Studio Associato Cuppoletti&Domizi

Studio Associato Cuppoletti&Domizi Lo studio associato Cuppoletti & Domizi, composto da professionisti abilitati come da L. n. 4 del 14/1/13, si propone come uno studio serio e dinamico

Studio Associato Cuppoletti & Domizi è anche FORMAZIONE.             Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "G. Ant...
01/12/2017

Studio Associato Cuppoletti & Domizi è anche FORMAZIONE.

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "G. Antinori" di Camerino

26/04/2017

Il conto corrente in­dividuale per ogni condominio è un obbli­go di legge dal 2013, a carico dell’ammi­nistratore (e non de­ll’assemblea) e sorge automaticamente con il conferimento del mandato. Non solo: il conto non può es­sere aperto autonoma­mente da alcuni cond­òmini e a “firma con­giunta”, neppure con l’avallo dell’assem­blea; così ha chiari­to la Corte di cassa­zione con la sentenza 8923/2017. L’assem­blea, comunque, non può in ogni caso dis­pensare l'amministra­tore dall'obbligo di aprire il conto cor­rente condominiale, ...

25/12/2016

Buon Natale da Enrico e Stefano

05/04/2016

Registro di nomina e revoca dell'amministratore di condominio

L'art. 1130 n. 7 del codice civile specifica che:

Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale.

L'art. 1129, dodicesimo comma, del codice civile stabilisce che deve essere considerata una grave irregolarità nella gestione l'inottemperanza all'obbligo sancito dal succitato art. 1130 c.c.

05/04/2016

Convocazione dell'assemblea condominiale

Eccezion fatta per l'ipotesi di convocazione dell'assemblea condominiale a seguito di cessazione dall'incarico dell'amministratore per perdita dei requisiti di onorabilità (art. 71-bis disp. att. c.c.), ogni volta che si convoca un'assemblea (sia essa convocata dall'amministratore o dai condòmini) è necessario rispettare una determinata procedura.

In breve: l'avviso di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare (ordine del giorno), nonché tutti gli altri elementi previsti dalla legge (luogo, ora di prima e seconda convocazione, cfr. artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c.) deve essere comunicato agli aventi diritto a partecipare almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante (alternativamente) fax, raccomandata a.r., p.e.c. o consegna a mani.

02/03/2016

Non viola la privacy l'installazione di videocamere di sorveglianza che riprendono l'autorimessa comune o i posti auto privati di pubblica visibilità, se finalizzata ad evitare la commissione di reati.
Lo ha stabilito la quinta sezione civile del Tribunale di Roma con la sentenza n. 17803, depositata l'8 settembre 2015, che ha confermato la legittimità della delibera che prevedeva l'installazione di un sistema di telecamere nella zona box auto, anche se non adottata all'unanimità, perché non si tratta di un'innovazione vietata.
Per il giudice romano non v'è alcuna lesione della riservatezza, in quanto le aree comuni condominiali non rientrano nei concetti di “domicilio”, di “privata dimora” e di “appartenenza di essi” ai quali si riferisce l'art. 614 c.p., nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. Invero, le aree comuni sono destinate all'uso di un numero indeterminato di soggetti; di conseguenza, la tutela penalistica non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese, non trattandosi di private dimore.
Smentito in parte il Garante della privacy, che talora si è espresso contro la sorveglianza video delle parti comuni a tutela della riservatezza dei condòmini.

27/02/2016

Il proprietario di unità immobiliare (nella specie, magazzino) che, per ragioni di conformazione dell'edificio, non sia servita dall'impianto di riscaldamento centralizzato non ha su di esso il diritto di condominio, mancando la relazione di accessorietà che ne costituisce il fondamento tecnico.
Cass. Civ., Sez. II, 27/11/2015, n. 24296

16/02/2016

Avviso di convocazione e argomenti da trattare. Per quanto attiene all’ordine del giorno della convocazione, per una partecipazione informata dei condomini a una assemblea condominiale, al fine della conseguente validità della delibera adottata, non vi è la necessità di prefigurare lo sviluppo della discussione e il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea. Non è, quindi, necessaria una analitica e minuziosa elencazione degli argomenti da trattare e dei possibili sviluppi della discussione in ordine ai vari punti, occorrendo, più semplicemente, che siano preventivamente resi noti ai condomini i termini delle varie questioni da affrontare.(Cass. civ. Sez. VI - 2, 14/01/2016, n. 539).

