semplice proposta d'acquisto accettata dalla controparte purché la stessa contenga: l'indicazione del prezzo, le modalità di pagamento, la data di stipula del definitivo. ( In tema di affare o operazione dal quale scaturisce il diritto del mediatore alla provvigione si segnala: App. Venezia, 01-07-2010; App. Torino Sez. I, 21-11-2006Cass. civ. Sez. II, 12-04-2006, n. 8555; Cass. civ. Sez. III, 26-09-2005, n. 1877)

L'acquirente non condividendo tale interpretazione della vicenda ricorre in Cassazione. Ma a gli Ermellini non accolgono le motivazioni a sostegno del suo ricorso e confermano la sentenza di secondo grado.

Attraverso la sentenza in commento la Cassazione, quindi, ha dovuto pronunciarsi su uno dei motivi principali del ricorso dell'acquirente secondo cui il diritto alla provvigione del mediatore non può maturare in occasione di una semplice proposta di acquisto.

Secondo la pronuncia in commento la Corte territoriale aveva correttamente interpretato la questione ritenendo già valida la semplice proposta di acquisto a far sorgere il diritto del mediatore alla provvigione osservando che la stessa conteneva la descrizione del bene, l'indicazione del prezzo e le modalità di pagamento e, da tale circostanza, scaturiva che concorrevano tutti gli elementi affinché l'affare potesse considerarsi concluso tanto da far sorgere il diritto del mediatore alla provvigione.

Ma la Cassazione oltre a verificare se la sottoscrizione ad opera delle parti di una semplice proposta di acquista possa considerarsi di per sé condizione idonea a far sorgere il diritto del mediatore alla provvigione, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, puntualizza che “la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contrario a buonafede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale” ( Cass. n. 4628 del 6.3.2015)

In buona sostanza, quindi, già la semplice conclusione di un accordo fra le parti fa sorgere il diritto del mediatore alla provvigione.

=> Compravendita di un appartamento. Trattativa interrotta. Il mediatore immobiliare va comunque pagato?

=> Ecco perchè spetta al mediatore la provvigione anche in questo caso.


Fonte http://www.condominioweb.com/la-semplice-proposta-di-acquisto-fa-sorgere-il-diritto-del.12330
www.condominioweb.com

Mediazione immobiliare. L'accordo che precede la conclusione di un preliminare può giustificare il diritto alla provvigione

26/10/2014

Comunicato Stampa : MEDIAZIONE IMMOBILIARE. ANGELETTI (FIMAA): “BENE APPROVAZIONE DDL CONTRO GLI AGENTI IMMOBILIARI ABUSIVI. ADESSO SERVE OK CAMERA”
Il testo, approvato in Senato, interviene sull’articolo 348 del Codice penale, punendo chi esercita abusivamente la professione di Agente immobiliare con la reclusione fino a due anni e multe fino a 50mila euro. Basta che l'esercizio abusivo avvenga una sola volta per fare scattare l'applicazione delle sanzioni penali e la restituzione dei proventi della mediazione.
ROMA 4 aprile 2014 – “Siamo soddisfatti del disegno di legge approvato all’unanimità in Senato che aggrava le sanzioni verso chi svolge abusivamente la professione di Agente immobiliare. Si tratta di un primo passo importante nella lotta contro l’abusivismo. Se il Ddl dovesse superare il vaglio della Camera si potranno finalmente punire tutti coloro che svolgono abusivamente l’attività di intermediazione immobiliare con la reclusione fino a due anni e una multa fino a 50mila euro”.

Così Valerio Angeletti, Presidente FIMAA Italia – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari / Confcommercio – commenta l’approvazione in Senato del Ddl 471 (Esercizio abusivo delle professioni) che inasprisce le sanzioni a carico di coloro che esercitano abusivamente l’attività di intermediazione immobiliare.

Il nuovo Ddl, che dovrà ora passare il vaglio della Camera, prevede nei confronti del mediatore abusivo, non abilitato e dunque non iscritto nell’apposita sezione del Rea (Repertorio economico amministrativo - ex ruolo), fino a due anni di reclusione e una multa da 10mila a 50mila euro, con la conseguente perdita del diritto di agire in giudizio per il pagamento della retribuzione.

“Quella dell’abusivismo – conclude il numero uno di FIMAA Italia Angeletti - è una piaga che incide parecchio nel mercato immobiliare, danneggiando professionisti, famiglie e Consumatori, oltre a gravare per centinaia di milioni di euro sulle casse dello Stato. Ecco perché il testo del Ddl 471 accoglie la nostra completa approvazione e l’augurio che possa essere approvato all’unanimità anche fra i banchi della Camera dei Deputati”.

FIMAA è favorevole a tutte le norme che regolarizzano il settore immobiliare, nel convincimento che solo attraverso tale processo si potrà avere un comparto trasparente e a tutela dei Consumatori.

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26/10/2014

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18/10/2014

Che ne dite di questo piccolo scorcio della "mia bella Liguria"? Non è forse la terra più bella del mondo? Questa foto rappresenta la località di Riomaggiore nel Parco delle Cinque Terre. Favolosa!!!

Indirizzo

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Lignano Sabbiadoro
33054

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Lunedì 09:00 - 12:30
Martedì 09:00 - 12:30
Giovedì 09:00 - 12:30
Venerdì 09:00 - 12:30
Sabato 09:00 - 12:30
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