Tecnocasa viale Piave Milano

Tecnocasa viale Piave Milano Da oltre 20 anni l’agenzia immobiliare TECNOCASA Studio Piave, si occupa della compravendita e locazione degli immobili situati nella zona di Porta Venezia

29/01/2019

Agenzia Affiliata al Network TECNOCASA, operante da oltre vent'anni in Milano, zona Porta Venezia, ricerca figura in età compresa tra i 20 ed i 35 anni da avviare alla professione di Coordiantrice nel settore immobiliare residenziale.
SI RICHIEDE: diploma di scuola superiore, ottima dialettica e bella presenza, predisposizione alle relazioni sociali ed interpersonali, serietà e dedizione al lavoro.
SI OFFRE: inquadramento con fisso mensile, corsi sin dal primo mese di inserimento presso Scuola Di Formazione TECNOCASA, struttura unica ed esclusiva nel settore immobiliare, metodo operativo TECNOCASA di sicuro successo, conoscenza approfondita ed informatizzata della zona di competenza, Banca Dati TECNOCASA - disponibilità e selezione di numerosi acquirenti, primo portale internet immobiliare a livello nazionale, orientamento del Gruppo TECNOCASA alla crescita ed alla formazione interna di giovani con aspirazioni imprenditoriali. Inviare con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 d.lgs.196/03 il proprio C.V. corredato di fotografia. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Mandare il cv a: [email protected]

19/06/2018

In sede Tecnocasa oggi per un nuovo corso di aggiornamento
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- cosa ci spiegheranno oggi?😉📚

NUDA PROPRIETÀ: COSA BISOGNA SAPERE Spesso si parla di nuda proprietà. Se siete interessati a questa forma di compravend...
02/11/2017

NUDA PROPRIETÀ: COSA BISOGNA SAPERE

Spesso si parla di nuda proprietà. Se siete interessati a questa forma di compravendita o se volete semplicemente saperne di più, leggete questi punti.

COSA SIGNIFICA VENDERE LA SOLA NUDA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE?
• Vuole dire vendere la propria abitazione, trattenendo per sé il diritto di usufrutto (operazione da prendere in considerazione per soggetti già di una certa età).
• Questo diritto reale di godimento può essere contratto (al momento dell'atto di vendita della casa) o per un tempo determinato o anche per tutta la vita dell'usufruttuario.
• Chi vende incassa il corrispettivo pattuito, che può essergli utile per il prosieguo della propria esistenza, ma non deve abbandonare l'immobile, può continuare ad abitarlo, o addirittura, se decide di andare a vivere altrove (da un figlio o in un istituto di cura), può locarlo ed incassare il relativo canone.
• Chi acquista spende meno (il corrispettivo sarà stabilito in funzione dell'età del venditore/usufruttuario), ma entrerà in possesso del bene solo al momento in cui cesserà l'usufrutto (normalmente con la morte dell'usufruttuario). Di conseguenza si tratta di un contratto aleatorio, cioè con una componente di rischio: prima cesserà l'usufrutto, e migliore sarà stato l'investimento.

QUALI SONO I DOVERI DELL'USUFRUTTUARIO?
• L'usufruttuario può godere in modo ampio del suo bene, ma non può cambiarne la destinazione economica.
• Sono a suo carico le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria, nonché le riparazioni straordinarie nel caso in cui queste dipendano da mancata manutenzione ordinaria. Deve però corrispondere al n**o proprietario gli interessi sulle somme spese per le riparazioni straordinarie. Quanto detto sopra, relativamente alla ripartizione delle spese, vale anche per le spese condominiali, ordinarie o straordinarie.
• Deve pagare tutte le imposte gravanti sull'immobile, finché dura il suo diritto.
• È anche possibile cedere il proprio diritto di usufrutto, ma nei limiti della durata dell'usufrutto.

COSA SPETTA E COSA PUÒ FARE IL N**O PROPRIETARIO?
• Al n**o proprietario spettano, come visto, le riparazioni e spese straordinarie relative all'immobile.
• Egli può vendere a terzi in ogni tempo la nuda proprietà acquistata, salvo sempre l'usufrutto in capo all'originario proprietario.

COME SI PUÒ STABILIRE IL PREZZO DELLA VENDITA DI UN IMMOBILE CON RISERVA DELL'USUFRUTTO IN CAPO AL PROPRIETARIO?
Il prezzo di vendita, come al solito, lo fa il mercato ma ogni anno il ministero competente stabilisce, ai fini fiscali, quanto valga l'usufrutto rispetto alla proprietà, naturalmente il tutto rapportato all'età dell'usufruttuario (più l'usufruttuario è avanti negli anni e minore sarà la sua aspettativa di vita, di conseguenza, maggiore sarà il valore della proprietà e minore quello dell'usufrutto).
Questa tabella percentuale (VARIA OGNI ANNO A SECONDA DEL TASSO D'INTERESSE LEGALE IN VIGORE) potrà essere di ottimo aiuto per fissare un prezzo ed iniziare una trattativa tra le parti.

