18/11/2020
In relazione al nuovo DPCM del 24 ottobre scorso, è fortemente
raccomandato” la finalità di evitare gli assembramenti di persone, che possono agevolare il diffondersi del virus, prima di eventualmente disporre un nuovo lockdown. Per quanto inerisce alla nostra attività professionale due sono, in particolare, le problematiche rilevanti.
La prima riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dall’art. 71 bis disp. att. cod. civ. e dal
DM 140/2024; ebbene questi devono essere tenuti da remoto, soprattutto nelle sedi che vantano un
numero consistente di iscritti, considerato che possono sicuramente ascriversi a quegli “eventi” che sono
vietati.
La Circolare del Ministero dell’Interno del 27 ottobre scorso conferma questa tesi, riferendosi alle situazioni
suscettibili di favorire la diffusione del contagio e a titolo esemplificativo alle conferenze di qualunque
genere; del resto conferenza significa riunione di persone per trattare argomenti di particolare rilievo,
come avviene nelle nostre lezioni.
Gli esami devono essere, invece, svolti in presenza, trattandosi di una espressa disposizione del DM
140/2020, ma vanno valutati gli spostamenti dei candidati in quanto, anche in questa ipotesi, è
raccomandato di non spostarsi, addirittura con i mezzi privati; inoltre, l’organizzazione logistica deve
avvenire nel rispetto del protocollo ANACI del maggio 2020.
Si deve preferire l’alternativa di rinviarli a data da fissare nuovamente, appena sarà possibile.
La questione più significativa è costituita dalla convocazione delle assemblee.
Ebbene, il recente DCPM non le vieta, ritenuto che devono essere ricomprese nelle riunioni private, per le
quali è consigliato di svolgerle con modalità a distanza, per cui l’amministratore deve accertare la fattibilità
in presenza, conformemente a tutte le disposizioni sino ad oggi emanate e, più volte, ribadite, tra le ultime,
il consiglio di non spostarsi da città a città o da altra regione e le condizioni organizzative che assicurino il
mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i
partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento anche momentaneo.
Si deve, inoltre, richiamare il disposto dell’art. 63 del DL 104/2020, convertito in legge 126/2020, che
consente di convocare un’assemblea in videoconferenza, se tutti i condomini siano consenzienti; questo
strumento, anche tenendo presente l’accordo ANACI/Cisco Webex, può essere agevolmente usufruito dagli
L’assemblea in presenza deve garantire la salubrità dell’ambiente e, specialmente, la distribuzione dei
partecipanti con la distanza di 1 metro, l’uso delle mascherine e dei guanti, in caso di maneggio di
documenti, l’accertamento della temperatura degli intervenuti; non trascurando la chiusura di molti locali,
quali palestre, cinema, e così via, è arduo trovare un luogo ove possa effettuarsi un’assemblea in sicurezza.
In ogni caso, si conferma la validità del protocollo ANACI del maggio 2020, già distribuito a tutti
nuovamente con la lettera agli Associati del 19/10/2020.
Infine, è opportuno rammentare che l’urgenza, per la quale è obbligatorio convocare un’assemblea, deve
essere del tutto improcrastinabile, per esempio per criticità statiche dell’edificio, e non sono tali, sempre
per esempio, la richiesta di fondi, prevista legittimamente come acconto dalla magistratura, o la scelta di
avvalersi della detrazione del 110%, tenendo presente i tempi delle proroghe dei Bonus fiscali che verranno
probabilmente concessi dal legislatore.