12/02/2016
“Regolamento condominiale contrattuale debitamente trascritto in quanto contenente alcune servitù reciproche tra le unità immobiliari. L'assemblea decide di modificare alcune norme di natura regolamentare (aumento giorni liberi convocazione assemblea, ecc.). Che cosa fare dopo la deliberazione per rendere effettive le modifiche delle clausole?”
Partiamo dalla definizione di regolamento condominiale contrattuale: questo è quell'atto approvato da tutti i condòmini:
a) al momento della vendita da parte dell'originario unico proprietario dell'edificio, allegandolo agli atti d'acquisto;
b) in un momento successivo con sottoscrizione da parte i tutti i condòmini.
In quanto equiparabile ad un contratto, il regolamento così approvato può contenere restrizioni dei diritti ed delle facoltà dei singoli condòmini rispetto alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, nonché alle parti comuni.
Così, ad esempio, nel regolamento contrattuale possono essere inclusi divieti d'uso, servitù attive e passive, ecc. ecc. In ogni caso, come ci ricordano l'art. 1138, quarto comma, c.c. e l'art. 72 disp. att. c.c. nessun regolamento, nemmeno quello contrattuale può derogare ad alcune norme, ivi elencate. Esempio: nessun regolamento può prevedere deroghe ai quorum costitutivi e deliberativi.
Qualora nel regolamento contrattuale siano contenute norme tese a istituire, modificare o estinguere diritti tra quelli indicati dall'art. 2643 c.c., allora il regolamento dev'essere trascritto presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari al fine di essere opponibile a terzi.
Si badi: la trascrizione non rende è elemento essenziale per l'istituzione/estinzione/modificazione del diritto reale, ma rappresenta la condizione necessaria per considerarlo opponibile, ossia conoscibile a terzi, cioè a parti che non sono legate dal quel contratto.
In altre parole: se il diritto reale contenuto nel regolamento contrattuale e trascritto, tale adempimento lo rende conoscibile a tutti, ivi compresi i futuri condòmini, sicché nei successivi atti di compravendita non sarà necessaria una espressa menzione di quel diritto.
Ogni modifica alle norme contrattuali contenute nei regolamenti deve essere approvata con il consenso di tutti i condòmini e se riguardanti diritti reali di cui all'art. 2643 c.c. dev'essere anche trascritta ai fini dell'opponibilità. La mancata trascrizione inficia la validità del patto modificativo del diritto reale se non espressamente menzionato o richiamato nei successivi atti di compravendita.