26/06/2026
Se non ottengo il mutuo, posso annullare il contratto?
Su questo punto si fa molta confusione.
Il mancato ottenimento del mutuo non scioglie automaticamente una proposta o un preliminare; perché ciò accada, serve di regola una condizione sospensiva inserita nel contratto, cioè una clausola che “congela” l’efficacia dell’accordo fino alla risposta della banca. La stessa Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni per la registrazione dei preliminari, prevede espressamente la casella “condizione sospensiva” per gli atti sospesi.
In pratica, se nel contratto è scritto chiaramente che l’acquisto è subordinato all’ottenimento del mutuo, il mancato via libera della banca può impedire che l’affare diventi efficace, se, invece, questa clausola non c’è, l’acquirente non può semplicemente dire “non ho ottenuto il mutuo, quindi è tutto annullato”.
E qui entra in gioco anche la caparra confirmatoria: l’art. 1385 c.c. prevede che, se è inadempiente chi ha versato la caparra, l’altra parte può recedere trattenendola; se è inadempiente chi l’ha ricevuta, l’altra può recedere ed esigere il doppio.
Per questo, quando si firma una proposta d’acquisto, un punto fondamentale è proprio come è scritta la clausola sul mutuo.
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