Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di interventi antisismici. Laddove il fruitore non abbia la capacità fiscale per godere del credito d'imposta, può cederlo a istituzioni finanziarie o società. BENEFICIARI
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
-condomìni
-persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
-cooperative di abitazione a proprietà indivisa
-Onlus e associazioni di volontariato
Indipendentemente dall’istituto o società alla quale ci si rivolge per fare richiesta del Superbonus ci sono alcune condizioni da rispettare. Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico. (Rientrano anche gli edifici "collabenti" - edifici cadenti, ruderi)
Quali interventi di ristrutturazione vengono coperti dal Superbonus 110% ? I lavori di ristrutturazione devono prevedere che la classe energetica dell’immobile in questione aumenti di almeno due livelli, o in caso di immobili di classe energetica già elevata, che raggiungano il livello massimo (A+, A4). In caso di edifici con vincoli storici e/o ambientali, il raggiungimento della classe massima rispettando tali vincoli. Inoltre, è necessario che la ristrutturazione preveda almeno uno dei seguenti interventi, detti interventi principali o trainanti. Tali interventi sono:
CAPPOTTO TERMICO
Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
Per questo intervento la spesa massima detraibile o cedibile prevista è di:
-50.000 € per immobili unifamiliari o unità immobiliari indipendenti
-40.000 € per unità immobiliare che compongono condomini da 2 a 8 unità
-30.000 € per unità immobiliare che compongono condomini da più di 8 unità
RISCALDAMENTO
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a p***a di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Per questo intervento la spesa massima detraibile o cedibile prevista è di:
-30.000 € per immobili unifamiliari o unità immobiliari indipendenti
-20.000 € per unità immobiliare che compongono condomini da 2 a 8 unità
-15.000 € per unità immobiliare che compongono condomini da più di 8 unità
Nel Superbonus rientrano inoltre i seguenti interventi, detti interventi aggiuntivi o trainati. Tali interventi sono:
-Sostituzione degli infissi e delle schermature solari come tende da sole, tende tecniche e persiane fino a un massimo di 60.000€
-Installazione di impianto fotovoltaico. Per questo intervento la spesa massima detraibile o cedibile prevista è di 48.000 € nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW
-Installazione di accumulatore di energia elettrica legato all’impianto fotovoltaico. Per questo intervento la spesa massima detraibile o cedibile prevista è di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.