18/07/2020
Qualche informazione utile sul 110% da uno degli architetti docenti dei corsi di formazione FIAIP Firenze-Pistoia
🤔 I 110 dubbi sul superbonus 110% 🤔
🎤 Il parere tecnico dell'architetto Egidio Raimondi di Projekto Studio di Architettura:
⏱ "A due mesi dalla pubblicazione del decreto, dopo una miriade di notizie, indiscrezioni, bozze, emendamenti, testi usciti dalle commissioni parlamentari, interpretazioni, dibattiti, webinar... finalmente il Decreto Rilancio è legge dello Stato! In un complesso articolato che riguarda numerosi temi nell’ottica del rilancio dell’economia post pandemia, la misura più imponente che si sia mai vista, ad incentivare gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ha la sua concretezza.
ℹ️ Tuttavia mancano ancora alcuni decreti attuativi da parte del Ministero e dei regolamenti da parte dell’Agenzia delle entrate, oltre a tutta la serie di circolari interpretative che solitamente seguono provvedimenti di questa portata.
In sintesi sarà possibile realizzare interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e di messa in sicurezza sismica (Sismabonus) detraendone i costi al 110% in 5 anni dalle imposte dovute al fisco. In altre parole, se si realizzano alcuni interventi, ci si guadagna il 10% in 5 anni!
🏗 Addirittura, il credito d’imposta potrà essere ceduto alle ditte che eseguiranno i lavori o a istituti di credito che lo “acquisiranno alla pari”, in cambio di quel 10% in più previsto dallo Stato.
💰 La detrazione riguarda le spese sostenute dal 01 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (giugno 2022 per gli interventi su case popolari) Vi possono accedere sia le prime che le seconde case, sia in condominio che unifamiliare, a destinazione residenziale. Sono escluse le abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
👍 Sono ammesse alla detrazione sono le persone fisiche, i condomìni, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione, le organizzazioni senza scopo di lucro, le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Gli interventi ammessi sono:
✅ L’isolamento termico di facciate, tetto, copertura piana... per almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio. I limiti di spesa sono 50.000 € per gli edifici unifamiliari, 40.000 per ogni unità immobiliare in condomìni fino a 8 unità, 30.000 € per ogni unità in condomini oltre le 8 unità.
✅ La sostituzione del generatore degli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria centralizzati, con caldaia a condensazione o p***a di calore, compresi impianti ibridi o geotermici. Il limite di spesa è di 20.000 € per ciascuna unità immobiliare in edifici fino a 8 unità e 15.000 per ogni unità in edifici sopra le 8 unità.
✅ La sostituzione degli impianti di riscaldamento negli edifici unifamiliari con pompe di calore (non gli split a muro, ma pompe di calore che alimentano i fan-coil in ambiente). Il limite di spesa è di 30.000 € per unità immobiliare.
✅ L’installazione di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica pubblica in regime di scambio sul posto, con un limite di spesa di 48.000 € e un costo al kWp di 2.400 €.
✅ L’installazione di sistemi di accumulo integrati con gli impianti fotovoltaici, con un limite di spesa di 1.000 € per ciascun kWp.
✅ L'installazione di sistemi di ricarica dei veicoli elettrici.
✅ Il superbonus è riconosciuto anche per interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio.
⚠️ A condizione che siano eseguiti insieme agli interventi citati, definiti trainanti, anche altri interventi attualmente incentivati possono accedere al 110%. In particolare, gli interventi ex 65% come la sostituzione dei serramenti esterni, la sostituzione di caldaie con caldaia a biomassa, l’installazione di impianti solari termici.
ℹ️ Per accedere al superbonus occorrono dei requisiti minimi dell’intervento:
• per l’efficientamento energetico occorre che l’intervento consenta il superamento di almeno due classi energetiche rispetto allo stato preesistente, o la classe più alta, da dimostrare mediante un attestato di prestazione energetica precedente e uno successivo all’intervento stesso.
ℹ️ Ottengono la detrazione anche gli interventi di messa in sicurezza sismica, secondo la disciplina del sismabonus, eseguiti su edifici in zone sismiche 1,2 e 3 (la zona 4 è esclusa), anche in caso di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento volumetrico.
- Il contribuente può detrarre direttamente dalle sue imposte in 5 anni, o può cedere la detrazione alla ditta che esegue i lavori, con uno sconto in fattura che può arrivare fino al 100%.
💰In tal caso sarà la ditta ad usufruirne usandolo come credito d’imposta. A sua volta l’impresa potrà cedere il credito ad intermediari finanziari che ne usufruiranno sempre in 5 anni. In alternativa il contribuente potrà cedere direttamente il credito d’imposta ad intermediari finanziari.
ℹ️ Sia il credito d’imposta che lo sconto in fattura possono avvenire a stati d’avanzamento lavori, in un massimo di due tranches, con importo pari almeno al 30% del costo totale dei lavori.
✅ Per usufruire della detrazione occorrono alcuni adempimenti tecnici:
• asseverazione del tecnico sulla rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti;
• asseverazione del tecnico sulla congruità dei prezzi applicati;
• attestato di prestazione energetica prima e dopo l’intervento che confermano il salto di due classi energetiche;
• inviare le asseverazioni e gli attestati di prestazione energetica all’ENEA
• visto di conformità dei dati che attestano il diritto alla detrazione ai commercialisti o uffici delle agenzie delle entrate;
• comunicare i dati all’agenzia delle entrate;
📅 Affinchè il provvedimento sia operante occorre attendere i provvedimenti attuativi del Ministero per lo sviluppo economico e dell’agenzia delle entrate, la cui emanazione è prevista entro 30 gg dalla pubblicazione del decreto.
⚠️ Questa sintesi è basata sul disegno di legge approdato in Senato e comunque attendiamo la pubblicazione definitiva, soprattutto per i commenti sulle criticità, molti dei quali che apparivano nelle prime bozze sembra siano stati risolti".