CONSABIT ERA
Il Consabit, “Cooperativa di abitanti”, nasce come consorzio tra “Cooperative di abitazione” il 25 settembre del 1986. Le sue origini risalgono però a 23 anni prima quando, nel 1963, si fondarono le più “anziane” delle Cooperative costituenti: “Stella” e “Unicoop Casa”. CONSABIT E'
Dopo 50 anni di attività Consabit è quindi una delle realtà Cooperative edili più solide della città d
i Livorno e Provincia,
con oltre 1200 appartamenti costruiti e oltre 2000 soci. Consabit è una Cooperativa che associa direttamente cittadini che vogliono costruire la propria abitazione, opera nel rispetto dei principi della mutualità, solidarietà, assenza di scopo di lucro e parità di trattamento tra i Soci cooperatori. Lo scopo mutualistico che i Soci della Cooperativa perseguono è quello di ottenere, nell’ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi e collegati
CONSABIT TUTELA
Consabit, come previsto dalla Legge 210/04 e dal D.Lgs. 122/05, rilascia ai propri Soci prenotatari una polizza fidejussoria a copertura della quota contanti versata dall’acquirente. La fidejussione è una garanzia prestata a fronte di una obbligazione assunta nei confronti di un terzo. I rischi per cui la copertura è garantita sono quelli relativi al potenziale stato di crisi della Cooperativa cioè:
- Il pignoramento
- Il fallimento
- Il concordato preventivo
Lo stato di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria. La garanzia, rilasciata da un istituto bancario, assicurativo o finanziario autorizzato, rimane operativa anche in caso di mancato pagamento del premio da parte della Cooperativa ed è valida fino al rogito notarile di trasferimento della proprietà. CONSABIT GARANTISCE
A garanzia della buona qualità della costruzione la Cooperativa deve stipulare e consegnare al compratore, contestualmente alla stipula notarile, una polizza assicurativa indennitaria decennale che con effetto dalla data di ultimazione dei lavori copra i danni materiali e diretti dell’immobile, compreso i danni a terzi, derivanti dalla rovina totale o parziale, o da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto di costruzione.