Studio Tecnico & Amministrazioni - geom. Secci F & Delpiano

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Studio Tecnico & Amministrazioni  - geom. Secci F & Delpiano Lo studio, che vede la collaborazione tra il geom. ROCCATI Giorgio e il geom.

SECCI Fabio, offre servizi professionali inerenti l'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE,servizi a 360° relativi al settore IMMOBILIARE e tecnici quali PROGETTAZIONE, PRATICHE COMUNALI E CATASTALI, CERTIFICAZIONI ENERGETICHE, SUCCESSIONI E IMU. Per qualsiasi informazione inerente l'attività da noi svolta non esitate a contattarci!

23/03/2017
16/10/2015

Renzi conferma: nella legge di stabilità 2016 confermati gli ecobonus e il bonus mobili.

18/02/2015

10/02/2015 - “La pubblicità fatta dal Governo è ingannevole, il Garante per la concorrenza e il mercato la sanzioni”.  ..

21/01/2014

PROFESSIONE GEOMETRA
Rifiuti, tutti i chiarimenti per la Tares da pagare venerdì e la Tari (in arrivo)

Rifiuti
Che cos'è la maggiorazione Tares e come si distingue dalla «tassa base» sui rifiuti?

La maggiorazione è un importo dovuto, in linea teorica, a fronte dei servizi indivisibili dei Comuni che non ha alcun collegamento con il costo di gestione dei rifiuti urbani. L'importo è fisso ed è pari a 30 centesimi al metro quadrato, commisurati all'estensione della superficie soggetta alla tassa rifiuti. L'importo della maggiorazione è interamente devoluto allo Stato, mentre la tassa rifiuti è versata a favore del Comune. Gli elementi distintivi della maggiorazione rispetto alla tassa rifiuti sono pertanto rappresentati dall'importo (fisso e uguale per tutti per la maggiorazione) e dall'ente destinatario del gettito (lo Stato per la maggiorazione, il Comune per la tassa). Si tratta quindi di versamenti distinti e separati. Negli avvisi di pagamento inviati dai Comuni le somme dovute a tali titoli sono evidenziate separatamente.

Scadenza
La scadenza del 24 gennaio riguarda esclusivamente la maggiorazione ed è stata fissata dalla legge di stabilità 2014. La tassa rifiuti si versa invece alle scadenze stabilite nei singoli regolamenti comunali. Il pagamento della maggiorazione entro il 24 gennaio 2014 riguarda tutti i contribuenti che hanno occupato immobili soggetti all'applicazione della tassa rifiuti nel corso del 2013. Se il contribuente ha già pagato la maggiorazione con bollettini inviati precedentemente dal Comune al 24 gennaio non dovrà corrispondere nulla a tale titolo.

E' stato precisato che se il contribuente versa in ritardo la maggiorazione perché non ha ricevuto per tempo i bollettini del Comune, lo stesso non è passibile né di sanzioni né di interessi, in virtù dell'articolo 10 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000).

14/01/2014

Dall'Ance una sintesi delle modifiche apportate al dl, approvato dal Senato e in fase di seconda lettura alla Camera

14/01/2014

Dal 3 febbraio nuove procedure online, piu' semplici, in sostituzione del 'vecchio' modello 69

10/01/2014

10/01/2014 – È stato approvato in Senato con 142 voti favorevoli, 94 contrari e 2 astenuti il ddl per la conversione del DL Imu, che ha c..

24/12/2013
17/12/2013

17/12/2013 – I contratti di compravendita e affitto non accompagnati dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE), non potranno pi&ugrav..

17/12/2013

17/12/2013 – Il Bonus Mobili non potrà essere concesso se il prezzo degli arredi supera quello della ristrutturazione. È quanto st..

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Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00

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