Amministrazioni Condominiali - Dott. Sebastiano E. Dal Zotto

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Amministrazioni Condominiali - Dott. Sebastiano E. Dal Zotto Amministrazione di immobili e condomini; Revisione della contabilità condominiale; Mediazione civile e commerciale

Gli uffici rimarranno chiusi da Venerdì 22 dicembre 2023 a Lunedì 8 gennaio 2024 compresi.Per le sole emergenze è possib...
16/12/2023

Gli uffici rimarranno chiusi da Venerdì 22 dicembre 2023 a Lunedì 8 gennaio 2024 compresi.

Per le sole emergenze è possibile richiedere assistenza tramite i seguenti recapiti:

telefono: 366 97398 13
Whatsapp: 049 490 69 25

Per tutte le altre richieste è possibile inviare un email all'indirizzo: [email protected] vi risponderemo al nostro rientro.

Buone feste e felice anno nuovo!

Lo sapevi che un litro di olio inquina un milione di litri di acqua?Il nostro 2023 è partito all’insegna del rispetto de...
03/02/2023

Lo sapevi che un litro di olio inquina un milione di litri di acqua?

Il nostro 2023 è partito all’insegna del rispetto dell’ambiente! 🌎♻️

Grazie alla partnership stretta con Ecosole srl possiamo offrire a tutti i nostri condomini un servizio puntuale, pulito e completamente GRATUITO di raccolta degli oli esausti direttamente in condominio!!

I nostri condomini non dovranno più andare a conferire l’olio esausto in un centro di raccolta o nelle campane stradali, ma potranno usufruire di un comodo contenitore condominiale🔝🔝‼️

Conosciamo un solo modo di fare amministrazione: offrendo ai nostri condomini servizi innovativi abbattendo i costi di gestione!

I soli insieme a Prodomus Amministrazioni condominiali in Padova e in Vicenza ad assicurare questo servizio 🤩!

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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO. E’ LECITO IL DISTACCO DEL SINGOLO CONDOMINO?Ritieni di spendere troppo per il r...
09/09/2022

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO. E’ LECITO IL DISTACCO DEL SINGOLO CONDOMINO?

Ritieni di spendere troppo per il riscaldamento del tuo appartamento e hai pensato di distaccarti dall’impianto centralizzato?

Il Codice Civile prevede che: “ Il singolo condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto di riscaldamento o condizionamento centralizzato, qualora del suo distacco non derivino notevoli squilibri nel funzionamento dello stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini. Il condomino che decida di distaccarsi dall’impianto condominiale sarà comunque tenuto a partecipare al pagamento delle spese relative alla manutenzione straordinaria e alla conservazione e messa a norma dell’impianto”.

La norma richiamata, facendo riferimento alla necessità di non poter cagionare un notevole squilibrio termico, sembra accettare un minimo squilibrio.

Si può sicuramente ritenere che il distacco di uno o due condomini non comporti un notevole squilibrio, la situazione però potrebbe cambiare qualora a distaccarsi siano tre, quattro o cinque condomini, chiaramente in proporzione al numero totale delle unità servite dall’impianto.

In materia è necessario riferirsi alla norma UNI 10200-2013 che distingue tra Consumo volontario e consumo involontario. Il primo è rappresentato dal calore impiegato per riscaldare gli ambienti, mentre il secondo è riferito alle perdite energetiche che concorrono al processo volto a fornire il servizio.

Il consumo involontario sarà una spesa che anche il condomino che non usufruisce più del servizio centralizzato dovrà sostenere, in proporzione alla propria quota millesimale.

Al fine di poter procedere con il distacco dall’impianto centralizzato sarà necessario produrre una relazione tecnica con la quale si dimostri l’assenza dei notevoli squilibri richiamati in precedenza.

In presenza del parere positivo del tecnico incaricato il condomino potrà procedere al distacco senza l’autorizzazione della compagine condominiale, potendosi così procedere all’intervento volto all’interruzione delle colonne montanti.