15/02/2016

Con l'approvazione della Legge di Stabilità 2016, l'edilizia resta uno dei principali campi interessati da agevolazioni, bonus e addirittura abolizione di una tassa quale la TASI sulla prima casa.
Gli ottimi riscontri registrati nello scorso anno, hanno spinto il governo a confermare le detrazioni fiscali sulla ristrutturazione degli immobili, sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici e sull'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico.
Le percentuali delle detrazioni nonché i tetti di spesa agevolabile, restano identiche a quelle del 2015 per tutto l'anno in corso, con un abbattimento al 36% e dimezzamento dei limiti di spesa a partire dal 1° gennaio 2017

12/02/2016

“Regolamento condominiale contrattuale debitamente trascritto in quanto contenente alcune servitù reciproche tra le unità immobiliari. L'assemblea decide di modificare alcune norme di natura regolamentare (aumento giorni liberi convocazione assemblea, ecc.). Che cosa fare dopo la deliberazione per rendere effettive le modifiche delle clausole?”

Partiamo dalla definizione di regolamento condominiale contrattuale: questo è quell'atto approvato da tutti i condòmini:
a) al momento della vendita da parte dell'originario unico proprietario dell'edificio, allegandolo agli atti d'acquisto;
b) in un momento successivo con sottoscrizione da parte i tutti i condòmini.
In quanto equiparabile ad un contratto, il regolamento così approvato può contenere restrizioni dei diritti ed delle facoltà dei singoli condòmini rispetto alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, nonché alle parti comuni.
Così, ad esempio, nel regolamento contrattuale possono essere inclusi divieti d'uso, servitù attive e passive, ecc. ecc. In ogni caso, come ci ricordano l'art. 1138, quarto comma, c.c. e l'art. 72 disp. att. c.c. nessun regolamento, nemmeno quello contrattuale può derogare ad alcune norme, ivi elencate. Esempio: nessun regolamento può prevedere deroghe ai quorum costitutivi e deliberativi.
Qualora nel regolamento contrattuale siano contenute norme tese a istituire, modificare o estinguere diritti tra quelli indicati dall'art. 2643 c.c., allora il regolamento dev'essere trascritto presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari al fine di essere opponibile a terzi.
Si badi: la trascrizione non rende è elemento essenziale per l'istituzione/estinzione/modificazione del diritto reale, ma rappresenta la condizione necessaria per considerarlo opponibile, ossia conoscibile a terzi, cioè a parti che non sono legate dal quel contratto.
In altre parole: se il diritto reale contenuto nel regolamento contrattuale e trascritto, tale adempimento lo rende conoscibile a tutti, ivi compresi i futuri condòmini, sicché nei successivi atti di compravendita non sarà necessaria una espressa menzione di quel diritto.
Ogni modifica alle norme contrattuali contenute nei regolamenti deve essere approvata con il consenso di tutti i condòmini e se riguardanti diritti reali di cui all'art. 2643 c.c. dev'essere anche trascritta ai fini dell'opponibilità. La mancata trascrizione inficia la validità del patto modificativo del diritto reale se non espressamente menzionato o richiamato nei successivi atti di compravendita.

12/02/2016

IL RISPETTTO DELLE NORME ANTINCENDIO E LA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI.

Due le normative di riferimento:
a) il d.m. 1 febbraio 1986 recante norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1986);
b) il d.p.r. n. 151/2011 recante regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n. 221.
Ad oggi le autorimesse, siano esse aperte o a box, aventi una superficie superiore a 300 metri quadri sono soggetti alla richiesta della certificazione di prevenzione incendi, il cui procedimento di richiesta varia a seconda della grandezza dell'autorimessa stessa (cfr. d.p.r. n. 151/11).
Il fatto che un'autorimessa non sia soggetta alla richiesta di certificato di prevenzione incendi, non vuol dire che non sia soggetta alle norme di sicurezza antincendi in materia di costruzione ed esercizio.

In sostanza, mentre il d.p.r. n. 151/11 si applica solamente nei casi di autorimessa con superficie superiore a 300 metri quadri, il d.m. 1 febbraio 1986 si applica sempre.
Quest'ultimo decreto ministeriale contiene anche norme sull'esercizio dell'autorimessa, ossia sul modo di utilizzarla.

Indirizzo

Vicolo Ottavio Ferri, 13
Macerata
62100

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