06/05/2024
Balconi ammalorati: la responsabilità è del condominio?
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Il pavimento ed il soffitto di ciascun balcone sono parti delle singole unità immobiliari e non parti condominiali. Queste sono ben specificate dall'art.117 del codice civile:
《Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, (omissis):
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di
ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche
strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di
trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo
quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche》
Ciò premesso La responsabilità della corretta manutenzione del balcone affinché non si verifichino infiltrazioni e di conseguenza danni al soffitto della sottostante unità immobiliare sono di esclusiva responsabilità del proprietario del balcone stesso e non dell'amministratore il cui mandato è limitato alle parti comuni dell'edificio.
Nel caso in cui un condomino lamenti danni anche gravi dovuti ad infiltrazioni provenienti dal balcone sovrastante, l'interlocutore cui rivolgere la richiesta di ripristino e manutenzione non è pertanto l'amministratore del condominio bensì il proprietario dell'appartamento sovrastante.
Unica eccezione a questo principio è il cosiddetto "frontalino", la parte verticale del balcone che rientra a pieno titolo nel concetto di facciata e quindi di parte condominiale. E' altresì vero che la mancata manutenzione del calpestio del balcone, permanendo le infiltrazioni, renderebbe inutile ogni intervento limitato al frontalino se non la pura messa in sicurezza.