L’assemblea condominiale avrà comunque la possibilità, qualora ritenga la perizia prodotta non soddisfacente, di incaricare un tecnico per la redazione di una nuova perizia. In caso di contrasto tra le due perizie il Condominio potrà vietare il distacco o adire l’autorità giudiziaria.

Esistono casi in cui il distacco dall’impianto sia vietato?

Regolamento condominiale o il regolamento edilizio Comunale o Regionale posso prevedere questa possibilità. Qualora il regolamento di condominio vieti il distacco, il singolo condomino non potrà procedere anche nell’ipotesi in cui riesca a dimostrare che con il suo intervento non si originerà alcun pregiudizio per gli altri condomini e per il funzionamento dell’impianto stesso. Il Regolamento edilizio Comunale o Regionale, invece, potrebbe vietare il distacco qualora l’impianto centralizzato abbia un minor impatto ambientale in termini di inquinamento.

Stai pensando di distaccarti dall'impianto centralizzato? Contattaci per una consulenza gratuita.

Pannelli Solari in Condominio. Può provvedervi il singolo condomino?L’installazione di pannelli fotovoltaici può risulta...
09/09/2022

Pannelli Solari in Condominio. Può provvedervi il singolo condomino?

L’installazione di pannelli fotovoltaici può risultare, specialmente in un momento storico come questo, particolarmente interessante. Una simile decisione può rispondere a due diverse esigenze.

La prima ipotesi è rappresentata da una decisione dell’assemblea dei condomini, che abbia optato per questa innovazione nell’interesse di tutti e per migliorare il rendimento comune.

La seconda, invece, è rappresentata dal caso in cui questa forma di produzione energetica sia stata decisa solo da uno o da alcuni condòmini, a loro spese e a loro beneficio.

In entrambi i casi sono previsti, all’interno del Codice Civile, alcuni vincoli per l’installazione di questi impianti.

Anche su richiesta di un solo condòmino l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea. L’assemblea potrà, con voto che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio in millesimi e almeno la maggioranza degli intervenuti, disporre l’innovazione volta al miglioramento o al maggior rendimento delle cose comuni, ovvero alla produzione di energia tramite fonti rinnovabili.

E’ lo stesso Codice civile a consentire l’installazione di pannelli fotovoltaici anche a servizio di singole unità. Detto impianto potrà essere collocato tanto sul lastrico solare quanto su qualsiasi altra superficie comune utile allo scopo.

Potrebbe anche verificarsi il caso in cui, affinché sia possibile provvedere all’installazione, risulti necessario modificare una parte comune.

In questo caso, anche su richiesta del singolo condomino, l’assemblea dovrà pronunciarsi. Non sarà possibile vietare al singolo condomino la modifica richiesta, ma sarà possibile all’assemblea prescrivere delle modalità alternative di esecuzione o potranno essere imposte delle maggiori precauzioni e cautele volte alla salvaguardia dell’edificio.

Avevi mai pensato di proporre l’installazione di pannelli solari nel tuo condominio?

Per una consulenza gratuita, non esitare a inviarci un messaggio!

E’ frequente, all’interno dei condomini, che ci si ritrovi a litigare per questioni di parcheggio. Il motivo più frequen...
06/09/2022

E’ frequente, all’interno dei condomini, che ci si ritrovi a litigare per questioni di parcheggio. Il motivo più frequente è relativo all’attribuzione degli spazi. Chi può, quindi, parcheggiare la propria auto all’interno del parcheggio condominiale? E’ lecito lasciare la propria macchina ferma o depositare del materiale per mesi nel parcheggio condominiale in presenza, magari, di carenza di posti?

La questione non è per nulla semplice, infatti molto spesso i posti auto disponibili non soddisfano l’esigenza di tutti i condomini. Tuttavia, le aree destinate a parcheggio rientrano tra le c.d. “aree comuni”. Pertanto, è necessario trovare una soluzione più efficace del classico “chi prima arriva meglio alloggia” che può creare, di frequente, scontri e disparità.