Pronti per scoprire tutte le novità direttamente dalla sede
20/09/2017

Pronti per scoprire tutte le novità direttamente dalla sede

Devi vendere la tua casa e non sai quanto vale? Ti serve una casa più grande? Vuoi andare a vivere da solo? Devi cambiar...
07/04/2017

Devi vendere la tua casa e non sai quanto vale? Ti serve una casa più grande? Vuoi andare a vivere da solo? Devi cambiare città e stai cercando un appartamento?

Per tutto questo i professionisti del nostro gruppo sono a tua disposizione, anche per una valutazione gratuita della tua casa.

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Premiazioni area Milano anno 2016, PRIMI!!!  #1 🔝1️⃣🆙☝🏼✨
01/04/2017

Premiazioni area Milano anno 2016, PRIMI!!! #1 🔝1️⃣🆙☝🏼✨

"Fonda la tua professione sull’onestà: se non lo farai, un domani, quando i tuoi figli saranno grandi e cominceranno ad ...
30/03/2017

"Fonda la tua professione sull’onestà: se non lo farai, un domani, quando i tuoi figli saranno grandi e cominceranno ad intrattenere relazioni nella zona, potresti trovarti in imbarazzo.
Se potrai vivere con orgoglio, dove hai sempre lavorato, vorrà dire che hai lavorato bene."

Oreste Pasquali, fondatore Gruppo Tecnocasa

La cedolare secca, casi particolari: locazione di una o più porzioni di abitazioneL’opzione può essere esercitata anche ...
29/03/2017

La cedolare secca, casi particolari: locazione di una o più porzioni di abitazione

L’opzione può essere esercitata anche se oggetto di locazione sono una o più porzioni dell’immobile abitativo. In tal caso, però, l’esercizio dell’opzione per un contratto di locazione relativo a una porzione dell’unità abitativa vincola all'esercizio dell’opzione anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

Per semplificare facciamo un esempio:

si può optare per la cedolare secca se si affitta anche solo una stanza della casa. Ma in questo caso l’opzione vale anche per tutte le altre stanze della stessa casa che eventualmente si affittano.
Non si può affittare una stanza con cedolare secca e un’altra stanza – della stessa casa – senza cedolare secca

Cosa accade se si vende la “prima casa” e non si riacquista?Se si acquista un immobile con le agevolazioni fiscali “prim...
28/03/2017

Cosa accade se si vende la “prima casa” e non si riacquista?

Se si acquista un immobile con le agevolazioni fiscali “prima casa” e lo si vende prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto, si decade dalle agevolazioni fiscali “prima casa”: vuol dire che bisogna versare la differenza di imposta non pagata all'atto notarile (imposta piena – imposta agevolata “prima casa”) oltre a una sanzione del 30% sulla differenza e gli interessi di mora. A meno che, entro un anno dalla vendita, non si riacquisti un nuovo immobile da adibire a propria abitazione principale.
Ma se non si intende riacquistare un nuovo immobile (perché non si vuole o non si può), prima che scada l’anno entro cui bisogna ricomprare si può comunicare tale intendimento all'Agenzia delle Entrate, ottenendo così l’effetto di non pagare la sanzione del 30%, ma solo la differenza di imposta oltre gli interessi.
La domanda in questione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate presso la quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”.
Scaduto il termine di decadenza (cioè oltre l’anno dalla vendita infra quinquennale), sarà sempre possibile avvalersi, sempre su istanza del contribuente, del ravvedimento operoso di cui all’art.13 D.Lgs. n. 472/1997, ottenendo una riduzione delle sanzioni.

È previsto il riconoscimento dal 2017 di un premio alla nascita o all'adozione di un minore pari a € 800. Lo stesso:- no...
27/01/2017

È previsto il riconoscimento dal 2017 di un premio alla nascita o all'adozione di un minore pari a € 800. Lo stesso:
- non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
- è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall’INPS in un’unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza o dell’atto dell’adozione.

Indirizzo

Viale Piave 38/a
Milan
20129

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
14:30 - 20:00
Martedì 09:00 - 12:30
14:30 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 12:30
14:30 - 20:00
Giovedì 09:00 - 12:30
14:30 - 20:00
Venerdì 09:00 - 12:30
14:30 - 20:00
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+390229404116

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