12/03/2019
Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo della fattura elettronica sia tra soggetti giuridici che tra con soggetti privati, cioè senza Partita Iva, ma ci sono ancora molti punti da dover spiegare, uno di questi è come comportarsi nei confronti dei condomini.
Fattura elettronica: che tipo di fattura va emessa nei confronti dei condomini?
Chiariamo che il condominio, generalmente, è un soggetto giuridico, ma privo di Partita Iva, a cui è viene attribuito il codice fiscale, e pertanto è inteso come un consumatore finale, in quanto è il soggetto a cui è destinata la fattura elettronica.
Poiché non c’è ancora nessun chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate al riguardo di tale argomento, cercheremo di esaminare alcuni punti.
Fattura elettronica: Il condominio è dotarsi di PEC o codice destinatario?
Il condominio poiché è un consumatore finale, non è tenuto né a possedere e comunicare un indirizzo PEC ai propri fornitori, né è tenuto ad usufruire di un codice destinatario proprio. Ma ciò non togli che vi è sempre la possibilità da parte del condominio di dotarsi di un indirizzo PEC da comunicare ai propri fornitori, e anche di avvalere di un codice destinatario rilasciato da un provider accreditato per la ricezione delle fatture elettroniche.
Fattura elettronica: Il condominio deve conservare le fatture elettroniche ricevute?
Il condominio non essendo titolare di Partita Iva non è neanche obbligato alla conservazione delle fatture elettroniche ricevute in base alla norma del DM 17/06/2014.
Nel momento in cui, il condominio, invece, è titolare di partita iva è obbligato alla conservazione delle fatture elettroniche, come tutti gli altri soggetti passivi Iva.
Il condominio, per questa operazione si può avvalere del servizio gratuito fornito dall’Agenzia dell’Entrate, attivandolo e eccedendo alla propria area personale del servizio Fatture e Corrispettivi, oppure usifruire di un provider privato.
Fattura elettronica: come va compilata la fattura elettronica nei confronti del condominio?
Nel caso in cui si emetta fattura elettronica nei confronti di un condominio che non abbia né indirizzo PEC, né codice destinatario, il fornitore indicherà nel campo “codice destinatario” il valore prestabilito “0000000” (7 zeri) e lasciare vuoto il campo “PEC destinatario”, come nel modo in cui si compila una fattura nei confronti di un soggetto privato consumatore finale.
Invece, se il condominio abbia sia un indirizzo PEC e/o un codice destinatario, il fornitore li dovrà indicare negli appositi campi sopra descritti.
Il condominio potrà visualizzare nell’area web personale dell’Agenzia delle Entrate, le proprie fatture ricevute.
Fattura elettronica: al condominio va consegnata anche fattura analogica?
In base al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018, il fornitore deve rilasciare al cliente consumatore finale “copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”. Inoltre il fornitore del condominio deve consegnare la fattura anche tramite i canali tradizionali, cioè consegna a mano, servizio postale, email, ciò deve avvenire anche se il condominio abbia comunicato l’indirizzo PEC o del codice destinatario.
Facciamo presente, comunque, che la fattura originale ai fini fiscali è solo quella in formato XML e trasmessa tramite SdI, quindi quella che viene consegnata in forma analogica è una copia, e deve riportare la seguente dicitura “copia analogica di fattura elettronica inviata al SdI”.
Attendiamo, al riguardo, ulteriori delucidazioni da parte dell’Agenzia dell’Entrate.