Se, tramite regolamento condominiale, non si è già provveduto a fissare dei criteri di utilizzo, sarà necessario che l’assemblea intervenga sul tema, garantendo così a tutti i proprietari uno spazio o delle tempistiche per poter usufruire di una quota di questo bene comune.

Per i fabbricati di nuova costruzione il problema dovrebbe essere più marginale: deve, infatti, essere prevista una proporzione tra la cubatura dell’edificio e lo spazio disponibile per il posteggio dei mezzi. Se, con questa norma, sembra risolvibile il caso in cui una famiglia più numerosa - proprietaria di più mezzi - debba servirsi delle parti comuni in proporzione ai propri millesimi di proprietà, garantendo l’utilizzo del bene comune a tutti gli altri condomini, il problema rimane per quei mezzi che rimangono per lunghi periodi parcheggiati nel giardino.

Una delle norme più importanti che interviene nel regolare la vita in condominio è rappresentata dal dettato dell’art. 1102 del Codice civile. Secondo questo articolo, tutti i condomini hanno diritto di usufruire del bene comune, secondo la propria naturale funzione, nessuno può impedirlo agli altri, essendo rispettivi diritti paritetici.

Una recente sentenza del Tribunale di Roma, ha affermato che il posteggio stabile di una macchina nel cortile condominiale per lunghi periodi configura un abuso, utile a precludere il libero e pacifico godimento dell’area comune. Ciò avviene soprattutto se la sosta continuata rende difficoltoso agli altri condomini il transito o la manovra.

Trattandosi di bene comune, ogni Condomino avrà il diritto - secondo quanto disposto dall’eventuale regolamento approvato dall’assemblea - di servirsene, ma rispettando sempre la destinazione dell’area: lasciarvi materiali, mobili e farne così un deposito o svolgerci un’attività è sicuramente da considerarsi un illecito.

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Ti preoccupa l'aumento delle bollette?Il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha annunciato, nel cor...
02/09/2022

Ti preoccupa l'aumento delle bollette?

Il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha annunciato, nel corso dell'informativa relativa al piano di risparmio per il gas, che a partire dal mese di Ottobre, i termosifoni dovranno essere portati da 20 a 19 gradi e tenuti accesi un'ora in meno al giorno.

In attesa del decreto volto a ridurre il consumo di gas in casa bisogna iniziare ad abituarsi all'idea!

Tu, intanto, puoi iniziare a risparmiare sulle spese condominiali! Come?

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Illimitato diritto dei condomini di ottenere l'esibizione dei documenti contabili? Non proprio!!Il singolo condòmino ha ...
02/09/2022

Illimitato diritto dei condomini di ottenere l'esibizione dei documenti contabili? Non proprio!!

Il singolo condòmino ha sicuramente il diritto di ottenere l'esibizione da parte dell'amministratore della documentazione contabile, tuttavia non può pretenderne l'estrazione e la spedizione nell'imminenza dell'assemblea!

Questo perché il diritto esercitato dal singolo non deve intralciare la gestione, né tantomeno essere contrario alla correttezza, non dovendo quindi comportare la sua richiesta un onere economico per il condominio. Così ha ribadito una recente sentenza del Tribunale di Roma (Sentenza. n. 3464 del 04.03.2022).

Come garantiamo NOI i tuoi diritti?

Pubblichiamo tutti i documenti dei condomini da noi amministrati sul sito condominiale creatovi ad hoc.

Tutti i condòmini hanno accesso GRATUITO E ILLIMITATO alla piattaforma tramite le proprie credenziali.

In qualsiasi momento potrai consultare tutte le informazioni relative alla gestione in corso del tuo condominio, aprire segnalazioni o verificare lo stato di segnalazioni già aperte.

Che aspetti? Richiedi senza impegno un preventivo per la gestione del tuo condominio.

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Indirizzo

Via De Gasperi, 6 Mestrino
Padua
35035

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:00
15:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 12:00
15:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 12:00
15:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 12:00

Telefono

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