03/07/2021
🏠CURIOSITÀ CONDOMINIALI🏠
📌Revisione delle tabelle, sta al giudice decidere se è necessaria 📌
Si legge nelle sentenze richiamate che le tabelle millesimali, ex art. 69 n. 2 disp. att. e trans. c. c. possono essere rivedute e modificate (anche nell'interesse di un solo condomino) se è notevolmente alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Questa notevole alterazione del rapporto tra i valori proporzionali non è necessariamente correlata ad una modificazione materiale dello stabile, potendosi anche avere la creazione di un nuovo piano con mantenimento degli originari valori proporzionali.
Stanti queste premesse, è il giudice del merito a dover stabilire, di volta in volta, se il mutamento delle condizioni dei luoghi o le opere realizzate siano tali da implicare la revisione di detti valori. Il suo giudizio sul punto, che si concreta in un accertamento di puro fatto, non può essere oggetto di controllo di legittimità se, come nel caso esame, risulta sorretto da adeguata motivazione.
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